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Sentenza n. 202303181/2023

Sentenza n. 202303181/2023

2B - AGRICOLTURA - AZIENDA AGRICOLA - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE - DOMANDA AMMISSIONE A FINANZIAMENTO - GRADUATORIA - PUNTEGGIO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202303181/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La Società Agricola Ramelli Giacinto e Giuseppe s.s. ha presentato una domanda di finanziamento nell'ambito dell'operazione 4.1.01 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lombardia, destinata a incentivare investimenti per la reddittività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole. La domanda, depositata il 14 aprile 2019, è stata sottoposta a istruttoria amministrativa dalla Regione e inizialmente le è stato attribuito un punteggio di 56 punti, come comunicato con nota del 10 gennaio 2020. La ricorrente ha presentato istanza di riesame per ottenere il riconoscimento di ulteriori punti, richiedendo in particolare 4 punti aggiuntivi per investimenti innovativi relativi all'acquisto e all'installazione di un sistema ADF Milking per il miglioramento dei processi aziendali, oltre ad altri punti per interventi di recupero dell'acqua piovana. Con nota del 29 gennaio 2020, la Regione ha accolto solo parzialmente l'istanza, riconoscendo 3 punti per il recupero dell'acqua piovana ma negando i 4 punti richiesti per gli investimenti innovativi, portando il punteggio complessivo a 59 punti. Successivamente, con il decreto n. 3021 del 6 marzo 2020, la Regione ha approvato gli esiti definitivi dell'istruttoria e la distribuzione delle risorse disponibili, escludendo la domanda della ricorrente dal finanziamento. Nel 2021, il decreto n. 10614 del 2 agosto ha destinato ulteriori fondi per il PSR 2014-2020 e disposto lo scorrimento della graduatoria per finanziare anche domande con punteggio fino a 60 punti, il che avrebbe teoricamente compreso il progetto della ricorrente con i suoi 59 punti. Contro l'intero complesso di questi provvedimenti la ricorrente ha proposto ricorso al TAR.

Il quadro normativo

La controversia si inserisce nel quadro del Regolamento CE 1305/2013 relativo al sostegno dello sviluppo rurale tramite il FEASR, secondo il quale gli Stati Membri e le relative regioni devono gestire programmi pluriennali di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020. La Regione Lombardia ha disciplinato l'operazione 4.1.01 mediante il decreto n. 17519 del 27 novembre 2018, che ha approvato le disposizioni attuative per la presentazione delle domande di finanziamento, successivamente rettificate con i decreti n. 2571/2019, n. 4500/2019 e n. 15342/2019. Queste disposizioni stabilivano i criteri di selezione dei progetti, le modalità di attribuzione dei punteggi sulla base di specifiche caratteristiche dell'investimento proposto e la dotazione finanziaria disponibile. La procedura amministrativa prevedeva altresì, secondo la legge 241/1990, la possibilità per i ricorrenti di presentare istanze di riesame con osservazioni scritte nei confronti dell'istruttoria preliminare, al fine di permettere all'amministrazione di riconsiderare la propria valutazione. I verbali delle riunioni del gruppo tecnico tra il responsabile di operazione, le strutture competenti e la Provincia di Sondrio, redatti da giugno 2019 a febbraio 2020, documentavano l'evolversi della procedura di valutazione e le decisioni tecniche adottate.

La questione giuridica

La controversia ruotava attorno a due profili principali: in primo luogo, se fosse corretta l'esclusione dei 4 punti per gli investimenti innovativi (sistema ADF Milking) effettuata dalla Regione in sede di accoglimento parziale dell'istanza di riesame, cioè se tali investimenti rientrassero legittimamente nei criteri di selezione che permettevano l'attribuzione di quei punti specifici e se la Regione avesse correttamente interpretato e applicato le disposizioni attuative. In secondo luogo, se la società avesse acquisito un diritto al finanziamento con il decreto n. 10614 del 2 agosto 2021, che aveva ampliato la platea dei progetti finanziabili estendendo il punteggio minimo a 60 punti e stanziando nuove risorse, cosicché il progetto della ricorrente con 59 punti risultasse appena sotto la soglia. La questione attingeva sia alla legittimità della valutazione tecnica effettuata dalla Regione nella fase iniziale, sia alla corretta gestione della procedura nelle sue successive articolazioni e alla possibile applicazione retroattiva degli effetti della riapertura della graduatoria. Sottesa a tutto questo era la questione di fondo relativa al margine di discrezionalità amministrativa nella valutazione tecnica dei criteri di selezione e alla vincolatività delle valutazioni una volta espresse.

La motivazione del giudice

Sebbene la sentenza non contenga una motivazione estesa essendo articolata per lo più su epigrafe e dispositivo, il rigetto integrale del ricorso consente di inferire che il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto legittima l'operato della Regione Lombardia in tutte le sue componenti procedurali e sostanziali. Il TAR ha verosimilmente accertato che i criteri di attribuzione dei punteggi erano stati chiaramente definiti nelle disposizioni attuative e che la Regione aveva correttamente valutato se gli investimenti innovativi proposti, segnatamente il sistema ADF Milking, ricadessero nelle categorie puntuabili secondo tali criteri. Per quanto riguarda la riapertura della graduatoria nel 2021, il collegio ha presumibilmente ritenuto che il nuovo stanziamento di risorse non determinasse una modifica retroattiva delle valutazioni già effettuate, ma semplicemente permettesse lo scorrimento della graduatoria fino a una nuova soglia finché le risorse disponibili non fossero esaurite. Ciò non dava titolo alla ricorrente a un diverso punteggio, poiché le regole valutative rimanevanno le medesime e la società conservava il suo punteggio di 59 punti, risultando comunque al di sotto della soglia finale di finanziamento. Il giudice ha inoltre confermato la corretta osservanza della procedura amministrativa nel suo complesso, inclusa la legittimità del potere amministrativo esercitato dalla Regione nella gestione della ripartizione delle risorse pubbliche.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in composizione collegiale nella Sezione Seconda, con sentenza pronunciata nella camera di consiglio del 15 dicembre 2023, ha definitivamente rigettato il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti proposti dalla Società Agricola Ramelli Giacinto e Giuseppe s.s. contro tutti i provvedimenti regionali impugnati, comprendenti il decreto n. 3021/2020, la nota n. 11422/2020, le note relative all'istruttoria e al riesame, i decreti attuativi della procedura, i verbali tecnici e il successivo decreto n. 10614/2021. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese processuali tra le parti, per cui ciascuna sostiene le proprie spese senza condanna al pagamento di quelle altrui. La sentenza è stata ordinata idonea a esecuzione dall'autorità amministrativa, consolidando definitivamente la posizione della Regione Lombardia e determinando che la società ricorrente non avrà accesso al finanziamento richiesto, poiché la domanda non raggiunge il punteggio minimo necessario secondo la valutazione definitivamente confermata dal TAR.

Massima

La valutazione amministrativa dei criteri di selezione dei progetti per l'accesso ai finanziamenti pubblici del Programma di Sviluppo Rurale, una volta effettuata secondo le disposizioni normative applicabili e secondo i criteri di merito predeterminati, è legittima e vincolante anche qualora non accolga integralmente le istanze di riesame presentate dal richiedente, purché l'amministrazione operi nell'esercizio regolare delle proprie competenze e nel pieno rispetto del procedimento amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ugo Di Benedetto,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere
Martina Arrivi,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
I. per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto n. 3031 del 6 marzo 2020 n. 3021 della DG Agricoltura della Regione Lombardia, pubblicato sul BURL serie ordinaria n. 11 del 10 marzo 2020, recante l'oggetto «Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia, operazione 4.1.01 ‘Incentivi per investimenti per la reddittività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole'. Decreto del 27 novembre 2018 n. 17519. Approvazione degli esiti istruttori delle domande e ammissione a finanziamento», con il quale sono stati approvati gli esiti dell'istruttoria relativi alle domande di PSR presentate, disposta la ripartizione delle risorse tra le domande ritenute finanziabili ed indicate le domande ritenute inammissibili o escluse;
- della nota della Regione Lombardia n. 11422/2020 del 23 marzo 2020, recante l'oggetto «Reg. CE 1305/2013, Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, Operazione 4.1.01 ‘Incentivi per la reddittività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole'. Pubblicazione del decreto del 6 marzo 2020 n. 3021 di approvazione degli esiti istruttori e comunicazioni correlate», con la quale è stata data notizia alla ricorrente dell'esito della propria domanda ed è stato ribadito il riscontro all'istanza di riesame prot. n. M1.2020.12184 del 17 gennaio 2020, relativa alla richiesta di attribuzione di un ulteriore punteggio;
- della nota della Regione Lombardia del 10 gennaio 2020 con relativo allegato, recante l'oggetto «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, Operazione 4.1.01 ‘Incentivi per la reddittività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole'. Domanda n. 201801105669 del 14/04/2019. Invio verbale istruttorio positivo», con la quale veniva comunicato alla ricorrente l'esito positivo dell'istruttoria della propria pratica, l'assegnazione di un punteggio di 56 punti e la possibilità entro 10 giorni istanza di riesame con osservazioni ai sensi della l. 241/1990, ove occorra;
- della nota della Regione Lombardia del 29 gennaio 2020 con relativo allegato, recante l'oggetto «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, Operazione 4.1.01 ‘Incentivi per la reddittività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole'. Domanda n. 201801105669 del 14/04/2019. Invio verbale accoglimento parziale memorie a seguito di istanza di riesame», con la quale la Regione ha accolto solo in parte l'istanza di riesame con osservazioni della ricorrente attribuendole ulteriori 3 punti in relazione agli interventi di recupero dell'acqua piovana, ma negando gli altri 4 punti che la stessa aveva richiesto in relazione ad investimenti innovativi per il miglioramento dei processi aziendali (in particolare acquisto ed installazione del sistema ADF Milking che consente in fase di mungitura risparmio di tempo, acqua ed energia elettrica);
- del decreto del 27 novembre 2018 n. 17519 della DG Agricoltura della Regione Lombardia, pubblicato sul BURL serie ordinaria n. 48 dell'1 dicembre 2018, recante l'oggetto «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 4.1.01 'Incentivi per investimenti per la reddittività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole'. approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande» con le allegate disposizioni attuative con riguardo al paragrafo 7 relativo alla dotazione finanziaria e alla sua distribuzione;
- del decreto n. 2571 del 27 febbraio 2019 della DG Agricoltura della Regione Lombardia, pubblicato sul BURL serie ordinaria n. 10 del 6 marzo 2019 recante l'oggetto «Decreto 27 novembre 2018 n. 17519. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, Operazione 4.1.01 ‘Incentivi per la reddittività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole'. Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande. Rettifica parziale dell'allegato A» ove occorra;
- del decreto n. 4500 del 2 aprile 2019 della DG Agricoltura della Regione Lombardia, pubblicato sul BURL serie ordinaria n. 14 del 5 aprile 2019 recante l'oggetto «Decreto 27 novembre 2018 n. 17519. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, Operazione 4.1.01 ‘Incentivi per la reddittività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole'. Proroga dei termini per la presentazione delle domande e di quelli conseguenti» ove occorra;
- del decreto n. 15342 del 25 ottobre 2019 della DG Agricoltura della Regione Lombardia, pubblicato sul BURL serie ordinaria n. 44 del 30 ottobre 2019 recante l'oggetto «Decreto 27 novembre 2018 n. 17519. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, Operazione 4.1.01 ‘Incentivi per la reddittività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole'. Modifica parziale delle disposizioni attuative in merito all'istruttoria delle domande e dei termini di chiusura delle istruttorie e delle successive fasi procedurali» ove occorra;
- dei verbali delle riunioni del gruppo tecnico tra il responsabile di operazione, le strutture competenti e la Provincia di Sondrio e segnatamente: verbale del 20 giugno 2019, verbale del 5 settembre 2019, verbale del 15 ottobre 2019, verbale del 30 ottobre 2019, verbale del 20 novembre 2019, verbale del 5 dicembre 2019, verbale del 19 dicembre 2019, verbale del 14 gennaio 2020, verbale del 28 gennaio 2020 e verbale del 19 febbraio 2020, ove occorra;
II. per quanto riguarda i motivi aggiunti il 5 novembre 2021:
del decreto n. 10614 del 2 agosto 2021 della DG Agricoltura della Regione Lombardia, pubblicato sul BURL serie ordinaria n. 32 del 9 agosto 2021, recante l'oggetto «Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia, operazione 4.1.01 ‘Incentivi per investimenti per la reddittività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole'. Decreto 6 marzo 2020 n. 3021, allegato 8: ammissione a finanziamento delle domande con un punteggio fino a 60 punti», con il quale è stata destinata al PSR 2014-2020 la somma ulteriore di € 48.071.968,51 ed è stato quindi disposto lo scorrimento della graduatoria con conseguente finanziamento delle domande che avevano raggiunto il punteggio di 60 punti, nonché di quelli già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio.
sul ricorso numero di registro generale 1320 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Società Agricola Ramelli Giacinto e Giuseppe s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Lucini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, corso di Porta Vittoria n. 47;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Emilia Moretti e Marinella Orlandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Maria Emilia Moretti in Milano, piazza Città di Lombardia n. 1;
di Marco Ruga, Garbelli F.Lli Società Agricola e Società Agricola Agostinelli s.r.l., non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, co. 4 bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2023 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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