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Sentenza n. 202303153/2023

Sentenza n. 202303153/2023

1A - AFFIDAMENTI - SERVIZI - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVO - DIDATTICI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202303153/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Athena Promakos Soc. Cons. a r.l., costituita in RTI insieme a Opera d'Arte soc. coop. a r.l., ha partecipato a una procedura di gara indetta dal Comune di Milano per l'affidamento in concessione dei servizi educativo-didattici presso il Castello Sforzesco, il Civico Museo Archeologico, il Museo del Risorgimento, Palazzo Morando, il Museo del Novecento e la Galleria d'Arte Moderna di Milano. La gara, identificata col numero 46/2021 e CIG 8987417B1F, prevedeva l'aggiudicazione dei servizi a un soggetto idoneo mediante una procedura che prevedeva l'esame della documentazione amministrativa da parte della Commissione di gara. Il 17 aprile 2023 il Comune ha emanato una determina dirigenziale che aggiudicava il contratto al RTI AD Artem composto da AD Artem S.r.l., Società Cooperativa Culture, Aster S.r.l. e AD Artem Servizi S.r.l. Athena Promakos, rimasta estranea all'aggiudicazione, ha impugnato la determina di aggiudicazione nonché i verbali della Commissione di gara, sostenendo che la procedura fosse illegittima e chiedendo l'annullamento degli atti e il proprio subentro nel contratto.

Il quadro normativo

La procedura oggetto della controversia si inserisce nel sistema del diritto degli appalti pubblici, disciplinato dal Codice dei Contratti Pubblici e dalle relative normative regionali e comunali. L'aggiudicazione di servizi mediante concessione costituisce un atto complesso che richiede il rispetto rigoroso delle procedure previste dalle leggi sulla trasparenza e sulla par condicio tra i concorrenti. Il giudizio amministrativo si fonda sul principio della legittimità dell'azione amministrativa, verificando che l'Amministrazione abbia rispettato tutte le norme procedurali e sostanziali nonché i principi di imparzialità, non discriminazione e trasparenza. La dichiarazione di efficacia o inefficacia dei contratti conseguenti a provvedimenti illegittimi è disciplinata dall'articolo 122 del Codice del Processo Amministrativo.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla legittimità della procedura di gara e dell'aggiudicazione, con specifico riguardo all'idoneo espletamento delle valutazioni documentali operate dalla Commissione di gara e al rispetto dei principi procedurali. Athena Promakos contestava presumibilmente la regolarità della documentazione amministrativa presentata dal concorrente aggiudicatario, oppure le modalità con cui era stata condotta la valutazione, argomentando che ricorrevano vizi sostanziali e procedurali tali da inficiare l'intero procedimento. La sentenza doveva quindi accertare se gli atti impugnati fossero conformi all'ordinamento giuridico e se fossero stati rispettati i diritti dei concorrenti alla partecipazione leale della procedura.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato le censure mosse nel ricorso e ha verificato la conformità degli atti alla disciplina vigente. Nel respingere il ricorso, il collegio ha ritenuto che la procedura di gara fosse stata regolarmente condotta e che l'aggiudicazione al RTI AD Artem fosse legittima. Il giudice ha accolto le argomentazioni della Amministrazione comunale e del RTI aggiudicatario, respingendo le contestazioni della ricorrente in ordine ai presunti vizi procedurali o sostanziali. Con particolare riferimento al verbale della Commissione di gara del 11 agosto 2022, il TAR ha confermato che la documentazione amministrativa presentata da entrambi gli RTI in gara era stata regolarmente esaminata e risultava conforme ai requisiti. La decisione di accogliere le difese dell'Amministrazione implica che il giudice non ha riconosciuto fondamento alle critiche mosse alla procedura di gara.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto integralmente il ricorso proposto da Athena Promakos Soc. Cons. a r.l., confermando la legittimità della determina di aggiudicazione del 17 aprile 2023 e di tutti gli atti presupposti e collegati. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali nelle misure di 2000 euro a favore del Comune di Milano e 2500 euro a favore del RTI AD Artem, oltre agli accessori di legge. La sentenza, pronunciata in via definitiva nella camera di consiglio del 6 dicembre 2023, è immediatamente esecutiva da parte dell'autorità amministrativa, il che significa che l'aggiudicazione rimane ferma e il contratto mantiene piena efficacia.

Massima

La par condicio tra concorrenti in una procedura di gara per l'affidamento di servizi pubblici è rispettata quando la Commissione di gara esamina regolarmente la documentazione amministrativa di tutti gli operatori economici secondo i criteri stabiliti dal bando, senza che contestazioni generiche o prive di specifico fondamento documentale possano inficiare la legittimità della procedura e dell'aggiudicazione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere, Estensore
Luca Iera,	Referendario
per l'annullamento
- della determina dirigenziale del Comune di Milano, Area Gare Beni e Servizi, n. 3170 del 17 Aprile 2023, comunicata in data 19 aprile 2023, con cui è stata disposta l'aggiudicazione dello “affidamento in concessione dei servizi educativo - didattici presso il Castello Sforzesco, il Civico Museo Archeologico, il Museo del Risorgimento e Palazzo Morando, il Museo del Novecento e la Galleria d'Arte Moderna” (Gara n. 46/2021 - C.I.G. 8987417B1F) al RTI AD Artem S.r.l. ;
- della comunicazione dello stesso Comune di Milano, Area Gare Beni e Servizi, Prot. 0150080.U. del 15 marzo 2022, inviata al RTI AD
- del verbale della Commissione di gara n. 3 in data 11 agosto 2022, in cui viene riportato che “[l]a documentazione amministrativa presentata dai concorrenti RTI AD ARTEM SRL / SOCIETA COOPERATIVA CULTURE / ASTER SRL / AD ARTEM SERVIZI SRL. e RTI ATHENA PROMAKOS Soc. Cons. a r.l. / OPERA d'ARTE soc. coop. a r.l. è stata esaminata dagli Uffici (visti i chiarimenti e completamenti documentali inviati dagli operatori economici) [ed] è risultata regolare” ;
- di ogni altro verbale di gara e ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale e collegato;
nonché per la dichiarazione di inefficacia ex art. 122 del C.P.A.del contratto di appalto, ove stipulato;
e per la declaratoria di subentro nel contratto d'appalto, ove stipulato.
sul ricorso numero di registro generale 913 del 2023, proposto da
Athena Promakos Soc. Cons. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 8987417B1F, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Guzzetta, Jacopo Vavalli, Lorenzo Diotallevi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Stefania Pagano, Sara Pagliosa, Vincenza Palmieri, Danilo Parvopasso, Paolo Radaelli, Massimo Cali', Emilio Pregnolato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Milano, via della Guastalla 6;
Rti Ad Artem S.r.l. – Società Cooperativa Culture – Aster S.r.l. – Ad Artem Servizi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Grazzini, Eleonora Carli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Grazzini in Firenze, piazza Vittorio Veneto 1;
Società Cooperativa Culture, Aster S.r.l., Ad Artem Servizi S.r.l., Ad Artem S.r.l., non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e di Rti Ad Artem S.r.l. – Società Cooperativa Culture – Aster S.r.l. – Ad Artem Servizi S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali alle altre parti, che liquida in €. 2000,00 a favore del Comune ed a €. 2500,00 a favore del RTI controinteressato, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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