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Sentenza n. 202303175/2023

Sentenza n. 202303175/2023

2C - EDILIZIA - ABUSI - ORDINANZA RIMOZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202303175/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Antonietta Sfirra e Carlo Castelli hanno proposto ricorso amministrativo contro il Comune di Varese impugnando un'Ordinanza ex articolo 33 del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia) emessa il 24 agosto 2022, con la quale il sindaco aveva ordinato la rimozione di un abuso edilizio e la remissione in pristino dello stato dei luoghi. I ricorrenti avevano precedentemente presentato una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in sanatoria il 14 marzo 2022, intesa a regolarizzare una situazione di difetto edile. Tale istanza era stata archiviata dal Comune il 17 marzo 2022, comportando l'avvio di una procedura sanzionatoria nei confronti dei ricorrenti. A seguito di un sopralluogo effettuato il 10 maggio 2022 (di cui i ricorrenti asserirono di non aver ricevuto preventiva comunicazione) e di ulteriori atti amministrativi, il Comune aveva proceduto all'emissione dell'ordinanza di demolizione e remissione in pristino. I ricorrenti lamentavano vizi procedurali, difetti di comunicazione formale e illegittimità sostanziale del provvedimento.

Il quadro normativo

La controversia si inscriveva nel contesto della disciplina degli abusi edilizi, regolata dal Testo Unico dell'Edilizia emanato con Decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001, il quale attribuisce al sindaco il potere ordinatorio per la rimozione degli abusi. Gli articoli della Legge sulla procedura amministrativa numero 241 del 1990 e il Decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 definiscono i diritti dei ricorrenti ai risarcimenti danni per provvedimenti illegittimi e illegittimi ablazioni di diritti. Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Governo del Territorio del Comune di Varese costituivano il quadro pianificatorio-regolamentare entro il quale dovevano essere valutati i vizi dell'intervento edile. La sentenza doveva affrontare questioni relative alla correttezza procedimentale, alla legittimazione sostanziale dell'ordinanza e ai diritti risarcitori.

La questione giuridica

La controversia affrontava aspetti procedurali rilevanti: se cioè il Comune avesse correttamente esercitato il potere ordinatorio, se avesse rispettato i principi di trasparenza e diritto di accesso agli atti, se la comunicazione dei procedimenti fosse stata eseguita secondo le forme dovute, e infine se i ricorrenti avessero diritto al risarcimento dei danni causati da un eventuale provvedimento illegittimo. Era inoltre questione delicata quella relativa all'impugnabilità di singoli atti intermedi (l'archiviazione della SCIA, il verbale di sopralluogo, la comunicazione di inizio sanzionamento) quali provvedimenti autonomi ovvero quale necessità di attendere il provvedimento definitivo (l'ordinanza di demolizione) per proporre ricorso. La questione coinvolgeva il corretto bilanciamento tra il potere di autotutela della pubblica amministrazione e i diritti procedurali dei cittadini.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha condotto una verifica preliminare delle condizioni di ricevibilità e ammissibilità del ricorso, quale fase antecedente l'esame del merito della controversia. Esaminando i diversi atti impugnati, il collegio giudicante ha ritenuto necessario distinguere tra i provvedimenti definitivi e autonomamente impugnabili e gli atti che, invece, non possedevano tale caratteristica o rispetto ai quali erano venuti meno i termini di ricorso. Ha inoltre valutato se il ricorso fosse stato proposto tempestivamente, avuto riguardo alla datazione dei singoli atti e alle comunicazioni effettuate ai ricorrenti. Il giudice amministrativo ha probabilmente ravvisato vizi formali o procedurali che hanno determinato l'inammissibilità di talune censure, oppure ha ritenuto decaduti i termini per l'impugnazione di alcuni atti preparatori. La logica del ragionamento è stata quella di distinguere tra ciò che effettivamente era stato comunicato ai ricorrenti e ciò che, invece, non era stato loro notificato, elemento cruciale per il rispetto dei termini di ricorso e della pienezza del diritto di difesa.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso in parte irricevibile e inammissibile per quanto riguarda la restante parte, assolvendo così alle forme procedurali senza entrare nel merito della legittimità sostanziale dell'ordinanza di demolizione. Ha condannato le spese di giudizio alla compensazione tra le parti, il che significa che ciascuno ha sopportato le proprie spese processuali. Ha inoltre ordinato all'autorità amministrativa di dare esecuzione alla sentenza. Tale provvedimento ha determinate che i ricorrenti non avrebbero potuto ottenere dal giudice amministrativo l'annullamento dei provvedimenti contestati, pur potendo comunque percorrere altre vie di tutela se in possesso di elementi procedurali diversi o ove fosse venuta a cessare la causa di inammissibilità.

Massima

L'impugnazione di provvedimenti amministrativi in materia edilizia è soggetta a rigide condizioni di ricevibilità procedimentale, comprendenti il rispetto dei termini di ricorso e la tempestiva conoscenza formale degli atti da parte del destinatario, il cui mancato adempimento determina l'inammissibilità della censura indipendentemente dal fondamento sostanziale della controversia.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere, Estensore
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della “Ordinanza ex art. 33 d.P.R. 380/2001, di rimozione abuso e remissione in pristino” datata 24.8.2022 (doc. 1), ricevuta in notificazione il 14.9.2022 (doc. 1, p. 1), oltre che degli atti ivi richiamati – ma conosciuti dai ricorrenti solo a seguito della notificazione della suddetta ordinanza di ripristino (v. amplius infra) - e quindi della nota 17.3.2022 p.g. 32663 (doc. 2) di archiviazione della segnalazione certificata di inizio attività (scia) in sanatoria presentata dai ricorrenti il 14.3.2022 (docc. 3, 3a, 3b), delle note comunali 15.4.2022 (doc. 5) e 16.6.2022 (doc. 7), del verbale di sopralluogo del 10.5.2022 (doc. 1, p. 2) – ignoto ai ricorrenti perché mai trasmesso – oltre che di tutti gli eventuali ulteriori atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, inclusi quelli tuttora ignoti ai ricorrenti, nonché l'art. 2 c. 39 delle norme tecniche di attuazione (nta) del piano delle regole (pdr) del piano di governo del territorio (pgt: doc. 12) vigente nelle parti di cui infra, nonché per la condanna del Comune al pagamento in favore dei ricorrenti degli indennizzi ex art. 21 quinquies l. 241/1990 e dpr 327/2001 per le ragioni di cui infra dell'ordine di demolizione;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13/12/2022:
oltre che dei provvedimenti, atti e comunicazioni già impugnati con il ricorso introduttivo (docc. 1, 2, 5, 7; incluso l'art. 2 c. 39 delle norme tecniche di attuazione – “nta” - del piano delle regole – “pdr” - del piano di governo del territorio – “pgt”: doc. 12 - vigente nelle parti di cui infra), anche della comunicazione di sopralluogo e contestuale avvio del procedimento sanzionatorio datato 26.4.2022 prot. 48233 (doc. 28).
sul ricorso numero di registro generale 2921 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Antonietta Sfirra e Carlo Castelli, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Emanuela Ghisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via Vincenzo Monti, 41;
Comune di Varese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Benzoni, Laura Luoni ed Antonella Pomati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Varese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara in parte irricevibili ed inammissibili per la restante parte, come in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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