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Sentenza n. 202303155/2023

Sentenza n. 202303155/2023

1I - SICUREZZA PUBBLICA - ISTANZA RILASCIO TITOLO ABILITATIVO ALLA GUIDA (PATENTE DI GUIDA) - DINIEGO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202303155/2023
EsitoDICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Mauro Gatti,	Consigliere
Luca Iera,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
- del provvedimento emesso dal Direttore dell'Ufficio della Motorizzazione di Milano in data 13 luglio 2021, prot. n. -OMISSIS-, di diniego di rilascio del titolo abilitativo alla guida;
- di tutti gli atti connessi e conseguenti.
sul ricorso numero di registro generale 1273 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato David Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilita' Sostenibili, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilita' Sostenibili;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2023 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando quale giudice munito di giurisdizione il giudice tributario dinanzi al quale il processo può essere riproposto ai sensi dell’art. 11 c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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