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Sentenza n. 202303138/2023

Sentenza n. 202303138/2023

2C - EDILIZIA - ABUSI - ORDINANZA DEMOLIZIONE E RIMESSIONE IN PRISTINO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202303138/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una società ricorrente ha proposto ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento di un'ordinanza sindacale emanata dal Comune di Carlazzo. Il ricorso è stato presentato nel 2020 come ricorso ordinario di merito, impugnando un provvedimento amministrativo che la ricorrente riteneva illegittimo e lesivo dei suoi interessi. La controversia si è protratta nel tempo, essendo stata sottoposta all'esame del collegio giudicante durante l'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato dell'ufficio nel dicembre 2023, ossia quasi tre anni dopo la proposizione del ricorso. Nel corso di questo lasso temporale, la situazione di fatto e di diritto sottesa alla controversia ha subito modificazioni rilevanti che hanno inciso sulla permanenza dell'utilità pratica della sentenza richiesta dalla parte ricorrente.

Il quadro normativo

Il ricorso amministrativo è disciplinato dal Codice del Processo Amministrativo, che prevede che il ricorso debba essere corredato di un interesse legittimo concreto e attuale per essere ammissibile e meritevole di cognizione giudiziale. La legge richiede inoltre che l'interesse della parte ricorrente sussista durante tutto il corso del giudizio, potendo venire meno per sopravvenienze di fatto che rendano obiettivamente inutile la pronuncia giudiziale. Il difetto sopravvenuto di interesse costituisce causa di improcedibilità del ricorso, fattispecie che interrompe il merito della controversia escludendo la cognizione del giudice sulla illegittimità del provvedimento impugnato. Tale principio discende dall'essenza stessa del processo amministrativo, che è uno strumento di tutela degli interessi legittimi delle parti e non uno strumento di dichiarazioni di principio prive di effetti utili.

La questione giuridica

La questione sottesa al giudizio ha riguardato la permanenza dell'interesse del ricorrente a perseguire l'annullamento dell'ordinanza sindacale dopo quasi tre anni dalla proposizione del ricorso. Il punto controverso era se, nel frattempo, il ricorrente avesse conservato un interesse concreto e attuale alla pronuncia di annullamento oppure se tale interesse fosse venuto meno a causa di sopravvenienze di fatto che avevano reso la sentenza priva di utilità pratica. La complessità della questione risiedeva nella valutazione dell'evoluzione della situazione fattuale e nella verifica se l'ordinanza impugnata restasse ancora suscettibile di produrre effetti giuridici rilevanti per la parte o se fosse nel frattempo diventata del tutto innocua per la sfera giuridica della ricorrente.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, all'esame degli atti della causa e all'udienza straordinaria di dicembre 2023, ha valutato la situazione sostanziale e ha ritenuto che tra il momento della presentazione del ricorso nel 2020 e la data della pronuncia della sentenza, si era verificata una sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente a proseguire il giudizio. Questa conclusione evidenzia che nel corso del triennio trascorso dalla proposizione del ricorso, la situazione di fatto originaria era mutata in maniera sostanziale, rendendo obiettivamente inutil la pronuncia richiesta dalla parte. Il giudice ha applicato il principio consolidato della giurisprudenza amministrativa per cui, quando l'interesse legittimo che aveva costituito il fondamento originario del ricorso viene meno durante il pendenza della causa, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, indipendentemente dal merito della controversia e dall'eventuale illegittimità dell'atto impugnato.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza entrare nel merito della questione relativa all'illegittimità dell'ordinanza sindacale impugnata. Questa decisione comporta che la ricorrente non otterrà l'annullamento del provvedimento amministrativo, non perché ritenuto legittimo dal giudice, ma perché non sussiste più un interesse giuridicamente rilevante alla sua annullamento. Alle spese sono state compensate tra le parti, secondo il principio per cui quando il ricorso è dichiarato improcedibile per ragioni estranee al merito, generalmente le spese sono poste a carico equo di entrambi i contendenti. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa.

Massima

Il ricorso amministrativo diventa improcedibile quando, durante il pendenza della causa, venga a mancare l'interesse della parte ricorrente all'annullamento dell'atto impugnato, rendendo obiettivamente inutile la pronuncia giudiziale, indipendentemente dall'illegittimità dell'atto stesso.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ugo Di Benedetto,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
dell’ordinanza del Comune di Carlazzo n. -OMISSIS-;
sul ricorso numero di registro generale 2098 del 2020, proposto da
-OMISSIS-i, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lillo Di Carlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Carlazzo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Boscolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Anna Arduino, con studio in Milano, corso Buenos Aires, 75;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carlazzo;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 15 dicembre 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2023, svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4-bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:

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