4L - IMMIGRAZIONE - ISTANZA PERMESSO DI SOGGIORNO - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202303130/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato istanza per il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno presso l'autorità competente, verosimilmente in provincia di Milano. Tale istanza è stata rigettata dall'amministrazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Non soddisfatto del provvedimento negativo, il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano. Nel corso del procedimento amministrativo, il ricorrente ha presentato motivi aggiunti a sostegno della sua doglianza, cioè argomenti integrativi rispetto a quelli contenuti nel ricorso originario, al fine di rafforzare la propria posizione e di fornire elementi ulteriori per convincere il collegio giudicante dell'illegittimità del provvedimento impugnato.
Il quadro normativo
La materia dell'immigrazione e dei permessi di soggiorno è disciplinata dal decreto legislativo 286 del 1998, il cosiddetto Testo Unico sull'Immigrazione, che contiene le disposizioni fondamentali sui diritti e i doveri dei cittadini stranieri in Italia, nonché le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca dei titoli di soggiorno. Le istanze per il permesso di soggiorno devono essere esaminate secondo criteri di legittimità formale e sostanziale, verificando il rispetto dei presupposti normati dalla legge, come ad esempio la sussistenza dei motivi di ricongiungimento familiare, protezione internazionale, motivi di studio o di lavoro. L'amministrazione è vincolata al rispetto dei principi generali del diritto amministrativo, quali la trasparenza, la motivazione dei provvedimenti, il rispetto dei diritti procedurali delle parti.
La questione giuridica
Il nodo controverso affrontato dal collegio giudicante riguardava la corretta interpretazione e applicazione della normativa sull'accesso e il mantenimento del permesso di soggiorno, con particolare attenzione ai profili procedurali e sostanziali del rigetto dell'istanza. La questione comportava l'esame della legittimità della motivazione fornita dall'amministrazione nel diniego, nonché la verifica del corretto esercizio del potere amministrativo in materia di immigrazione. I motivi aggiunti, presumibilmente, hanno focalizzato l'attenzione su profili giuridici che non erano stati adeguatamente sviluppati nel ricorso originario, introduendo ulteriori elementi interpretativi capaci di incidere sulla soluzione della controversia.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, verificata l'ammissibilità dei motivi aggiunti presentati dalla parte ricorrente, ha proceduto all'esame puntuale della normativa applicabile e della fattispecie concreta. Il collegio ha ritenuto che gli argomenti integrativi forniti dal ricorrente fossero idonei a dimostrare l'illegittimità del provvedimento amministrativo nel senso di individuare un vizio nella sua formazione o una violazione della legge substantiva. Ha probabilmente riscontrato che l'amministrazione non aveva correttamente ponderato tutti gli elementi rilevanti della fattispecie, oppure aveva operato un'interpretazione errata della normativa di settore. La decisione di accoglimento sui motivi aggiunti indica che il collegio ha privilegiato l'argomentazione successiva rispetto agli argomenti originari, suggerendo che quest'ultimi potessero presentare profili di debolezza che i motivi aggiunti hanno saputo superare.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso limitatamente ai motivi aggiunti, pronunciandosi quindi a favore del ricorrente con riguardo alle doglianze introdotte in corso di giudizio. Come conseguenza pratica, il provvedimento amministrativo di rigetto dell'istanza di permesso di soggiorno è stato annullato, almeno nella misura in cui incideva sulle questioni coperte dai motivi accolti dal giudice. L'amministrazione è stata pertanto obbligata a riesaminare la posizione del ricorrente secondo i criteri giuridici corretti indicati dalla sentenza e, presumibilmente, a pronunciarsi nuovamente sull'istanza di soggiorno nel rispetto della pronuncia del TAR.
Massima
In materia di permessi di soggiorno, l'amministrazione deve operare una corretta interpretazione della normativa sull'immigrazione e motivare adeguatamente i provvedimenti di rigetto, essendo legittimi i motivi aggiunti introdotti in ricorso qualora idonei a dimostrare l'illegittimità sostanziale o procedimentale del diniego originario.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Valentina Caccamo, Referendario per l’annullamento quanto al ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. -OMISSIS- della Questura di Milano del 23 novembre 2022, notificato il 29 novembre 2022, di rigetto dell’istanza di permesso di soggiorno per residenza elettiva, spedita in data 8 aprile 2022 tramite kit postale n.-OMISSIS-; - nonché di ogni atto conseguenziale e/o presupposto; quanto al ricorso per motivi aggiunti: - del provvedimento della Questura di Milano prot. -OMISSIS-del 28 aprile 2023, notificato nella medesima data, confermativo del provvedimento impugnato nel ricorso principale, di rigetto dell’istanza di permesso di soggiorno per residenza elettiva ex art. 11, comma 1, lett. c-quater, del D.P.R. n. 394 del 1999, spedita tramite kit postale in data 8 aprile 2022 n.-OMISSIS-; - nonché di ogni atto conseguenziale e/o presupposto. sul ricorso numero di registro generale 3220 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da - -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni Barbariol e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; - il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1; - la Questura di Milano, in persona del Questore pro-tempore; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Vista l’ordinanza n. 171/2023 con cui è stata accolta, ai fini del riesame, la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo e fissata la camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione della fase cautelare del giudizio; Vista l’ordinanza n. 683/2023 con cui è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso per motivi aggiunti e fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito del giudizio; Vista la richiesta di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione formulata dalla difesa della parte ricorrente; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Udito, all’udienza pubblica del 30 novembre 2023, il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato con tale ultimo ricorso. Spese compensate, fatta salva la rifusione del contributo unificato sia del ricorso introduttivo che di quello per motivi aggiunti in favore della ricorrente a carico dell’Amministrazione resistente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 30 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
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