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Sentenza n. 202303156/2023

Sentenza n. 202303156/2023

1O - CANILE COMUNALE - ISTANZA RICOVERO ANIMALI - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202303156/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una persona ricorrente aveva presentato richiesta al Sindaco del Comune di Misinto in data 23 settembre 2022 per ottenere l'assenso al ricovero dei propri cani presso un canile convenzionato con il Comune. Il Sindaco ha rigettato tale richiesta con provvedimento numero 10215 del 30 settembre 2022, senza tuttavia fornire motivazioni esplicite o ragionevoli alla base della decisione negativa. La ricorrente, gravemente pregiudicata nel suo diritto di usufruire di un servizio pubblico convenzionato, ha impugnato il provvedimento amministrativo davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenerne l'annullamento e il risarcimento dei danni subiti.

Il quadro normativo

La materia rientra nel settore della tutela degli animali domestici e della gestione dei servizi pubblici di ricovero canile, disciplinati dalle normative comunali, regionali e dalla legislazione nazionale sulla protezione degli animali. Il diritto di accesso ai servizi pubblici o convenzionati costituisce diritto fondamentale della persona e può essere limitato soltanto da norme di legge o regolamenti, secondo criteri di legalità, trasparenza e ragionevolezza. L'esercizio del potere discrezionale da parte dell'amministrazione deve comunque essere caratterizzato da motivazione esplicita e adeguata, in modo che sia possibile sindacare la legittimità del provvedimento secondo i criteri del diritto amministrativo. Il rifiuto di accesso a un servizio convenzionato deve quindi basarsi su ragioni legittime e proporzionate, non su mere valutazioni soggettive del funzionario.

La questione giuridica

Il punto di diritto controverso consisteva nel verificare se il Sindaco potesse legittimamente rifiutare l'accesso della ricorrente al servizio di ricovero canile presso la struttura convenzionata, e se tale rifiuto fosse stato adottato secondo i principi di trasparenza, motivazione adeguata e proporzionalità che caratterizzano l'azione amministrativa corretta. La questione investiva i limiti del potere discrezionale dell'amministrazione pubblica nell'erogazione di servizi, nonché il diritto della ricorrente a ricevere una decisione amministrativa motivata e ragionevole. Era inoltre in gioco il diritto di tutela del patrimonio personalissimo costituito dai propri animali domestici.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha ritenuto che il provvedimento di rifiuto adottato dal Sindaco del Comune di Misinto fosse illegittimo per violazione dei principi fondamentali di trasparenza, motivazione adeguata e proporzionalità. Il giudice ha considerato che il Comune non aveva fornito ragioni esplicite e razionali alla base del rifiuto, rendendo impossibile alla ricorrente comprendere le ragioni della decisione negativa e, di conseguenza, impedendole di contrastare tale decisione sulla base di elementi concreti. Il tribunale ha accertato che il servizio di ricovero presso il canile convenzionato costituisce un servizio pubblico o comunque di interesse pubblico verso il quale non potevano essere frapposti ostacoli arbitrari o privi di motivazione. Ha inoltre ritenuto che il rifiuto rappresentasse un'esercizio illegittimo del potere amministrativo, dato che non era fondato su prescrizioni normative specifiche o su circostanze oggettive che lo giustificassero.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso della ricorrente, annullando integralmente il provvedimento numero 10215 del 30 settembre 2022 adottato dal Sindaco del Comune di Misinto. Ha inoltre condannato il Comune al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente quale conseguenza immediata e diretta del provvedimento illegittimo. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio nella somma complessiva di duemila euro, oltre all'Iva, ai capi di giustizia, alle spese generali e al rimborso del contributo unificato versato. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa, il che significa che il Comune era tenuto a conformarsi al giudicato e a riconsiderare la richiesta della ricorrente secondo i canoni di legittimità amministrativa.

Massima

L'amministrazione pubblica non può rifiutare l'accesso a un servizio pubblico o convenzionato senza motivazione adeguata e sulla base di criteri legittimi, trasparenti e proporzionati, essendo tale rifiuto arbitrario e illegittimo ove non fondato su specifiche disposizioni di legge o su ragionevoli e obiettive circostanze di fatto.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Mauro Gatti,	Consigliere
Luca Iera,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
- del provvedimento del 30 settembre 2022, n. 10215, con cui il Sindaco del Comune di Misinto ha rigettato la richiesta presentata il 23 settembre 2022, per ottenere l'assenso al ricovero in rifugio dei cani di proprietà della ricorrente presso il canile convenzionato con il Comune;
nonché per la condanna del Comune di Misinto al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente, quale conseguenza immediata e diretta dell'adozione del provvedimento impugnato.
sul ricorso numero di registro generale 3161 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Giglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Misinto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Angiolini, Giulio Gomitoni, Stefano Invernizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ats Brianza, Canile Fusi, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Misinto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2023 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie la domanda di annullamento del provvedimento impugnato indicato in epigrafe e la domanda di risarcimento dei danni nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Misinto al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente che si liquidano nella somma complessiva di Euro 2.000,00, oltre Iva, Cap, spese generali e rimborso del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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