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Sentenza n. 202303161/2023

Sentenza n. 202303161/2023

3N - SERVIZIO SANITARIO - STRUTTURE ACCREDITATE - D.G.R. N. XI/4773/2021 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA NEGOZIAZIONE 2021

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUINTA
Data
Numero202303161/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Cerba HC Italia S.r.l., presumibilmente una struttura sanitaria privata convenzionata con il servizio sanitario regionale lombardo, ha proposto ricorso al TAR della Lombardia per contestare la Delibera della Giunta Regionale Lombardia numero XI/6387 del 16 maggio 2022, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale il 24 maggio 2022. La ricorrente impugnava specificamente tre decisioni assunte dalla Regione nella determinazione del budget di specialistica ambulatoriale per l'anno 2021: l'utilizzo del finanziamento consuntivo dell'anno 2019 come base di calcolo per il budget 2021, la previsione che l'incremento di budget conseguente alla soppressione del cosiddetto "superticket" sarebbe stato riconosciuto solo a titolo eventuale e in via consuntiva, in coerenza con le risorse complessivamente disponibili a livello di sistema, e l'inclusione all'interno del budget ambulatoriale anche delle attività di diagnostica e vaccinali collegate all'emergenza epidemiologica da COVID-19. La ricorrente chiedeva inoltre l'annullamento della delibera adottata dall'ATS della Città Metropolitana di Milano di approvazione del contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per l'anno 2021, nonché l'accertamento del suo diritto a percepire l'intero budget previsto per il 2022 senza alcuna decurtazione derivante dal mancato raggiungimento degli obiettivi predetti, sulla base del finanziamento del 2019.

Il quadro normativo

La controversia si inserisce nell'ambito della regolazione del servizio sanitario regionale lombardo, dove la Giunta Regionale determina attraverso delibere il finanziamento e la programmazione della rete delle strutture, sia pubbliche che private convenzionate, secondo i principi del servizio sanitario nazionale e le disposizioni del diritto regionale. La materia è disciplinata da leggi nazionali in materia di sanità, dal decreto legislativo che ha operato il trasferimento di competenze alle regioni, dalle leggi della Regione Lombardia e dai regolamenti che governano la programmazione sanitaria. Il rapporto tra la struttura ricorrente e il servizio sanitario regionale è definito attraverso contratti stipulati con le Aziende Territoriali Sanitarie (ATS), che costituiscono il primo livello di programmazione e finanziamento. Le delibere della Giunta Regionale costituiscono atti amministrativi generali di indirizzo che vincolano le ATS nel processo di programmazione e finanziamento delle singole strutture.

La questione giuridica

Il punto di diritto controverso riguarda la legittimità dei criteri utilizzati dalla Regione Lombardia per determinare il finanziamento della specialistica ambulatoriale, in particolare la scelta di assumere il finanziamento dell'esercizio 2019 come parametro di riferimento per il calcolo del budget 2021, anziché adottare altri criteri di riferimento che potessero meglio riflettere l'attuale domanda di prestazioni. La questione verte altresì sulla legittimità della modalità di riconoscimento dell'incremento derivante dalla soppressione del superticket, subordinato al verificarsi di condizioni di disponibilità finanziaria complessiva a livello di sistema e da realizzarsi solo a posteriori, il che espone le strutture a incertezza nel programmare la loro attività. Ulteriormente controverso è il trattamento delle prestazioni diagnostiche e vaccinali legate all'epidemia da COVID-19, la cui inclusione nel budget ambulatoriale ordinario potrebbe comportare una diluizione del finanziamento per le prestazioni tradizionali di specialistica.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, nella seduta pubblica del 18 dicembre 2023, ha acquisito una memoria della parte ricorrente del 14 dicembre 2023, con la quale la ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al proseguimento del ricorso. Tale dichiarazione costituisce fatto rilevante nel procedimento amministrativo, poiché la ricorrenza di una causa dinanzi al giudice amministrativo è subordinata alla persistenza della legittimazione e dell'interesse ad agire del ricorrente. Il collegio ha costatato che il sopravvenuto venir meno dell'interesse a ricorrere rende il giudizio improcedibile non per una pronuncia di merito sulla fondatezza delle eccezioni sollevate, bensì per una ragione procedurale che incide sulla capacità della causa stessa di poter essere decisa. Sulla base dell'articolo 35, comma 1, lettera c, del codice del processo amministrativo, che disciplina l'improcedibilità sopravvenuta, e dell'articolo 85, comma 9, dello stesso codice, il giudice ha ritenuto corretto dichiarare il ricorso improcedibile senza procedere all'esame del merito delle questioni sollevate.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella sezione quinta, ha dichiarato il ricorso proposto da Cerba HC Italia S.r.l. improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna sostiene le proprie spese e non vi è condanna dell'una all'altra per il pagamento dei costi della lite. La sentenza è stata ordinata esecutiva dall'autorità amministrativa secondo le disposizioni di legge che disciplinano l'esecuzione delle sentenze amministrative.

Massima

L'interesse ad agire costituisce presupposto processuale indefettibile per la ricorribilità dinanzi al giudice amministrativo, e il sopravvenuto venir meno di tale interesse rende il ricorso improcedibile indipendentemente dalla fondatezza delle questioni controverse nel merito.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Silvana Bini,	Consigliere, Estensore
Martina Arrivi,	Referendario
per l'annullamento
della DGR Lombardia n. XI/6387 del 16.05.2022, pubblicata sul BURL in data 24.05.2022, nelle parti in cui
i) stabilisce di utilizzare il finanziato 2019 come base di calcolo per il budget di specialistica ambulatoriale dell’anno 2021;
ii) dispone che l’incremento di budget ambulatoriale conseguente alla soppressione del c.d. “superticket” sarà effettuato solo a consuntivo e in via “eventuale…garantendo coerenza con le risorse rese disponibili a sistema”;
iii) stabilisce che siano incluse nel budget ambulatoriale assegnato per il 2021 anche le attività di diagnostica e vaccinali connesse all’epidemia provocata dal “COVID–19”;
b) della delibera (i cui estremi non sono noti) della ATS della Città Metropolitana di Milano di approvazione del “Contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici…anno 2021”;
nonché per l’accertamento
del diritto dell’Istituto ricorrente a vedersi riconosciuto l’intero budget previsto per il 2022, senza alcuna decurtazione, derivante dall’eventuale mancato raggiungimento degli “obiettivi” predetti, e sulla base del finanziato previsto per l’anno 2019.
sul ricorso numero di registro generale 1319 del 2021, proposto da
Cerba Hc Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bellocchio, Maria Silvia Ciampoli, Alberto Cappellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sabrina Gallonetto, Maria Emilia Moretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ats della Citta’ Metropolitana di Milano, non costituita in giudizio;
Asst Fatebenefratelli-Sacco, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la memoria del 14.12.2023, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2023 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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