2C - EDILIZIA - TITOLI EDILIZI - ANNULLAMENTO/DECADENZA/INEFFICACIA - ORDINANZA DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202303137/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Azienda Agricola Sovereto di Lentini Paolo ha proposto ricorso davanti al TAR Lombardia per impugnare l'ordinanza n. 23/2019 emanata dal Comune di Cambiago, con la quale il sindaco aveva ingiunto la demolizione di un fabbricato residenziale che l'azienda agricola aveva condotto in locazione. Il ricorso era stato iscritto al numero 2050/2020, manifestando l'intenzione della ricorrente di ottenere l'annullamento dell'ordinanza demolitoria e di tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi. Tuttavia, nel corso del procedimento e precisamente il 10 ottobre 2023, la stessa azienda ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha dichiarato di aver perso interesse al proseguimento della causa, abdicando dalla prosecuzione del ricorso già iniziato davanti al collegio giudicante.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nella trama della normativa edilizia e dell'esercizio dei poteri amministrativi comunali in materia di prevenzione e contrasto alla diffusione di costruzioni abusive o non conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente. L'ordinanza demolitoria è uno strumento amministrativo attraverso il quale il sindaco, nelle vesti di ufficiale di governo locale, dispone l'abbattimento di edifici che violano la normativa edilizia, l'ordinamento delle destinazioni d'uso o le norme sulla salubrità e la sicurezza strutturale. Il procedimento amministrativo per l'impugnazione di simili ordinanze dinanzi al TAR costituisce il meccanismo processuale attraverso il quale i soggetti interessati possono contestare la legittimità e la correttezza dell'agire amministrativo secondo i principi contenuti nel codice del processo amministrativo.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità dell'ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Cambiago, con particolare riferimento alla corretta applicazione delle norme urbanistiche ed edilizie e al rispetto dei principi di proporzionalità e di dovuto procedimento. L'azienda agricola ricorrente contestava presumibilmente l'ordinanza sul presupposto che il fabbricato fosse stato realizzato legittimamente ovvero che fossero intervenuti fatti successivi in grado di sanare o di giustificare la permanenza della costruzione, oppure ancora che l'ordinanza demolitoria fosse stata emanata secondo procedure viziate. La questione era complessa poiché coinvolgeva valutazioni tecnico-amministrative relative alle violazioni urbanistiche e agli effetti giuridici delle ordinanze comunali.
La motivazione del giudice
Il tribunale amministrativo, pur senza articolare una complessa motivazione sul merito della questione di legittimità dell'ordinanza, ha ritenuto di procedere secondo la disciplina ordinaria del codice del processo amministrativo relativa alle condizioni di procedibilità del ricorso. Preso atto che la ricorrente aveva successivamente manifestato, attraverso la memoria del 10 ottobre 2023, la mancanza di interesse a proseguire il giudizio, il collegio ha applicato il principio secondo il quale il sopravvenire di una carenza di interesse della parte ricorrente durante il corso del processo amministrativo rende il ricorso improcedibile, incidendo sulla stessa possibilità del giudice di pronunciarsi nel merito. La decisione di dichiarare il ricorso improcedibile rappresenta il riconoscimento da parte del tribunale che, venendo meno l'interesse ad agire della ricorrente, il presupposto fondamentale per il proseguimento del giudizio amministrativo viene a mancare, secondo i principi codicistici che disciplinano le condizioni di procedibilità.
La decisione
Il TAR Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rinunciando così a pronunciarsi sulla questione di legittimità dell'ordinanza di demolizione nel merito. Non essendo stato necessario affrontare le questioni giuridiche relative alla corretta applicazione della normativa edilizia, il tribunal ha condannato al reciproco compensamento delle spese di giudizio tra le parti, ritenendo equo e proporzionato tale compenso vista la natura della sopravvenuta improcedibilità. La sentenza è stata resa nella camera di consiglio del 15 dicembre 2023, svoltasi da remoto secondo le modalità consentite dal codice del processo amministrativo.
Massima
Il sopravvenire della perdita di interesse ad agire della parte ricorrente durante il corso del procedimento amministrativo determina l'improcedibilità sopravvenuta del ricorso, incidendo sulla possibilità del giudice amministrativo di pronunciarsi nel merito della controversia e implicando il rinvio delle questioni di legittimità senza che vi sia stata una decisione sostanziale sulla illegittimità dell'atto amministrativo impugnato. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA. Presidente Ugo Di Benedetto, Consigliere Alberto Di Mario, Referendario Estensore Luca Pavia. Per l'annullamento dell'ordinanza del Comune di Cambiago n. 23/2019, nella parte in cui ha ingiunto la demolizione del fabbricato residenziale locato all'Azienda agricola ricorrente, nonché di tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi. Sul ricorso numero di registro generale 2050 del 2020, proposto da Azienda Agricola Sovereto di Lentini Paolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Vimercati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, contro Comune di Cambiago, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Caliandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia. Visti il ricorso e i relativi allegati, l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cambiago, la memoria depositata il 10 ottobre 2023, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso, gli articoli 35 comma 1 lettera c e 85 comma 9 del codice del processo amministrativo, tutti gli atti della causa e l'articolo 87 comma 4-bis del codice del processo amministrativo. Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 15 dicembre 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2023, svoltasi da remoto ex articolo 87 comma 4-bis del codice del processo amministrativo, con l'intervento dei magistrati: Presidente Ugo Di Benedetto, Consigliere Alberto Di Mario, Referendario Estensore Luca Pavia. Esito: IMPROCEDIBILE PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE Tribunale: TAR LOMBARDIA - MILANO Sezione: SEZIONE SECONDA
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Ugo Di Benedetto, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere Luca Pavia, Referendario, Estensore per l'annullamento - dell’ordinanza del Comune di Cambiago n. 23/2019, nella parte in cui ha ingiunto la demolizione del fabbricato residenziale locato all’Azienda agricola ricorrente; nonché di tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi; sul ricorso numero di registro generale 2050 del 2020, proposto da Azienda Agricola Sovereto di Lentini Paolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Vimercati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Cambiago, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Caliandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cambiago; Vista la memoria depositata il 10 ottobre 2023, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso; Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 15 dicembre 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2023, svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4-bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
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