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Sentenza n. 202303142/2023

Sentenza n. 202303142/2023

2C - EDILIZIA - ABUSI - AREE AGRICOLE - ORDINANZA RIMOZIONE OPERE E RIPRISTINO STATO LUOGHI

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202303142/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

L'impresa individuale Graziotti Silvano ha presentato ricorso amministrativo avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia per impugnare l'ordinanza del Comune di Cadorago numero 34 emanata il 31 luglio 2020. Il ricorso è stato iscritto al numero di registro generale 1913 del 2020 ed è stato patrocinato dagli avvocati Claudio Sala, Maria Sala ed Elvezio Bortesi. Nel corso del procedimento giudiziale, precisamente con memoria depositata il 31 ottobre 2023, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse a proseguire il ricorso, manifestando in tal modo una sopravvenuta modificazione della sua posizione processuale. Tale dichiarazione ha rappresentato un elemento decisivo per l'esito della controversia, poiché ha comportato l'estinzione dell'oggetto della lite dal punto di vista processuale.

Il quadro normativo

La controversia si colloca nel contesto della sindacabilità delle ordinanze emanate dalle autorità amministrative locali, in particolare dalle amministrazioni comunali che esercitano funzioni di polizia amministrativa e provvedimenti di carattere ordinanziale. La normativa di riferimento per il procedimento amministrativo è fornita dal Codice del Processo Amministrativo, in particolare dall'articolo 35 comma 1 lettera c che disciplina l'improcedibilità del ricorso, nonché dall'articolo 85 comma 9 che regola i presupposti per l'ammissibilità del ricorso. Ulteriore rilevanza riveste l'articolo 87 comma 4-bis del Codice del Processo Amministrativo, che disciplina le modalità di svolgimento dei procedimenti in camera di consiglio, in questo caso da remoto. L'articolo 35 comma 1 lettera c del codice di rito amministrativo prevede specificamente che il ricorso è improcedibile quando viene a mancare il presupposto processuale dell'interesse ad agire, ovvero quando la parte non ha più utilità pratica a proseguire la lite.

La questione giuridica

La questione posta al giudice amministrativo riguardava la sussistenza della condizione processuale fondamentale, costituita dall'interesse ad agire del ricorrente. Secondo la disciplina del processo amministrativo, l'interesse ad agire rappresenta un presupposto processuale indispensabile per la prosecuzione del giudizio: tale interesse deve sussistere sia al momento della proposizione del ricorso che durante l'intero corso del procedimento. Quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse a proseguire, sia perché la controversia si è risolta in modo soddisfacente, sia perché le ragioni che avevano spinto alla proposizione del ricorso sono venute meno, il giudice deve constatare la sopravvenuta carenza di interesse e pronunciarsi in merito all'improcedibilità del ricorso stesso.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha correttamente ritenuto che la memoria depositata dalla parte ricorrente il 31 ottobre 2023, con la quale veniva dichiarato espressamente il difetto di interesse a proseguire il ricorso, costituisse una manifestazione univoca della volontà di rinuncia alla prosecuzione della lite. Tale dichiarazione rappresenta un fatto processuale che determina in modo oggettivo e incontestabile la venuta meno del presupposto dell'interesse ad agire, condizione necessaria per il proseguo del giudizio amministrativo. Il collegio giudicante ha applicato correttamente la disciplina codicistica in materia di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, come previsto dall'articolo 35 comma 1 lettera c del Codice del Processo Amministrativo. Questa decisione rispecchia la consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui il giudice non può pronunciarsi nel merito di una controversia quando viene meno la ragione pratica della lite dal punto di vista della parte ricorrente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza pronunciarsi nel merito sulla fondatezza o meno delle censure mosse nei confronti dell'ordinanza del Comune di Cadorago. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che nessuna delle parti è stata condannata al pagamento delle spese processuali. Il provvedimento è stato deciso nella camera di consiglio remota del 15 dicembre 2023, secondo le modalità consentite dal Codice del Processo Amministrativo in tema di procedimenti straordinari di smaltimento dell'arretrato. La sentenza è esecutiva dall'autorità amministrativa a partire dalla sua pronunzia.

Massima

Quando nel corso del giudizio amministrativo il ricorrente dichiara espressa mancanza di interesse alla prosecuzione della lite, il giudice deve dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ad agire, quale presupposto processuale indispensabile per la continuazione del giudizio.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ugo Di Benedetto,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
- dell'ordinanza del Comune di Cadorago n. 34 del 31 luglio 2020; nonché di ogni altro ad esso preordinato, presupposto, consequenziale o comunque connesso;
sul ricorso numero di registro generale 1913 del 2020, proposto da
Impresa individuale Graziotti Silvano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Sala, Maria Sala e Elvezio Bortesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Maria Sala, con studio in Milano, via Hoepli, 3;
Comune di Cadorago, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria del 31 ottobre 2023, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 15 dicembre 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 15 dicembre 2023, svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4-bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:

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