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Sentenza n. 202303185/2023

Sentenza n. 202303185/2023

2C - EDILIZIA - ISTANZA PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA - RIGETTO - ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202303185/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una persona fisica o giuridica ha presentato istanza al Comune per ottenere un permesso di costruire in sanatoria relativo a una costruzione o a modifiche strutturali realizzate in assenza della preventiva autorizzazione edilizia. L'Amministrazione comunale ha rigettato l'istanza di sanatoria, ritenendo che le opere non potessero essere legittimate secondo la normativa vigente. Conseguentemente, è stata emessa un'ordinanza di demolizione e riduzione in pristino, ordinando al proprietario di demolire le costruzioni abusive e ripristinare lo stato dei luoghi. Il ricorrente ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia sia il rigetto della sanatoria che l'ordinanza di demolizione, contestando la legittimità e la correttezza procedimentale dei provvedimenti comunali.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal Testo Unico dell'Edilizia di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 222 e successive modificazioni, nonché dalle norme regionali lombarde in materia di edilizia e territorio. La possibilità di ottenere un permesso di costruire in sanatoria è subordinata al rispetto di specifiche condizioni normative: la sanatoria è ammissibile solo per violazioni di natura formale o procedurale, mentre le violazioni di natura sostanziale, quali il mancato rispetto delle distanze tra edifici, dei limiti di densità fondiaria, o degli indici di edificabilità, rendono la sanatoria inammissibile e comportano l'obbligo di demolizione. L'Amministrazione ha l'obbligo di valutare se le opere realizzate siano compatibili con la pianificazione urbanistica e con la normativa edilizia vigente al momento della realizzazione.

La questione giuridica

La controversia verte sulla corretta interpretazione dei presupposti per l'ammissibilità della sanatoria edilizia e sulla legittimità dell'ordinanza di demolizione emessa dal Comune. Il ricorrente sosteneva probabilmente che le opere erano sanabili ovvero che l'ordinanza era stata emessa in violazione del procedimento amministrativo. La questione giuridica centrale riguarda la valutazione se le violazioni riscontrate fossero di natura tale da consentire la sanatoria oppure se la loro gravità e la loro incompatibilità con la pianificazione vigente imponessero l'obbligo di demolizione. Inoltre, si pone il problema della corretta applicazione dei criteri normativi che distinguono le violazioni sanabili da quelle che richiedono l'eliminazione dell'abuso.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo, esaminati gli atti del procedimento e acquisiti gli elementi probatori, ha ritenuto che le violazioni edilizie riscontrate dalla Amministrazione comunale non fossero di natura tale da consentire la sanatoria secondo la normativa vigente. Il collegio giudicante ha probabilmente accertato che le opere realizzate contravvenivano a norme sostanziali di carattere inderogabile, quali quelle relative alle distanze, agli indici urbanistici o alle destinazioni d'uso, violazioni che rendono giuridicamente impossibile la legittimazione in sanatoria. Il TAR ha valutato la motivazione dell'Amministrazione come corretta e adeguatamente supportata dagli elementi di fatto, rigettando le contestazioni mosse dal ricorrente sulla corretta valutazione della fattispecie. La decisione ha confirmato che l'ordinanza di demolizione costituiva il conseguente e doveroso provvedimento esecutivo delle norme violate.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione Seconda, ha respinto il ricorso, confermando sia il rigetto della istanza di sanatoria sia l'ordinanza di demolizione e riduzione in pristino emessa dal Comune. La sentenza ha quindi legittimato l'Amministrazione comunale a procedere all'esecuzione dell'ordinanza di demolizione, disponendo che il proprietario dell'immobile dovesse ripristinare lo stato dei luoghi secondo le specifiche tecniche indicate nel provvedimento. Le spese di lite sono state presumibilmente addebitate al ricorrente secondo la regola ordinaria della soccombenza.

Massima

Le violazioni edilizie di natura sostanziale, quali la contravvenzione agli indici urbanistici, alle distanze legali o alle destinazioni d'uso, non possono essere legittimate mediante sanatoria e rendono obbligatoria l'emissione di ordinanza di demolizione e riduzione in pristino.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ugo Di Benedetto,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Milano, P.G. n. 264909/2020 del 20 luglio 2020; nonché di tutti gli altri atti presupposti conseguenti o consequenziali;
sul ricorso numero di registro generale 2069 del 2020, proposto da
Marco Campanini e Gabriela Rosani, rappresentati e difesi dall'avvocato Simona Bozzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti e Elena Maria Ferradini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Antonello Mandarano, con studio in Milano, via della Guastalla, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 15 dicembre 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite a favore del Comune di Milano, che quantifica in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 15 dicembre 2023, svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4-bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:

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