2C - CACCIA E PESCA - GIUNTA REGIONE LOMBARDIA - DELIBERAZIONE N° XII / 685 DEL 17/07/2023 - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2023/2024
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202303176/2023 |
| Esito | ACCOLTO PARZIALMENTE NEI TERMINI IN MOTIVAZIONE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
L'Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia ha presentato ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare due provvedimenti della Regione Lombardia adottati nel luglio 2023. In particolare, il ricorso è stato diretto contro la deliberazione della Giunta Regionale numero 685 del 17 luglio 2023 e il conseguente decreto dirigenziale numero 11015 del 19 luglio 2023, entrambi recanti disposizioni integrative al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2023/2024 e indicazioni sulle riduzioni di prelievo di determinate specie di avifauna. La controversia nasce dall'esigenza dell'associazione ricorrente di contestare l'ampiezza dei margini di caccia consentiti dalla Regione e, più specificamente, le modalità con cui erano state definite le riduzioni di prelievo secondo l'articolo 1, comma 7, della legge regionale numero 17 del 2004. Diversi soggetti interessati, tra cui varie associazioni di cacciatori italiane, sono intervenuti nel giudizio per opporsi all'accoglimento del ricorso, sostenendo la legittimità delle scelte amministrative della Regione Lombardia.
Il quadro normativo
La questione si inscrive entro il complesso sistema normativo che regola le attività venatorie in Italia, basato sulla legge regionale numero 17 del 2004 della Lombardia e sulle direttive dell'Unione Europea in materia di conservazione degli uccelli selvatici, in particolare la Direttiva Uccelli. La normativa regionale lombarda affida alla Giunta Regionale la competenza di fissare il calendario venatorio, ovvero i periodi e le modalità di esercizio della caccia alle diverse specie, stabilendo anche i limiti quantitativi massimi di prelievo. La disciplina è soggetta al principio del conseguimento dello stato di conservazione favorevole delle specie selvatiche, principio fondamentale della normativa europea in materia di fauna selvatica che limita lo spazio decisionale delle amministrazioni regionali. In tale contesto, il decreto dirigenziale impugnato aveva operato riduzioni di prelievo per alcune specie di avifauna proprio sulla base di valutazioni circa lo stato di conservazione, intendendosi così attuare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della legge regionale citata.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia riguardava la legittimità amministrativa e il bilanciamento tra due interessi apparentemente confliggenti: da un lato, il diritto costituzionalmente tutelato all'ambiente e alla conservazione della fauna selvatica, dall'altro lato, la valorizzazione economica e ricreativa dell'attività venatoria quale tradizionale uso del territorio. Nello specifico, l'associazione ricorrente contestava che le riduzioni di prelievo determinate dal decreto dirigenziale fossero sufficienti e adeguate al raggiungimento dell'obiettivo di conservazione delle specie ornitiche, sostenendo che la Regione avesse violato obblighi derivanti dalla normativa comunitaria. Al contempo, le associazioni di cacciatori sostenevano che i provvedimenti non fossero illegittimi e che rappresentassero già un sacrificio eccessivo per le loro attività. La questione richiedeva pertanto un'attenta valutazione della discrezionalità amministrativa della Regione e della sua conformità ai vincoli di legge.
La motivazione del giudice
Sebbene il testo depositato non contenga l'integrale motivazione della sentenza, dalla natura dell'accoglimento parziale si evince che il Tribunale Amministrativo ha ritenuto fondati soltanto alcuni dei motivi dedotti dal ricorrente. Il collegio giudicante ha probabilmente riconosciuto che determinati profili della deliberazione e del decreto dirigenziale non rispettavano in toto gli obblighi normativi derivanti dalla disciplina sulla conservazione della fauna, in particolare rispetto alla valutazione dello stato di conservazione di alcune specie o alle modalità di determinazione quantitativa del prelievo consentito. Tuttavia, il TAR non ha accolto integralmente il ricorso, il che suggerisce che altre parti dei provvedimenti sono state ritenute conformi al diritto oppure che il giudice ha riconosciuto margini di apprezzamento alla Regione su taluni specifici profili. L'accoglimento parziale indica così un punto di equilibrio giurisprudenziale tra il controllo della legittimità amministrativa e il rispetto della discrezionalità tecnica e amministrativa dell'ente regionale nel settore complesso della gestione della fauna selvatica.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha accolto in parte il ricorso proposto dall'Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia, annullando totalmente o parzialmente i provvedimenti impugnati nei limiti e per gli effetti che risultavano dalla motivazione. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa, il che significa che la Regione Lombardia doveva provvedere con sollecitudine ad adeguare il calendario venatorio e le relative disposizioni di prelievo in conformità ai rilievi accolti dal giudice. Le spese di lite sono state compensate, data la natura parzialmente contrastante del risultato, per cui ciascuna parte sosteneva ragioni di prevalenza.
Massima
La Regione, nel fissare il calendario venatorio e le riduzioni di prelievo delle specie di avifauna, è soggetta al vincolo di garantire lo stato di conservazione favorevole delle specie secondo gli obblighi derivanti dalla normativa europea e nazionale sulla protezione della fauna selvatica, senza che la discrezionalità amministrativa possa spingersi fino a compromettere tale obiettivo fondamentale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore per l’annullamento della deliberazione della Giunta di Regione Lombardia, n. 685 del 17 luglio 2023, avente ad oggetto “Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2023/2024”; del decreto dirigenziale n. 11015 del 19 luglio 2023, recante “Determinazioni in ordine al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2023/2024. Riduzione, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della l.r. 17/2004, del prelievo di alcune specie di avifauna”. sul ricorso numero di registro generale 1667 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da ASSOCIAZIONE LEGA PER L'ABOLIZIONE DELLA CACCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Hoepli, n. 3; REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Gianelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura regionale in Milano, P.zza Città di Lombardia, n. 1; ad opponendum: A.N.U.U.-ASSOCIAZIONE DEI MIGRATORISTI ITALIANI PER LA CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE NATURALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Balletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA DELLA LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, e UNIONE ENALCACCIA PESCA E TIRO-DELEGAZIONE REGIONALE LOMBARDA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Franco Bertacchi e Lorenzo Bertacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA CACCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Rossi Dal Pozzo e Paolo Piva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Rossi dal Pozzo in Milano, Via XX Settembre, n. 11; ASSOCIAZIONE ARCI CACCIA COMITATO REGIONALE LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Dal Molin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; ASSOCIAZIONE CACCIATORI LOMBARDI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Elena Capitanio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia; Visti gli atti di intervento ad opponendum di Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell’Ambiente Naturale, Federazione Italiana della Caccia della Lombardia, Unione Enalcaccia Pesca e Tiro-Delegazione Regionale Lombarda, Associazione Nazionale Libera Caccia, Associazione Arci Caccia Comitato Regionale Lombardia e Associazione Cacciatori Lombardi; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →