2C - EDILIZIA - ABUSI - INGIUNZIONE A DEMOLIRE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202303179/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso è stato proposto da Co.Gi.Gre s.r.l., società commerciale, e da Barbara Benvegnù, persona fisica, contro l'ordinanza dirigenziale numero 435 emessa dal Direttore ad interim del Settore Parco agricolo Sud Milano il 24 gennaio 2020, fascicolo numero 7.4/2019/246. La controversia rientra nell'ambito della gestione amministrativa del Parco agricolo Sud Milano, area di rilevanza territoriale e agricola nella provincia milanese. I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento ritenendolo illegittimo e pregiudizievole rispetto ai propri interessi legittimi. Convenuta in giudizio è stata la Città Metropolitana di Milano, che si è costituita a sostenere la legittimità dell'ordinanza. Il procedimento è stato trattato dal Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione Seconda, in udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato tenutasi il 15 dicembre 2023, davanti al collegio composto dal Presidente Ugo Di Benedetto, dal Consigliere Alberto Di Mario e dal Referendario Martina Arrivi estensore.
Il quadro normativo
La materia appartiene al diritto amministrativo, con specifico riguardo alle ordinanze dirigenziali emesse da enti pubblici territoriali quali la Città Metropolitana e alla loro sindacabilità in sede giurisdizionale. Il diritto di ricorso avverso provvedimenti amministrativi è disciplinato dal codice del processo amministrativo, con particolare richiamo all'articolo 87 comma 4 bis, norma processuale determinante per la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti dinanzi ai TAR. Le ordinanze dirigenziali costituiscono atti amministrativi impugnabili davanti al giudice amministrativo nel termine di sessanta giorni qualora gravati da illegittimità derivante da vizi procedurali, sconfinatezza, eccesso di potere, violazione della legge o violazione dei principi generali dell'ordinamento.
La questione giuridica
Il punto controverso sotteso al ricorso riguardava la legittimità dell'ordinanza dirigenziale numero 435 in relazione ai motivi specifici dedotti dai ricorrenti, quali eventuali vizi procedurali, violazioni normative, o illegittimità sostanziali della decisione amministrativa. La risoluzione della questione richiedeva al giudice amministrativo di accertare se il provvedimento impugnato fosse conforme alle disposizioni vigenti e ai principi costituzionali e amministrativi, oppure se affetto da difetti tali da giustificarne l'annullamento. La complessità della controversia risiedeva nel dovere del collegio di valutare criticamente la legittimità formale e sostanziale dell'atto impugnato sulla base delle normative amministrative applicabili e della documentazione prodotta dalle parti.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, in seguito alla discussione orale tenuta il 15 dicembre 2023, ha valutato scrupolosamente gli argomenti prospettati dai difensori della parte ricorrente e dalla Città Metropolitana di Milano. Il tribunale ha esaminato il ricorso alla luce delle disposizioni di legge vigenti, dei principi generali del diritto amministrativo e della giurisprudenza consolidata in materia di ordinanze dirigenziali. Sulla base dell'istruttoria compiuta e delle argomentazioni sviluppate nel corso del giudizio, il collegio ha ritenuto che i vizi denunciati dai ricorrenti non presentassero profili sufficienti di illegittimità tale da incidere sulla validità del provvedimento impugnato. Il giudice ha concluso che l'ordinanza dirigenziale era stata adottata nel rispetto dei procedimenti amministrativi prescritti, e che pertanto non sussistevano i presupposti giuridici per l'accoglimento del ricorso.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, ha rigettato il ricorso proposto da Co.Gi.Gre s.r.l. e Barbara Benvegnù. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio nella misura di euro duemila per i compensi professionali, oltre agli accessori di legge dovuti in favore della Città Metropolitana di Milano. L'ordinanza impugnata è rimasta pertanto ferma e ha mantenuto piena efficacia. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa, determinando il definitivo assestamento della posizione delle parti.
Massima
L'ordinanza dirigenziale di un ente pubblico territoriale è legittima e non è idonea ad annullamento qualora adottata nel rispetto dei procedimenti amministrativi prescritti dalla legge, ove i ricorrenti non provino specifici e concreti profili di illegittimità sostanziale o procedurale. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente sentenza. Presidente Ugo Di Benedetto, Consigliere Alberto Di Mario, Referendario Martina Arrivi estensore. La causa riguarda il ricorso numero 853 del 2020 proposto da Co.Gi.Gre s.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore, e da Barbara Benvegnù, rappresentate e difese dagli avvocati Dario De Pascale e Stefano Soncini, con domicilio digitale presso i Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Stefano Soncini in Milano, viale Elvezia numero 12, per l'annullamento dell'ordinanza dirigenziale numero 435 del 24 gennaio 2020 emessa dal Direttore ad interim del Settore Parco agricolo Sud Milano, fascicolo numero 7.4/2019/246. Convenuta è la Città Metropolitana di Milano, nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marialuisa Ferrari, Nadia Marina Gabigliani e Giorgio Giulio Grandesso, con domicilio digitale presso i Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Nadia Marina Gabigliani in Milano, via Vivaio numero 1. Non si sono costituiti in giudizio il Parco agricolo Sud Milano e il Comune di Mediglia. Il Tribunale, visto il ricorso e i relativi allegati, visto l'atto di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Milano, visti tutti gli atti della causa, considerato l'articolo 87 comma 4 bis del codice del processo amministrativo, ha proceduto alla decisione in relazione dalla dott.ssa Martina Arrivi nel corso dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 15 dicembre 2023, ascoltati per le parti i rispettivi difensori come risulta dal verbale. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Città Metropolitana di Milano, delle spese di giudizio, liquidate in euro duemila per compensi, oltre gli accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati sopra indicati. Esito: RIGETTO Tribunale: TAR LOMBARDIA - MILANO Sezione: SEZIONE SECONDA Data di pronuncia: 15 dicembre 2023
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Ugo Di Benedetto, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere Martina Arrivi, Referendario, Estensore per l'annullamento dell'ordinanza dirigenziale, emessa dal Direttore ad interim del Settore Parco agricolo Sud Milano, n. 435 del 24 gennaio 2020 - Fasc. n 7.4/2019/246. sul ricorso numero di registro generale 853 del 2020, proposto da Co.Gi.Gre s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e Barbara Benvegnù, rappresentate e difese dagli avvocati Dario De Pascale e Stefano Soncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Stefano Soncini in Milano, viale Elvezia n. 12; Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marialuisa Ferrari, Nadia Marina Gabigliani e Giorgio Giulio Grandesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Nadia Marina Gabigliani in Milano, via Vivaio n. 1; Parco agricolo Sud Milano e Comune di Mediglia, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, co. 4 bis, cod. proc. amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2023 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della Città Metropolitana di Milano, delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000 per compensi, oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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