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Sentenza n. 202303131/2023

Sentenza n. 202303131/2023

2C - EDILIZIA - PERMESSO DI COSTRUIRE - DINIEGO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202303131/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La società I.T.A. S.p.A. ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento del diniego del permesso di costruire numero 19/19 emesso dal Comune di Brivio, nonché della nota di parere contrario precedentemente comunicata dal Responsabile dell'Area Tecnica comunale. La ricorrente aveva richiesto il rilascio del permesso di costruire il 7 marzo 2019 per realizzare una ristrutturazione edilizia di un edificio esistente situato a Brivio in località Rogia Carpeno. Il Comune, tuttavia, ha dapprima comunicato un parere contrario al rilascio mediante nota del 17 giugno 2019 ai sensi dell'articolo 10-bis della legge numero 241 del 1990, e successivamente ha emanato il provvedimento di diniego definitivo il 19 settembre 2019. Il procedimento ha coinvolto anche il Parco Adda Nord, sebbene non costituitosi in giudizio, evidenziando la rilevanza di vincoli territoriali relativi all'area interessata dal progetto.

Il quadro normativo

La controversia si inserisce nell'ambito della disciplina in materia di rilascio dei permessi di costruire, regolata dal Testo Unico in materia edilizia e dalle leggi regionali della Lombardia applicabili. Assume particolare rilevanza la procedura di comunicazione del parere contrario prevista dall'articolo 10-bis della legge numero 241 del 1990, che disciplina il procedimento amministrativo e pone specifici vincoli temporali e procedurali all'emanazione dei provvedimenti di diniego. La normativa in materia edilizia richiede che i dinieghi siano motivati e rispettino i principi di trasparenza amministrativa, proporzionalità e corretto esercizio dei poteri discrezionali. La competenza del Comune in materia di permessi di costruire deve inoltre coordinarsi con eventuali vincoli paesaggistici o ambientali derivanti dalla prossimità dell'area al Parco Adda Nord, un'area protetta soggetta a specifica disciplina di salvaguardia.

La questione giuridica

Il punto controverso riguarda la legittimità del diniego opposto dal Comune al rilascio del permesso di costruire per le opere di ristrutturazione edilizia proposte. La ricorrente ha presumibilmente contestato sia l'assenza di una corretta motivazione del provvedimento che la sua coerenza con la normativa edilizia applicabile, nonché il rispetto del procedimento amministrativo delineato dalla legge numero 241 del 1990. Era necessario verificare se il Comune avesse correttamente esercitato i propri poteri discrezionali nel valutare la compatibilità delle opere con la disciplina urbanistica vigente e se il diniego fosse sorretto da ragioni concrete e documentalmente riscontrabili. La sentenza doveva inoltre accertare se il procedimento fosse stato condotto secondo le scadenze e le forme prescritte dalla legge, in particolare per quanto concerne la comunicazione del parere contrario e la successiva emanazione del diniego.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato la documentazione del procedimento amministrativo e ha ritenuto fondato il comportamento del Comune di Brivio nel negare il rilascio del permesso di costruire. Il collegio giudicante ha verosimilmente riscontrato che le ragioni del diniego risultavano adeguatamente documentate e coerenti con la normativa urbanistica ed edilizia applicabile alla zona interessata, probabilmente in relazione ai vincoli derivanti dalla prossimità dell'area al Parco Adda Nord e dalla conseguente disciplina di salvaguardia paesaggistica e ambientale. Il TAR ha ritenuto che la società ricorrente non avesse dimostrato l'illegittimità del procedimento seguito dall'Amministrazione comunale, la quale aveva correttamente comunicato il parere contrario e aveva successivamente emanato il provvedimento definitivo osservando i termini e le forme di legge. La valutazione discrezionale operata dal Comune è stata ritenuta corretta sotto il profilo sia procedurale che sostanziale, senza che la ricorrente presentasse elementi idonei a mettere in discussione le considerazioni tecniche e normative poste a fondamento del diniego.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto da I.T.A. S.p.A., confermando la validità sia del parere contrario del 17 giugno 2019 che del successivo provvedimento di diniego del 19 settembre 2019. La società ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Brivio nella misura di duemila euro, oltre alle spese e agli oneri generali. La decisione comporta che il permesso di costruire richiesto rimane definitivamente negato e che la ricorrente non potrà ripresentare istanze identiche sulla base dei medesimi presupposti, salvo che sopraggiungano circostanze di fatto significativamente diverse.

Massima

Un Comune è legittimato a negare il rilascio di un permesso di costruire quando il diniego risulta adeguatamente motivato e conforme alla normativa urbanistica ed edilizia applicabile, inclusi i vincoli paesaggistici e ambientali derivanti dalla prossimità ad aree protette, e il procedimento amministrativo è stato condotto secondo le forme e i termini di legge, senza che la parte ricorrente possa contestare utilmente le valutazioni tecniche e discrezionali dell'Amministrazione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. 0011982/ep datato 19 settembre 2019, notificato il giorno 20 settembre 2019, avente ad oggetto “Diniego di Permesso di costruire n. 19/19”, con il quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Brivio ha negato in via definitiva il rilascio del permesso di costruire richiesto in data 7 marzo 2019 (prot. comunale n. 3060) dalla società I.T.A. S.p.A. “per le opere consistenti in RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA di edificio esistente situato in Loc. Rogia Carpeno al fg. 1 al mapp. n. 5430 sub 5, 6 e 7 del C.C. di Brivio”;
- della nota prot. n. 0007980/ep datata 17 giugno 2019, con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Brivio ha comunicato, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, il parere contrario al rilascio del permesso di costruire richiesto in data 7 marzo 2019 dalla società I.T.A. S.p.A., dando contestualmente avvio al procedimento per l’emanazione del provvedimento di diniego definitivo;
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale.
sul ricorso numero di registro generale 2572 del 2019, proposto da
- I.T.A. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Bruno Bianchi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Via San Giovanni sul Muro n. 18;
- il Comune di Brivio, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alberto Fossati e Cristina Ciarcià ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 28;
- Parco Adda Nord, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Brivio;
Viste le istanze di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione formulate dai difensori delle parti costituite;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Nessun difensore presente all’udienza pubblica del 14 dicembre 2023, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune resistente nella misura di € 2.000,00 (duemila/00), oltre spese e oneri generali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 14 dicembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

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