AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202303169/2023

Sentenza n. 202303169/2023

2C - EDILIZIA - ABUSI - PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA - PARERE NEGATIVO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202303169/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

AFIN S.r.l. ha presentato una pratica di sanatoria al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lavori eseguiti presso un'area di parcheggio collocata in prossimità dell'Autostrada A4, nel territorio del Comune di Agrate Brianza. I lavori oggetto della sanatoria consistevano nella riduzione della metratura del parcheggio preesistente, che risultava autorizzato, e nella realizzazione di un muretto in cemento armato di altezza pari a circa quaranta centimetri fuori terra, struttura finalizzata a impedire l'abbagliamento della luce solare sui veicoli in transito lungo l'arteria autostradale durante le fasi di parcheggio. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attraverso le proprie strutture territoriali competenti e la Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessioni Autostradali, ha espresso ripetuti pareri negativi nei confronti della pratica di sanatoria presentata dalla ricorrente, accogliendo valutazioni già formulate nelle precedenti istruttorie amministrative. Autostrade per l'Italia S.p.A., quale concessionaria dell'arteria autostradale e soggetto incaricato della vigilanza amministrativa e tecnica, ha comunicato formalmente questi pareri negativi alla ricorrente, sottolineando che le criticità tecniche segnalate dal Ministero non risultavano risolte. La ricorrente, ritenendo illegittime tali comunicazioni e i pareri negativi sottesi, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, primo nelle forme ordinarie e successivamente con motivi aggiunti.

Il quadro normativo

La materia delle concessioni autostradali è disciplinata dal codice della strada, dalle leggi nazionali che regolano la concessione e il funzionamento del sistema autostradale italiano, e dai disciplinari specifici delle singole concessioni. L'attività di sanatoria costituisce uno strumento amministrativo attraverso il quale l'amministrazione pubblica competente valuta se consentire la permanenza di opere realizzate in difformità rispetto alle autorizzazioni precedentemente rilasciate, alla luce di considerazioni di opportunità amministrativa, legittimità costruttiva e compatibilità con i vincoli e i regolamenti vigenti. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti esercita funzioni di vigilanza sulla correttezza amministrativa e sulla conformità tecnica delle opere realizzate in prossimità delle infrastrutture autostradali, operando attraverso pareri tecnici e prescrizioni che vincolano i concessionari nella gestione della concessione stessa. La valutazione dei pareri negativi in merito alle pratiche di sanatoria rientra nell'esercizio di poteri amministrativi discrezionali, soggetti al controllo del giudice amministrativo con i limiti e i criteri propri della sindacabilità del potere discrezionale.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia attiene alla permanenza in capo alla ricorrente dell'interesse a proseguire il giudizio dopo la presentazione del ricorso, in considerazione dell'evolversi della situazione amministrativa durante il corso del procedimento. La ricorrente contestava la legittimità dei pareri negativi del Ministero, denunciando sia vizi procedurali, quali la mancata comunicazione di alcuni atti amministrativi, sia violazione del principio di ragionevolezza nell'apprezzamento tecnico delle criticità lamentate dal Ministero stesso. Di significativa importanza risultava stabilire se, nonostante l'assenza di una motivazione estesa nella sentenza, vi fosse stata una sopravvenienza che avesse estinto il diritto soggettivo della ricorrente a ottenere la sanatoria ovvero se le circostanze fattuali e giuridiche su cui fondare la pretesa risarcitoria o ripristinatoria risultassero venute meno nel corso del processo.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, con decreto pronunciato nella camera di consiglio del quattordici dicembre duemilaventitre, ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse della ricorrente ad agire. Questa statuizione implica che, secondo la valutazione del collegio giudicante, sopravvenimenti o mutamenti nella situazione soggettiva e oggettiva della ricorrente avevano determinato l'estinzione dell'interesse concreto e attuale a conseguire una pronuncia favorevole del giudice amministrativo. La carenza di interesse costituisce un difetto processuale di carattere strutturale che impedisce al giudice di entrare nel merito della controversia, in quanto viene meno la necessità causale della sentenza. Il TAR, pur non esplicitando nella sentenza gli specifici elementi fattuali dai quali emergesse tale carenza, ha ritenuto che la ricorrente non aveva più convenienza economica o giuridica nell'ottenimento di una sentenza di annullamento dei pareri negativi contestati, circostanza che comporta l'improcedibilità della causa.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato inammissibili per carenza di interesse sia il ricorso introduttivo sia i ricorsi per motivi aggiunti presentati da AFIN S.r.l., determinando conseguentemente l'estinzione del procedimento giurisdizionale. Il collegio ha disposto la compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti, secondo il disposto dell'articolo novanta-quinque del codice del processo amministrativo, il quale consente al giudice di ripartire le spese in via equitativa nelle ipotesi di estinzione della causa per difetti processuali non imputabili a colpa delle parti. La sentenza è stata ordinata di esecuzione per competenza dell'autorità amministrativa, conformemente alle disposizioni procedurali ordinarie.

Massima

La carenza di sopravvenuto interesse a ricorrere, conseguente a mutamento delle circostanze fattuali o giuridiche rilevanti per il ricorrente, determina l'inammissibilità del ricorso e l'estinzione del procedimento amministrativo, indipendentemente dal fondamento della pretesa dedotta in giudizio.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- della nota prot. ASPI/T2/18.11.2019/0006242/EU del 18 novembre 2019, rif. DT.2/TEC/SPEC (rif. 996 cf/A.4) 02-IN-05-A04-000290 a firma del Direttore - Direzione 2° Tronco - Milano - Autostrade per l’Italia S.p.A., con la quale è stato comunicato il “parere negativo” reso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.), in merito alla pratica di sanatoria presentata dalla ricorrente in data 25 luglio 2019, pervenuta in data 29 luglio 2019, prot. 5607;
- della nota prot. 4877 del 28 giugno 2017 (non nota), richiamata nel provvedimento del 18 novembre 2019, conosciuta in pari data, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per la Vigilanza sulle concessioni autostradali - Ufficio Tecnico di Bologna, ha comunicato ad Autostrade per l’Italia S.p.A. il proprio “parere negativo” alla sanatoria presentata dalla ricorrente;
- di ogni atto e/o provvedimento preordinato, consequenziale e comunque connesso;
quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:
- della nota prot. 26638 del 6 novembre 2019, trasmessa a mezzo p.e.c. in data 12 febbraio 2020, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Ispettivo Territoriale di Bologna, «… per quanto di competenza ed in assenza di ulteriori informazioni che consentano una diversa determinazione» ha comunicato ad Autostrade per l’Italia S.p.A. il proprio «benestare al rilascio del motivato parere negativo», in merito alla pratica di sanatoria presentata dall’odierna ricorrente AFIN S.r.l. per lavori di riduzione del parcheggio esistente (autorizzato) e realizzazione di un muretto in c.a. di circa 40 cm fuori terra finalizzato ad impedire l’abbagliamento dei veicoli in transito sulla Autostrada A4 durante la fase di parcheggio;
- nonché, ove occorrer possa, della nota prot. n. 5284 del 27 settembre 2019 di Autostrade per l’Italia, depositata in atti dal Ministero in data 26 marzo 2020, mai inviata alla ricorrente, e del parere della Direzione Generale di Roma del 20 settembre 2019 prot. - 271 CU, indicato nella nota di Autostrade per l’Italia, prot. n. 5284 del 27 settembre 2019, non noto;
- di ogni atto e/o provvedimento preordinato, consequenziale e comunque connesso;
quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:
- della nota prot. ASPI/T2/11.06.20/0002908/EU, rif. Autostrade DT.2/TEC/SPEC (rif. 996 cf/A.4) 02-IN-05-A04-000290 a firma del Direttore - Direzione 2° Tronco - Milano - Autostrade per l’Italia S.p.A., mai notificata all’odierna ricorrente e conosciuta dalla stessa solo a seguito del deposito in giudizio da parte del Ministero resistente in data 2 luglio 2020, con cui Autostrade per l’Italia S.p.A. ha ritenuto di “confermare, per quanto di competenza, il parere negativo a suo tempo espresso con nota del 27.09.2019 prot. 5284 …”, ritenendo non “risolte le criticità segnalate”;
- ove occorrer possa, della nota prot. 0000204CE del 20 settembre 2019 n. AD/DG/2019/000271/CU a firma del Geometra - Direzione Generale Roma - Autostrade per l’Italia S.p.A., mai notificata all’odierna ricorrente e conosciuta dalla stessa solo in data 10 luglio 2020 a seguito del deposito in giudizio da parte di Autostrade per l’Italia S.p.A., con cui “si conferma il Vostro parere negativo a sanatoria all’istanza presentata”;
- over occorrer possa, della nota M_INF_SVCA_REGISTRO _UFFICIALE_U.00152420.23.06.2020 - DGVCA-AA1-BO del 23 giugno 2020, mai notificata all’odierna ricorrente e conosciuta dalla stessa solo a seguito del deposito in giudizio da parte del Ministero resistente in data 2 luglio 2020;
- di ogni atto e/o provvedimento preordinato, consequenziale e comunque connesso e, anche se allo stato non conosciuti.
sul ricorso numero di registro generale 166 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
- AFIN S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bruno Santamaria e Tommaso Santamaria ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Galleria del Corso n. 2;
- Autostrade per l’Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Franco Ferrari ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Via Larga n. 23;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliata presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- Comune di Agrate Brianza, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autostrade per l’Italia S.p.A. e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza pubblica del 14 dicembre 2023, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibili per carenza di interesse il ricorso introduttivo e i ricorsi per motivi aggiunti, indicati in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 14 dicembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →