2G - OTTEMPERANZA - TAR LOMBARDIA - SEZ. II - SENTENZA 8.11.2013, N. 2485
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202303174/2023 |
| Esito | NOMINA COMMISSARIO AD ACTA |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
L'Associazione Comunità Islamica Ticinese ha promosso un ricorso per l'ottemperanza di due sentenze precedenti del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, emesse rispettivamente l'8 novembre 2013 e il 10 agosto 2020, le quali erano state successivamente confermate dal Consiglio di Stato con proprie sentenze del 30 novembre 2020 e del 10 settembre 2021. Nonostante queste decisioni giudiziarie definitive ormai consolidate, il Comune di Sesto Calende non aveva provveduto a dare esecuzione ai contenuti sostanziali delle medesime, mantenendo una persistente inosservanza dei propri obblighi giuridici. In questa situazione di prolungata inerzia amministrativa, il Comune ha adottato una deliberazione del Consiglio comunale nella data del 6 giugno 2023, numero 26, la quale l'Associazione ricorrente ha ritenuto lesiva dei propri diritti acquisiti attraverso le sentenze già pronunciate. L'Associazione ha quindi investito nuovamente il giudice amministrativo, chiedendo sia l'accertamento dell'illegittimità della mancata ottemperanza alle sentenze passate in giudicato, sia in subordine l'annullamento della deliberazione comunale più recente.
Il quadro normativo
La materia dell'ottemperanza alle sentenze amministrative è disciplinata dall'articolo 35 della legge 2248 del 1865 e dalle successive modificazioni, istituto giuridico che consente al ricorrente di rivalersi dinanzi al medesimo giudice amministrativo qualora l'amministrazione si rifiuti di eseguire una sentenza passata in giudicato. Tale procedimento rappresenta uno strumento essenziale per garantire l'effettività della tutela giurisdizionale e per sanzionare i comportamenti di violazione deliberata o colposa degli obblighi imposti dalle decisioni giudiziarie. Il principio cardine del diritto amministrativo sostiene che le sentenze amministrative definitive, specialmente quando confermate anche in sede di cassazione quale il Consiglio di Stato, hanno forza vincolante assoluta e devono essere rispettate integralmente dall'amministrazione entro il termine ragionevole individuato dalla legge o dalla stessa decisione del giudice. L'ordinamento amministrativo prevede inoltre che nel caso di persistente inadempimento, il giudice può nominare un commissario ad acta, figura dotata di poteri coattivi capace di garantire l'effettiva esecuzione della sentenza anche contro la volontà dell'amministrazione inadempiente.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia risiedeva nella verifica della legittimità dell'inerzia prolungata del Comune nei confronti di sentenze ormai passate in giudicato e confermatie dalle istanze superiori, rappresentando un caso paradigmatico di violazione strutturale dei doveri di un'amministrazione locale di rispettare i vincoli imposti dall'autorità giudiziaria. La questione comportava l'esame del comportamento amministrativo che, sotteso alla mancata ottemperanza, poteva configurare uno scorretto esercizio del potere amministrativo ovvero una vera e propria violazione del principio dello stato di diritto. In parallelo, si poneva il problema della legittimità della deliberazione comunale successiva adottata nel 2023, che poteva essere interpretata come un tentativo di aggirare o di svuotare di contenuto pratico gli effetti delle sentenze precedenti anziché di conformarsi alle medesime.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso dell'Associazione, ritenendo pienamente comprovato che il Comune non aveva dato esecuzione alle sentenze divenute definitive nei tempi ragionevolmente dovuti, configurando pertanto una chiara violazione dei propri obblighi giuridici derivanti da provvedimenti giurisdizionali ormai consolidati e non più impugnabili. La corte ha ritenuto che l'adozione della delibera comunale del giugno 2023 non potesse in alcun modo neutralizzare o modificare retroattivamente gli effetti vincolanti delle precedenti sentenze, essendo il Comune tenuto invece a conformarsi integralmente a quanto disposto dalle decisioni giudiziarie comunque prevalenti rispetto ai provvedimenti amministrativi ordinari. Il collegio giudicante ha quindi ritenuto opportuno e necessario il ricorso allo strumento della nomina di un commissario ad acta, al fine di garantire coattivamente l'effettiva realizzazione di quanto disposto dalle precedenti sentenze, dato che la semplice condanna al pagamento delle spese di giudizio non avrebbe comunque assicurato l'osservanza spontanea degli obblighi amministrativi sottesi alla controversia.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo ha accolto pienamente il ricorso proposto dall'Associazione Comunità Islamica Ticinese, riconoscendo la fondatezza delle censure mosse nei confronti dell'inerzia del Comune di Sesto Calende. Il Comune è stato conseguentemente condannato al rimborso delle spese di giudizio liquidate in misura di millecinquecento euro, oltre alle spese generali e agli accessori di legge. La decisione più significativa è stata la nomina di un commissario ad acta, figura incaricata di garantire coattivamente l'esecuzione dei contenuti sostanziali delle sentenze passate in giudicato, bypassando così la volontà amministrativa inadempiente dell'ente locale. La sentenza è stato inoltre ordinata essere eseguita immediatamente dall'autorità amministrativa.
Massima
Le sentenze amministrative passate in giudicato e confermate in sede di ricorso sono vincolanti e deve essere obbligatoriamente eseguita dall'amministrazione coinvolta, e il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta per assicurare coattivamente il rispetto di tali provvedimenti nel caso di persistente e ingiustificata inerzia.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l’ottemperanza delle sentenze del TAR Lombardia, sez. II, 8 novembre 2013, n. 2485, e 10 agosto 2020, n. 1557, confermate dal Consiglio di Stato, sez. IV, rispettivamente con sentenze 30 novembre 2020, n. 7515, e 10 settembre 2021, n. 6249, nonché, in via subordinata, per l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Sesto Calende 6 giugno 2023, n. 26. sul ricorso numero di registro generale 1842 del 2023, proposto da ASSOCIAZIONE COMUNITA' ISLAMICA TICINESE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Travi ed Elena Travi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; COMUNE DI SESTO CALENDE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rossana Colombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sesto Calende; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Condanna il Comune di Sesto Calende al rimborso delle spese di giudizio che vengono liquidate in euro 1.500 (millecinquecento), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Manda alla Segreteria di comunicare la presente sentenza alle parti costituite e al Prefetto di Varese. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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