1F - MISURE AMMINISTRATIVE DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA - INFORMATIVA INTERDITTIVA ANTIMAFIA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202303152/2023 |
| Esito | Respinto |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore Rocco Vampa, Primo Referendario per l'annullamento: - del provvedimento emesso dall'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di -OMISSIS- in data 23 giugno 2020, notificato il 30 giugno 2020, con il quale è stata emessa informativa interdittiva antimafia a carico della ricorrente, nonché di tutti gli atti allo stesso comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti e più precisamente: la nota prot. -OMISSIS- del 15/7/2020 della DIA di Milano, la nota prot. -OMISSIS- del 14/7/2020 e le risultanze del Gruppo Ispettivo Antimafia del 19/5/2020 e la nota prot. -OMISSIS- del 29/5/2020 della DIA di Milano; - di tutti gli atti connessi e conseguenti. sul ricorso numero di registro generale 1715 del 2020, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianpaolo Di Pietto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via San Vittore, 20; Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 novembre 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell’Amministrazione resistente, liquidandole complessivamente in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori come per legge, se ed in quanto dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e le altre persone fisiche e giuridiche menzionate nella presente sentenza. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:
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