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Sentenza n. 202303140/2023

Sentenza n. 202303140/2023

2H - SERVIZI PUBBLICI - TELECOMUNICAZIONI E STAZIONI RADIO - DIVIETO DI SPERIMENTAZIONE, INSTALLAZIONE E DIFFUSIONE SUL TERRITORIO COMUNALE TECNOLOGIA 5G

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202303140/2023
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La società Wind Tre s.p.a., operatore nazionale di telecomunicazioni, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro l'ordinanza numero 13 emanata dal Comune di Cocquio-Trevisago (provincia di Varese) in data 18 maggio 2020. Con tale ordinanza, l'amministrazione comunale aveva disposto un divieto assoluto di sperimentazione, installazione e diffusione della tecnologia 5G all'interno del proprio territorio di competenza. Wind Tre contestava la legittimità di tale provvedimento e di tutti gli atti a esso collegati, ritenendo violare le proprie posizioni giuridiche come operatore di telecomunicazioni e chiedendo altresì il risarcimento dei danni cagionati dall'adozione di misure ritenute illegittime. La controversia rappresentava un caso esemplare della tensione tra i poteri normativi e amministrativi degli enti locali e l'esigenza di sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione a livello nazionale, in un periodo di rapida diffusione della tecnologia 5G.

Il quadro normativo

La materia delle telecomunicazioni e in particolare della tecnologia 5G è disciplinata a livello nazionale da disposizioni primarie e secondarie che prevedono competenze sia dello Stato che delle regioni e dei comuni. La normativa applicabile riguarda il Codice delle comunicazioni elettroniche, il quadro normativo europeo sulla diffusione del 5G, e le disposizioni in materia di rispetto dei limiti di esposizione a campi elettromagnetici. Gli enti locali possiedono competenze significative in materia urbanistica e di governo del territorio, ma tali poteri devono esercitarsi in conformità ai principi di legalità amministrativa e senza contrastare irragionevolmente gli indirizzi e gli obiettivi di carattere nazionale. La tensione tra l'autonomia comunale e la disciplina sovraordinata rappresenta il cuore della questione giuridica affrontata dal giudice amministrativo.

La questione giuridica

La controversia ruotava intorno alla legittimità di un divieto assoluto e incondizionato di tecnologia 5G adottato da un ente locale, il quale potrebbe eccedere i limiti dell'esercizio del potere amministrativo discretionale comunale. La questione centrale riguardava se un sindaco potesse, mediante ordinanza, vietare tout court una tecnologia considerata strategica a livello nazionale, oppure se tale divieto generico violasse i principi di proporzionalità, ragionevolezza e legalità sostanziale della pubblica amministrazione. Era in gioco altresì il diritto della società ricorrente a operare sul territorio e a sviluppare infrastrutture di telecomunicazione, da un lato, e il possibile diritto degli amministrati locali a tutela dell'ambiente e della salute dall'altro, un conflitto di valori che il giudice amministrativo doveva cercare di comporre entro il quadro normativo vigente.

La motivazione del giudice

Nel corso del procedimento, precisamente con memoria depositata il 13 novembre 2023, la società ricorrente Wind Tre ha dichiarato che era intervenuta la cessazione della materia del contendere, ossia che nel frattempo gli eventi di fatto avevano modificato la situazione oggetto della controversia. Il collegio giudicante ha preso atto di tale dichiarazione, la quale implica solitamente che il provvedimento impugnato sia stato revocato, riformato o comunque abbia cessato di produrre i suoi effetti negativi. In tali circostanze, il Tribunale Amministrativo, in base all'articolo 34, comma 5, del Codice del processo amministrativo, poteva dichiararsi incompetente sulla questione di merito, giacché il provvedimento non rappresentava più una lesione concreta e attuale dei diritti della ricorrente. La decisione di dichiarare cessata la materia del contendere rappresenta quindi una conclusione coerente con la estinzione sopravvenuta della controversia.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda, ha dichiarato definitivamente cessata la materia del contendere relativamente al ricorso numero 1950 del 2020 proposto da Wind Tre s.p.a. contro l'ordinanza sindacale numero 13 del 18 maggio 2020 e contro tutti gli atti a essa collegati. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, secondo il principio per cui ciascuna sostiene le proprie spese quando la causa si estingue per venir meno dell'interesse a ricorrere. Il giudice ha ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa competente, sancendo così la fine della controversia in via processuale.

Massima

La cessazione della materia del contendere in ricorsi avverso ordinanze amministrative, una volta che il provvedimento impugnato abbia cessato di produrre effetti lesivi per la ricorrente, estingue il giudizio in base al principio per cui il giudice amministrativo non può pronunciarsi su questioni prive di interesse giuridico concreto e attuale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ugo Di Benedetto,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
- dell'ordinanza n. 13 del 18 maggio 2020, con la quale è stato disposto un divieto di sperimentazione, installazione e diffusione sul territorio comunale di competenza della nuova tecnologia 5G; nonché di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi o consequenziali;
e per il risarcimento
dei danni subiti in ragione degli illegittimi atti adottati;
sul ricorso numero di registro generale 1950 del 2020, proposto da
Wind Tre s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Comune di Cocquio-Trevisago, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Boscolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
SUAP Associato Valli del Verbano, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Comune di Cocquio-Trevisago;
Vista la memoria depositata il 13 novembre 2023, con la quale parte ricorrente ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 15 dicembre 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2023, svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4-bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:

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