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Sentenza n. 202300318/2023

Sentenza n. 202300318/2023

2H - SERVIZI PUBBLICI IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI - ISTANZA ISTALLAZIONE NUOVA STAZIONE RADIO BASE PER LA TELEFONIA MOBILE - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300318/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La società Cellnex Italia S.p.A., operatore attivo nel settore delle telecomunicazioni, ha presentato al Comune di Lurate Caccivio un'istanza per l'installazione di impianti di telecomunicazione con potenza in singola antenna maggiore di 20 watt, inoltrata telematicamente in data 24 febbraio 2022 attraverso il sistema SUAP (Sportello Unico Attività Produttive). In risposta, il Comune ha comunicato, con provvedimento del 23 marzo 2022 (protocollo 4881/2022), i cosiddetti motivi ostativi, ovvero le ragioni per cui l'amministrazione non poteva accogliere la richiesta. Cellnex ha ritenuto illegittimo tale provvedimento sia sul piano procedurale che sostanziale e ha tempestivamente proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenerne l'annullamento. La controversia si è sviluppata in un contesto caratterizzato dall'applicazione della Delibera del Consiglio Comunale numero 47 del 21 ottobre 2010, relativa alla pianificazione degli impianti di telecomunicazione nel territorio comunale, documento che il Comune aveva assunto come fondamento normativo per opporsi al rilascio dell'autorizzazione richiesta.

Il quadro normativo

La materia degli impianti di telecomunicazione è disciplinata a livello nazionale dal Decreto Legislativo 259 del 2003, noto come Codice delle Comunicazioni, che costituisce il riferimento principale per l'autorizzazione e l'installazione di antenne e stazioni trasmittenti. Tale normativa stabilisce i principi fondamentali in materia, le competenze amministrative, i criteri di valutazione e i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici. Le amministrazioni locali, pur non avendo un potere di autorizzazione primaria, possono esercitare funzioni di controllo territoriale e pianificazione urbanistica secondo le regole dettate dalla legislazione nazionale. La Delibera comunale 47/2010 rappresentava il tentativo del Comune di implementare localmente questi principi, stabilendo criteri specifici per la pianificazione degli impianti nel territorio. Tuttavia, gli atti amministrativi locali devono comunque restare in conformità con la normativa statale, non potendo introdurre ostacoli irragionevoli o discriminatori che violino il principio di parità di trattamento e di concorrenza nell'accesso ai servizi di telecomunicazione.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia riguardava la legittimità dei motivi ostativi opposti dal Comune e, più in generale, il fondamento normativo su cui il Comune aveva basato il proprio rifiuto di procedere. Più specificamente, la questione concerneva se il Comune, utilizzando la Delibera 47/2010 e gli eventuali criteri ivi contenuti, avesse correttamente esercitato i propri poteri amministrativi in conformità alla normativa nazionale sulla materia, ovvero se avesse violato principi di ragionevolezza, proporzionalità e trasparenza decisionale. Era in gioco anche il tema della corretta motivazione del provvedimento amministrativo, poiché il Comune doveva esprimere in modo chiaro e esaustivo i fondamenti giuridici e fattici della sua decisione. La questione rivestiva rilevanza significativa in quanto toccava l'equilibrio tra i poteri di pianificazione territoriale delle amministrazioni locali e il diritto degli operatori economici di accedere al mercato delle telecomunicazioni secondo regole certe e non discriminatorie.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha condotto una rigorosa analisi della legittimità del provvedimento comunale, verificando sia i presupposti di fatto che la corretta applicazione della normativa vigente. Nel valutare le argomentazioni della ricorrente, il collegio giudicante ha riscontrato che il Comune non aveva correttamente fondato il proprio rifiuto sulla normativa nazionale e che la Delibera 47/2010, quale base della decisione, presentava profili di illegittimità costituzionali o amministrative tali da renderne inapplicabile l'utilizzo nel caso concreto. Il TAR ha ritenuto che i motivi ostativi comunicati dal Comune non fossero supportati da idonea motivazione e che il procedimento amministrativo risultasse affetto da vizi procedurali o sostanziali. La decisione di accogliere il ricorso è stata accompagnata dall'annullamento non solo del provvedimento del 23 marzo 2022, ma anche della Delibera 47/2010 e di ogni atto presupposto o consequenziale, segnale di una valutazione profonda circa l'illegittimità del fondamento normativo utilizzato dal Comune.

La decisione

Il TAR Lombardia ha accolto integralmente il ricorso proposto da Cellnex Italia S.p.A., annullando il provvedimento del Comune di Lurate Caccivio del 23 marzo 2022 e contestualmente annullando la Delibera 47/2010 e ogni atto presupposto, connesso o consequenziale. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio nella misura di duemila euro a favore della ricorrente, oltre agli oneri di legge e al rimborso del contributo unificato versato. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva, consentendo a Cellnex di procedere con l'avanzamento della propria richiesta amministrativa secondo il diritto nazionale applicabile, libera dai vincoli imposti dal provvedimento comunale annullato.

Massima

Le amministrazioni locali non possono opporre ostacoli all'installazione di impianti di telecomunicazione ricorrendo a criteri locali che violino la normativa nazionale, manchino di ragionevole fondamento fattuale e giuridico, o siano privi di adeguata motivazione, in quanto tali comportamenti contrastano con i principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento che governano l'esercizio del potere amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Silvana Bini,	Consigliere, Estensore
Laura Patelli,	Primo Referendario
per l'annullamento
- del provvedimento del Comune di Lurate Caccivio prot. n. 4881/2022 del 23/3/2022 avente ad oggetto «Comunicazione dei motivi ostativi istanza del 24.02.2022- Pratica telematica n. 13264231005-10012022-1523 – protocollo Suap REP_PROV_CO/CO-SUPRO 0024850/24-02-2022, per l'installazione di impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W»;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o comunque consequenziale, ancorché non conosciuto, ovvero, se del caso, delle norme regolamentari ivi richiamate ed assunte a fondamento del medesimo provvedimento, ivi compresa la Delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 21/10/2010 recante oggetto: «Pianificazione degli impianti di telecomunicazione da installare in Comune di Lurate Caccivio: modifica».
sul ricorso numero di registro generale 963 del 2022, proposto da
Cellnex Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Bellante, Luigi Ammirati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Lurate Caccivio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Di Marco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lurate Caccivio e di Wind Tre S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2023 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Comune di Lurate Caccivio del 23.3.2022 prot. n. 4881/2022.
Condanna il Comune di Lurate Caccivio alla refusione, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00, (duemila,00) oltre oneri di legge, nonché al rimborso del contributo unificato versato.
Compensa per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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