AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202303147/2023

Sentenza n. 202303147/2023

2C - EDILIZIA - ABUSI- ISTANZA PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA - DINIEGO - ORDINANZA DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202303147/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Agim Qyrana ha presentato ricorso al TAR Lombardia contro il Comune di Milano per ottenere l'annullamento di un provvedimento di diniego relativo a un permesso di costruire in sanatoria. In concomitanza con tale diniego, il Comune aveva emesso anche un ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi per opere realizzate in assenza della necessaria autorizzazione edilizia. La vicenda traeva origine da una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) depositata il 23 aprile 2013, successivamente dichiarata inammissibile dall'amministrazione comunale. Il ricorso è stato presentato nel 2020, a distanza di anni dalla decisione originaria, con l'intento di ottenere il riconoscimento del diritto a regolarizzare la situazione edilizia della proprietà interessata mediante la procedura di sanatoria, piuttosto che essere costretto a demolire quanto realizzato. La controversia si inscrive nel contesto più ampio dei conflitti tra cittadini e amministrazioni comunali in materia di conformità edilizia e possibilità di recupero di situazioni di abusivismo edilizio.

Il quadro normativo

La materia della sanatoria edilizia è disciplinata dal diritto italiano dell'edilizia, il quale prevede che talune opere realizzate in assenza di autorizzazione possono essere regolarizzate mediante specifiche procedure condizionate al rispetto di determinati presupposti normativi e procedurali. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) rappresenta uno strumento amministrativo attraverso cui il cittadino può comunicare l'intenzione di avviare un'attività o realizzare un'opera, assumendosi la responsabilità della conformità alle leggi. Tuttavia, l'amministrazione comunale è legittimata a dichiarare inammissibile una SCIA qualora riscontri vizi sostanziali o procedurali, ovvero quando le opere descritte risultino in contrasto con norme urbanistiche inderogabili o presentino caratteri di irreversibilità. In tale contesto normativo, l'amministrazione dispone di ampi margini discrezionali nel valutare se sussistono i presupposti per consentire la regolarizzazione edilizia di un immobile.

La questione giuridica

Il ricorrente contendeva la legittimità del provvedimento amministrativo con il quale il Comune aveva negato la possibilità di procedere alla sanatoria, sostenendo che sussistessero i presupposti normativi per il rilascio del permesso in sanatoria e che il diniego fosse stato adottato in violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza. Al contempo, il Comune riteneva che la SCIA fosse stata correttamente dichiarata inammissibile e che il successivo ordine di demolizione rappresentasse il conseguente naturale effetto della mancata regolarizzazione. Il nodo controverso consisteva pertanto nella valutazione della sussistenza dei requisiti tecnici, normativi e procedurali necessari affinché la sanatoria potesse essere accolta, nonché nella corretta applicazione della disciplina relativa alle ipotesi in cui tale strumento non può essere esperito.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto, nel respingere il ricorso, che il Comune di Milano avesse correttamente valutato gli elementi della fattispecie e adottato il provvedimento di diniego in conformità alla disciplina vigente. Sebbene il testo della sentenza non espliciti in dettaglio i motivi della decisione, è lecito inferire che il collegio giudicante ha ravvisato la sussistenza di uno o più ostacoli normativi o procedurali alla concessione della sanatoria, quali ad esempio la violazione di vincoli urbanistici inderogabili, il superamento dei termini entro cui la regolarizzazione poteva essere richiesta, ovvero altre circostanze che rendessero impossibile la regolarizzazione dell'opera mediante il procedimento di sanatoria. Il giudice amministrativo ha dunque valutato che l'amministrazione comunale aveva agito nell'ambito della propria competenza e con adeguata istruttoria, senza alterare i propri doveri di verifica e di corretta applicazione della norma.

La decisione

Il TAR Lombardia ha respinto integralmente il ricorso proposto da Agim Qyrana, confermando la legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati, tanto del diniego del permesso di costruire in sanatoria quanto dell'ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite a favore del Comune di Milano nella misura di duemila euro, oltre agli accessori di legge, rappresentando così la soccombenza totale della parte ricorrente. La sentenza è stata pronunciata in camera di consiglio mediante udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato, il 15 dicembre 2023, e la pronuncia è dichiarata idonea a essere eseguita dall'autorità amministrativa secondo i termini di legge.

Massima

Non è annullabile il diniego di permesso di costruire in sanatoria quando sussistano ostacoli normativi o procedurali insuperabili che rendano impossibile la regolarizzazione edilizia dell'opera mediante tale strumento amministrativo, in quanto l'amministrazione comunale agisce nell'ambito della propria discrezionalità tecnica e giuridica.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ugo Di Benedetto,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento di diniego di permesso di costruire in sanatoria PG 0043341/2020 e del contestuale ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, nonché e della dichiarazione di inammissibilità della SCIA PG 284436/2013 del 23 aprile 2013;
- di ogni atto preordinato, presupposto e connesso ancorché non conosciuto;
sul ricorso numero di registro generale 985 del 2020, proposto da
Agim Qyrana, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Salomoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suddetto avvocato, con studio in Milano, via Caradosso, 8;
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti e Elena Maria Ferradini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Antonello Mandarano, con studio in Milano, via della Guastalla, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 15 dicembre 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Comune di Milano, che quantifica in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 15 dicembre 2023, svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4-bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →