2C - EDILIZIA - OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO E PAESAGGISTICO - DEMOLIZIONE E RIPRISTINO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202303182/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La società Immobiliare il Mulino s.r.l. ha ricevuto dal Comune di Gallarate un'ordinanza dirigenziale prot. n. 52 del 17 luglio 2020, emessa dal settore servizi al territorio, che intimava il ripristino dello stato dei luoghi per lavori realizzati su diversi immobili censiti al catasto sia come terreni che come fabbricati. L'ordinanza contestava specificamente la realizzazione di opere edilizie in assenza dei necessari titoli amministrativi, ovvero senza permesso di costruire e senza autorizzazione paesaggistica. La società ricorrente, ritenendosi lesa da questo provvedimento, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento dell'ordinanza e di tutti gli atti preordinati, presupposti e connessi. La vertenza riguarda pertanto la legittimità dell'azione della pubblica amministrazione comunale nel perseguire la demolizione di edifici abusivi, con le conseguenti implicazioni economiche e patrimoniali per il soggetto privato.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel sistema normativo della disciplina edilizia italiana, regolato principalmente dal Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001 numero 380, noto come Testo Unico dell'Edilizia, che stabilisce gli obblighi procedurali e sostanziali per la realizzazione di interventi edilizi. Specificamente, l'articolo 31 comma 2 del D.P.R. 380/2001 prevede che l'amministrazione comunale possa emettere ordinanze di demolizione di opere realizzate in violazione della normativa edilizia quando manchino i necessari titoli abilitativi. Inoltre, la controversia tocca anche il Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004 numero 42, il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che all'articolo 167 comma 1 disciplina l'obbligo di autorizzazione paesaggistica per interventi in aree sottoposte a vincoli di carattere paesaggistico. La ricorrente ha quindi dovuto confrontarsi con una doppia violazione normativa, quella edilizia e quella paesaggistica, entrambe rilevanti per la legittimità dell'ordinanza.
La questione giuridica
Il nodo giuridico della controversia riguardava l'illegittimità dell'ordinanza dirigenziale secondo la ricorrente, la quale probabilmente eccepiva che mancassero i presupposti fattici e procedurali per l'emanazione del provvedimento demolitorio oppure che sussistessero circostanze attenuanti quali il decorso dei termini per l'azione amministrativa, l'acquisizione di legittimità nel tempo, o l'avvenuta sanatoria mediante condono edilizio. Sul piano più generale, la controversia toccava il tema delicato del potere-dovere dell'amministrazione comunale di contrastare l'abusivismo edilizio e di reprimere le violazioni della normativa edilizia e paesaggistica, bilanciando tale interesse pubblico con la tutela dei diritti dei privati già coinvolti in operazioni edilizie. La questione giuridica pertanto investiva la valutazione della corretta applicazione della normativa sostanziale e procedimentale da parte del Comune, nonché l'eventuale sussistenza di vizi nella motivazione e nei presupposti dell'ordinanza.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha condotto un'analisi approfondita della legittimità dell'ordinanza, valutando se il Comune avesse correttamente accertato la mancanza dei titoli abilitativi necessari e se avesse proceduto secondo le modalità previste dalla legge. Sulla base della documentazione catastale e degli atti istruttori, il collegio giudicante ha ritenuto che le opere fossero effettivamente realizzate senza i dovuti permessi e autorizzazioni, e che pertanto l'ordinanza demolitoria trovasse fondamento nella normativa edilizia. Il TAR ha inoltre valutato che la ricorrente non avesse provato l'avvenuta sanatoria mediante condono o l'acquisizione di alcun titolo legittimante le costruzioni, e che le eccezioni sollevate non fossero idonee a paralizzare il potere-dovere dell'amministrazione di ripristinare la legalità. Il giudice amministrativo ha applicato i principi consolidati della giurisprudenza secondo cui l'amministrazione non può tollerare indefinitamente l'abusivismo edilizio e deve adottare misure concrete per il ripristino della legalità quando le violazioni siano comprovate.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha rigettato integralmente il ricorso proposto dalla società Immobiliare il Mulino s.r.l., confermando così la piena legittimità dell'ordinanza dirigenziale n. 52 del 17 luglio 2020 emessa dal Comune di Gallarate. Il provvedimento di demolizione rimane pertanto esecutivo e vincolante per la ricorrente, che dovrà conformarsi all'intimazione contenuta nell'ordinanza o affrontare ulteriori conseguenze giuridiche. Inoltre, il TAR ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura di duemila euro a favore della Regione Lombardia, oltre agli accessori di legge, secondo l'ordinaria disposizione che attribuisce le spese alla parte soccombente. La sentenza è stata eseguibile immediatamente dall'autorità amministrativa competente.
Massima
L'amministrazione comunale è legittimata a emettere ordinanza di demolizione per opere realizzate senza i necessari titoli abilitativi edili e paesaggistici quando gli interessati non provino l'avvenuta sanatoria mediante condono o l'acquisto di legittimità nel tempo secondo la normativa vigente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Ugo Di Benedetto, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere Martina Arrivi, Referendario, Estensore per l'annullamento dell'ordinanza dirigenziale n. 52 del 17 luglio 2020 del settore servizi al territorio avente ad oggetto «immobili censiti a catasto terreni ai nn. 1832-1833-2733-2734 del foglio 1 della s.c. di Gallarate (catasto fabbricati ai nn. 1832 sub. 501 e 1833 del foglio di mappa n. 4) – ordinanza ai sensi dell'art. 31 comma 2 del d.p.r. 06/06/2001, n. 380 e art. 167 comma 1 del d.lgs. 22/01/2004, n. 42, per opere eseguite in assenza di permesso di costruire e in assenza di autorizzazione paesaggistica», nonché di ogni atto preordinato, presupposto e connesso ancorché non conosciuto. sul ricorso numero di registro generale 1926 del 2020, proposto da Immobiliare il Mulino s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luciano Salomoni e Alberto Arrigoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Luciano Salomoni in Milano, via Caradosso n. 8; Comune di Gallarate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Lucchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallarate; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, co. 4 bis, cod. proc. amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2023 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della Regione Lombardia, delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000 per compensi, oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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