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Sentenza n. 202303127/2023

Sentenza n. 202303127/2023

2H - SERVIZI PUBBLICI IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI - NUOVO IMPIANTO TELEFONIA CELLULARE - ISTANZA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - DINIEGO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202303127/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Cellnex Italia S.p.A., società operatrice di telefonia mobile, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento di un provvedimento del Comune di Calco che ha diniegato il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica numero 61/2020 per l'installazione di un nuovo impianto di telefonia cellulare in Via Roma, Snc, a Calco. La richiesta di autorizzazione era stata presentata dalla società il 19 novembre 2020. Il Comune ha prima emesso un preavviso di diniego il 4 giugno 2021 e successivamente ha comunicato il diniego definitivo con nota protocollata il 19 gennaio 2022. La controversia ha rilevato profili critici legati ai processi decisionali adottati dall'amministrazione comunale, in particolare per quanto riguarda la comunicazione dei pareri degli esperti consultati durante l'istruttoria. La società ricorrente ha depositato in corso di giudizio motivi aggiunti il 2 dicembre 2022, evidenziando vizi procedurali ulteriori rispetto a quelli inizialmente denunciati nel ricorso principale.

Il quadro normativo

La materia dell'autorizzazione paesaggistica è disciplinata dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, decreto legislativo numero 42 del 2004, che subordina determinati interventi in zone paesaggisticamente protette al rilascio di specifica autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale. L'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica prevede il coinvolgimento di commissioni o esperti paesistico-ambientali, i cui pareri devono integrare il procedimento decisionale conforme ai principi del diritto amministrativo. L'amministrazione è tenuta al rispetto delle regole procedurali di trasparenza e comunicazione degli atti istruttori, come previsto dalla legge numero 241 del 1990 sulla procedura amministrativa e dai principi costituzionali di corretta gestione della cosa pubblica. Il provvedimento di diniego deve essere motivato e deve dare conto delle ragioni che hanno portato all'esclusione dell'intervento nel contesto paesaggistico considerato.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia concerne la legittimità del provvedimento di diniego dell'autorizzazione paesaggistica considerato nella sua integralità procedimentale, ovvero verificando se l'amministrazione comunale ha correttamente condotto l'istruttoria nel rispetto dei diritti procedurali della società ricorrente. Nello specifico, è emerso che taluni verbali dei pareri degli esperti in materia paesistico-ambientale, particolarmente quello datato 21 ottobre 2021 richiamato nel provvedimento finale di diniego, non erano stati comunicati alla ricorrente prima dell'adozione del diniego definitivo. Questo profilo di vizio procedicciò assume rilevanza costituzionale in quanto incide sul diritto di difesa della società e sulla possibilità concreta di contestare le valutazioni paesaggistiche che avevano fondato il diniego medesimo.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha valutato distintamente il ricorso principale, emerso come improcedibile, probabilmente a causa di modificazioni nella natura della causa o della sua risoluzione attraverso altri canali procedurali. Tuttavia, il collegio ha ritenuto fondato il ricorso sottoposto mediante motivi aggiunti, accogliendo le censure relative ai vizi procedurali. In particolare, il giudice ha considerato determinante la circostanza che il Comune non aveva correttamente comunicato a Cellnex Italia il verbale della riunione degli esperti tenutasi il 21 ottobre 2021, che rappresentava parte integrante dell'istruttoria su cui si basava il diniego definitivo. Questa omissione costituisce una violazione del principio di trasparenza amministrativa e del diritto di difesa, in quanto ha impedito alla ricorrente di conoscere e controdedurre alle valutazioni degli esperti prima dell'emissione del provvedimento. Il giudice ha quindi ritenuto che il vizio procedurale fosse suscettibile di viziare l'intero provvedimento, indipendentemente dal merito delle considerazioni paesaggistiche effettuate.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso principale ma ha accolto integralmente il ricorso per motivi aggiunti, ordinando così l'annullamento dei provvedimenti di diniego impugnati, incluso il preavviso del 4 giugno 2021, nonché di tutti gli atti connessi e conseguenziali. Ha condannato il Comune di Calco al pagamento delle spese di lite a favore di Cellnex Italia S.p.A., liquidate in 1.500 euro, oltre agli accessori di legge e alle spese generali nella misura del quindici per cento. La sentenza risulta immediatamente esecutiva per quanto riguarda gli obblighi dell'amministrazione. Questa decisione comporta che l'amministrazione comunale deve riprendere l'istruttoria del procedimento di autorizzazione paesaggistica secondo le corrette modalità procedurali, garantendo piena trasparenza e comunicazione di tutti i pareri resi durante l'istruttoria medesima.

Massima

La trasparenza amministrativa e la comunicazione integrale degli atti istruttori costituiscono presupposti inderogabili per la legittimità del provvedimento di diniego di autorizzazione paesaggistica, sicché l'omissione della comunicazione di taluni verbali degli esperti consultati comporta il vizio del procedimento e l'illegittimità del provvedimento finale derivato da tale istruttoria difettosa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere, Estensore
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del provvedimento prot. n. 724/2022 del 19.1.2022, comunicato in pari data, recante oggetto «Comunicazione motivata di diniego della richiesta di rilascio di Autorizzazione Paesaggistica nr. 61/2020, inerente le opere di “POSA NUOVO IMPIANTO TELEFONIA CELLULARE”, in Calco - Via ROMA, Snc, istanza del 19.11.2020 - prot. n.13294 (P.E. n. 61/2020)»;
b) nonché, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o comunque consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi (i) il preavviso di diniego prot. n. 6811/2021 del 4.6.2021, comunicato con nota prot. 10227 del 1.9.2022, (ii) il parere degli “esperti in materia paesistico ambientale” reso nel verbale n. 1 del 18.2.2021 riportato per estratto nel preavviso di diniego, e nel verbale n. 1 del 21.10.2021 (mai comunicato e tuttora ignoto) di cui è menzione nel provvedimento definitivo di diniego indicato sub lett. A;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cellnex Italia S.p.A. il 2/12/2022:
- della nota del 30/9/2022, depositata in data 1/10/2022 nel giudizio REG.RIC. 564/2022, recante oggetto «Ricorso n. 564-22 proposto da Cellnex Italia s.p.a. Ordinanza del 22-06-2022 n. 00705/2022 reg. prov. cau. – N. 00564/2022 REG.RIC.»;
- del “Parere degli esperti in materia paesistico-ambientale” di cui al verbale n. 17 del 25/5/2022;
- del «diniego di autorizzazione paesaggistica n. 61/2021» in quanto riconfermato per il tramite della ridetta nota;
- nonché di tutti gli altri atti e pareri presupposti, connessi e/o comunque consequenziali, ancorché non conosciuti.
sul ricorso numero di registro generale 564 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Cellnex Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Bellante e Luigi Ammirati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Calco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Andena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, corso di Porta Vittoria, 28;
Ministero della Cultura, non costituito in giudizio;
Wind Tre S.p.A., non costituita in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Calco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti,
- dichiara improcedibile il ricorso principale;
- accoglie il ricorso per motivi aggiunti, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Calco al pagamento a favore della società ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%) e onere del contributo unificato ai sensi di legge (art. 13 comma 6bis1 del DPR n. 115/2002).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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