2C - EDILIZIA- ABUSI - ORDINANZA DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202303178/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Guido Galli ha ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia impugnando l'ordinanza di demolizione e ripristino numero 2 del 13 gennaio 2020 emessa dal Comune di Livigno. L'ordinanza ingiunse al ricorrente di rimuovere tutti gli arredi installati all'interno di locali che determinavano un utilizzo difforme rispetto a quello autorizzato mediante i titoli edilizi originariamente rilasciati dal Comune. Nello specifico, i locali erano stati licenziati per essere adibiti a autorimessa, ma il ricorrente li aveva effettivamente utilizzati come officina meccanica, integrand così una violazione alle prescrizioni autorizzative. Il Comune di Livigno ha pertanto emesso il provvedimento amministrativo contestato al fine di ripristinare la conformità tra lo stato di fatto e lo stato di diritto, ossia tra l'utilizzo reale e l'utilizzo autorizzato.
Il quadro normativo
La controversia si inquadra nel diritto urbanistico e edilizio italiano, il quale subordina la realizzazione e l'utilizzazione di edifici e locali al preventivo rilascio di autorizzazioni e permessi da parte dell'amministrazione comunale competente. Tali titoli abilitativi vincolano il proprietario e l'occupante al rispetto delle specifiche destinazioni d'uso e delle caratteristiche indicate negli atti autorizzativi. Quando l'utilizzo effettivo diverge da quello autorizzato, l'amministrazione ha il diritto e il dovere di intervenire con ordinanze di ripristino per ristabilire la legalità urbanistica e tutelare gli interessi pubblici collegati al corretto governo del territorio. L'ordinanza di demolizione e ripristino costituisce lo strumento amministrativo proprio per sanare situazioni di illegittimità derivanti dall'inosservanza dei titoli edilizi.
La questione giuridica
Il punto controvers o riguardava la legittimità dell'ordinanza con la quale il Comune di Livigno aveva ingiunuto al ricorrente di conformarsi all'autorizzazione originaria, rimuovendo gli arredi che consentivano l'utilizzo difforme come officina meccanica. Il ricorrente contestava l'ordinanza sostenendo presumibilmente l'assenza dei presupposti legittimanti l'intervento amministrativo oppure l'illegittimità procedimentale del provvedimento. La questione giuridica centrale era dunque se l'amministrazione comunale avesse correttamente accertato lo stato di fatto e se l'ordinanza impugnata fosse idonea a ristabilire la conformità urbanistica, nonché se fossero stati osservati tutti i principi e le procedure prescritti dalla legge per l'esercizio di tale potere.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato gli atti della causa e le argomentazioni prodotte dalle parti in occasione dell'udienza straordinaria del 15 dicembre 2023. Nella camera di consiglio, il collegio giudicante ha valutato la fondatezza delle contestazioni mosse dal ricorrente alla legittimità dell'ordinanza. Accertato che gli elementi di fatto risultavano chiaramente provati, ossia che i locali erano effettivamente utilizzati in difformità dall'autorizzazione originaria, il TAR ha ritenuto che l'amministrazione comunale avesse correttamente esercitato il proprio potere ordinanziale, in conformità alle disposizioni in materia urbanistica e secondo i principi generali del diritto amministrativo. Il giudice ha dunque accolto la difesa del Comune, rigettando le doglianze del ricorrente ritenute prive di fondamento giuridico e processuale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente rigettato il ricorso proposto da Guido Galli per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione e ripristino. Di conseguenza, l'ordinanza del Comune di Livigno rimane pienamente valida ed efficace, e il ricorrente è tenuto a conformarsi all'ingiunzione amministrativa di ripristino. Inoltre, il giudice ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Livigno, liquidate in euro 2.000 per compensi professionali, oltre agli accessori di legge. La sentenza è stata ordinata di essere eseguita dall'autorità amministrativa competente.
Massima
L'amministrazione comunale è legittimata a emanare ordinanze di ripristino e demolizione per ristabilire la conformità urbanistica quando sia accertato un utilizzo di immobili in difformità dai titoli edilizi originariamente rilasciati.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Ugo Di Benedetto, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere Martina Arrivi, Referendario, Estensore per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione e ripristino n. 2 del 13 gennaio 2020, con la quale è stata ingiunta la rimozione di «tutti gli arredi installati nei locali che determinano un utilizzo diverso rispetto a quello licenziato con i titoli rilasciati (uso autorimessa anziché uso officina meccanica) ripristinando lo stato dei luoghi come da situazione autorizzata». sul ricorso numero di registro generale 689 del 2020, proposto da Guido Galli, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Pillitteri, Luigi Vernile e Chiara Figura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Umberto Maria Armando Pillitteri in Milano, via Podgora n. 3; Comune di Livigno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Enrico Pedrana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Livigno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, co. 4 bis, cod. proc. amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2023 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Livigno, delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000 per compensi, oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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