2H - SERVIZI PUBBLICI IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI - ISTANZA AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE IMPIANTO CON POTENZA IN SINGOLA ANTENNA MAGGIORE DI 20 W - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202303128/2023 |
| Esito | Accolto |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Stefano Celeste Cozzi, Consigliere per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento del Comune di Pavia, prot. n. 60872 del 9 novembre 2022; del provvedimento del Settore 7 - Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente - Servizio Rigenerazione Urbana e Valorizzazioni Ambientali acquisito in scrivania telematica al SUPRO 59858 del 3 novembre 2022, ancorché di contenuto sconosciuto; del provvedimento del Comune di Pavia prot. n. 55101 del 10 ottobre 2022; del verbale della Commissione per il Paesaggio del Comune di Pavia seduta n. 2022/00016/SED del 31 agosto 2022 - parere 16; ove occorrer possa, del provvedimento del Comune di Pavia prot. n. 39865 del 21 luglio 2022; ove occorrer possa, del verbale della Commissione per il Paesaggio del Comune di Pavia seduta n. 2022/00014/SED del 13 luglio 2022 - parere 10; di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Iliad Italia S.p.A. il 18/4/2023: del provvedimento del Settore 7 - Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente del Comune di Pavia del 2 novembre 2022, avente ad oggetto “Preavviso di Diniego ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990 smi trasmessa con nota prot. n. REP_PROV_PV/PV-SUPRO/0055101 del 10.10 – Riscontro alle osservazioni pervenute”, conosciuto in data 2 febbraio 2023; di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti. sul ricorso numero di registro generale 37 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Iliad Italia S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca e Fabiana Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Giuseppe Abbruzzese in Milano, via Broletto, 20/22; Comune di Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Di Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, non costituita in giudizio; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pavia, del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Condanna il Comune di Pavia al pagamento a favore della società ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%) e onere del contributo unificato ai sensi di legge (art. 13 comma 6bis1 del DPR n. 115 del 2002). Compensa per il resto. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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