3M - PUBBLICA ISTRUZIONE - STUDENTI - NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUINTA |
| Data | — |
| Numero | 202303166/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Uno studente della scuola secondaria di primo o secondo grado ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia il provvedimento di non ammissione alla classe successiva emanato dalla competente istituzione scolastica. Il ricorrente aveva contestato la decisione di bocciatura attraverso il ricorso amministrativo, lamentando vizi nel procedimento di valutazione finale e possibili violazioni della normativa sulla valutazione degli studenti. Durante il corso del giudizio, tuttavia, la situazione fattuale è mutata in modo significativo: lo studente è stato successivamente ammesso alla classe superiore, sia per effetto di una decisione di autotutela dell'amministrazione scolastica, sia per esito favorevole di una valutazione ricorso in altra sede, sia semplicemente perché l'anno scolastico è proseguito e lo studente è stato comunque avviato alla frequenza della classe successiva. Tale circostanza ha reso completamente privo di effetto pratico il mantenimento del giudizio dinanzi al tribunale amministrativo.
Il quadro normativo
La materia della valutazione e della promozione degli studenti è disciplinata dal Decreto Legislativo numero 297 del 1994 (Testo Unico in materia di istruzione), dagli articoli relativi alla valutazione periodica e finale previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica numero 122 del 2009, nonché dalle successive integrazioni normative in tema di valutazione scolastica. La non ammissione alla classe successiva costituisce un provvedimento amministrativo della scuola che deve rispettare procedure definite, trasparenza nelle valutazioni e conformità agli standard normativi fissati dalla legislazione scolastica. Il diritto dello studente a una valutazione corretta e legittima è sottoposto al controllo del giudice amministrativo quando l'atto sia viziato da vizi procedurali o sostanziali tali da renderlo illegittimo.
La questione giuridica
Il punto critico riguardava la sussistenza dell'interesse del ricorrente a proseguire il giudizio dopo la sopravvenuta ammissione alla classe successiva. Il tribunale amministrativo doveva valutare se, avendo lo studente ottenuto il provvedimento favorevole di ammissione durante il corso del processo, permanesse un interesse legittimo concreto e attuale nel proseguimento del ricorso. La questione investiva il principio della carenza di interesse, che nel diritto amministrativo comporta l'improcedibilità del ricorso quando vengono meno le condizioni di convenienza pratica del giudizio, cioè quando la pronuncia giudiziale non potrebbe più apportare alcun beneficio concreto alla parte.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha ritenuto che, una volta intervenuta l'ammissione dello studente alla classe successiva nel corso del procedimento, fosse venuta a mancare la ragione sostanziale della controversia. Il giudice ha evidenziato che il ricorso era stato proposto al fine di ottenere l'annullamento della bocciatura e la conseguente ammissione alla classe superiore, obiettivo che era stato nel frattempo conseguito, sia pure attraverso canali diversi dal giudizio amministrativo. Ha quindi concluso che una pronuncia di accoglimento del ricorso avrebbe costituito una sentenza meramente formale, priva di qualsiasi effetto pratico e modificativo dello stato di fatto già modificatosi favorevolmente per il ricorrente. La carenza sopraggiunta di interesse ha pertanto reso improcedibile il giudizio secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa in materia.
La decisione
Il TAR Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, disponendo l'estinzione del giudizio. Non essendosi proceduto al merito, il tribunale si è astenuto dal pronunciarsi sulla fondatezza o meno delle censure formulate dal ricorrente contro il provvedimento di bocciatura. Le conseguenze pratiche sono che lo studente rimane comunque ammesso alla classe successiva, mentre la questione sulla legittimità della valutazione originaria rimane formalmente senza pronuncia giudiziale.
Massima
La carenza sopraggiunta di interesse rende improcedibile il ricorso contro un provvedimento di non ammissione scolastica quando, nel corso del giudizio, lo studente sia stato comunque ammesso alla classe successiva, venendo meno la convenienza pratica della pronuncia.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA Daniele Dongiovanni, Presidente Concetta Plantamura, Consigliere Giuseppe Nicastro, Referendario, Estensore per l'annullamento previa sospensione - del documento pagella scolastica del 10.06.2021, laddove, all’esito dello scrutinio finale della classe 2AL del Liceo -OMISSIS-, nelle discipline di seguito indicate ha assegnato il voto nelle seguenti materie: Lingua e letteratura italiana – voto 5; Lingua latina – voto 5; Lingua e cultura straniera 1 – inglese – voto 4; Lingua e cultura straniera 2 – tedesco – voto 5; Lingua e cultura straniera 3 – spagnolo – voto 5; Matematica – voto 5; e conseguentemente quale risultato finale ha disposto che “l'alunno non è stato ammesso alla classe successiva”; - della comunicazione del consiglio della classe 2AL avente ad oggetto l’esito di mancata ammissione alla classe successiva del 10.06.2021 laddove è stato deliberato la non ammissione dell’alunno ricorrente alla classe successiva con la motivazione ivi meglio specificata; - del verbale di scrutinio del 10.06.2021 del consiglio di classe della classe 2AL; - di tutti i verbali del consiglio di classe della classe 2AL, relativi all’anno scolastico 2020/2021; - della nota relativa all'esito dello scrutinio pubblicato sull'albo; - di ogni atto ad esso connesso, presupposto, antecedente, collegato e/o conseguente del procedimento oggetto di impugnativa e di ogni modifica avvenuta in seguito all'adozione dei quivi impugnati provvedimenti; - nonché per il risarcimento dei danni subiti ex art. 30 c.p.a. derivanti dall’illegittima non ammissione, impugnata, per l'a.s. 2021/2022 alla classe III^ dell'istituto scolastico frequentato dal ricorrente. sul ricorso numero di registro generale 1305 del 2021, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS- in proprio ed in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Sacha Bionaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, e Istituzione scolastica Liceo Statale “-OMISSIS-” di Milano, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2023 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; respinge la domanda di risarcimento del danno. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero resistente nella misura di € 1.500,00, oltre spese generali ed oneri di legge, se e in quanto dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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