2G - OTTEMPERANZA - TRIBUNALE DI MILANO - ORDINANZA N. 2708/2021
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202303125/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Dinanzi al TAR Lombardia di Milano è stato proposto ricorso per l'ottemperanza di un'ordinanza cautelare precedentemente emessa dal Tribunale ordinario di Milano in un giudizio civile dell'anno 2020. Il ricorrente, la cui identità è stata oscurata per tutela della privacy, aveva ottenuto dal giudice ordinario un provvedimento cautelare fondato sull'articolo 702-bis del codice di procedura civile, ma il Ministero dell'Interno nella sua rappresentazione come Prefettura di Varese non aveva provveduto alla sua esecuzione nei termini e nei modi dovuti. A fronte dell'inadempienza dell'amministrazione, il ricorrente ha presentato ricorso al giudice amministrativo per costringerla a eseguire quanto già deciso dal giudice ordinario. La controversia tocca il tema delicato dell'ottemperanza dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle autorità amministrative, un ambito dove spesso emergono conflitti tra l'effettività dei diritti riconosciuti in sede giudiziale e l'inerzia burocratica.
Il quadro normativo
Il procedimento di ottemperanza è regolato dalle norme del codice di procedura civile, in particolare dagli articoli 702-bis e seguenti, che disciplinano i procedimenti sommari di cognizione e le ordinanze cautelari che ne conseguono. Quando un'amministrazione non adempie a un provvedimento emesso da un giudice ordinario, il ricorrente può accedere al giudice amministrativo per ottenerne l'esecuzione forzata attraverso il procedimento speciale di ottemperanza, disciplinato dal codice del processo amministrativo. Il ricorso al TAR costituisce il rimedio processuale essenziale per garantire l'effettività della tutela giurisdizionale ordinaria qualora l'amministrazione rifiuti di conformarsi volontariamente. La questione si colloca all'incrocio tra il diritto processuale civile, il diritto amministrativo e i principi costituzionali di uguaglianza dinanzi alla legge e di accesso alla giustizia.
La questione giuridica
Il nocciolo della controversia consisteva nel verificare se l'amministrazione avesse effettivamente disobbedito a un'ordinanza di natura cautelare emanata dal giudice ordinario, qualora ne avesse disobbedito, e se il TAR potesse intervenire per costringerne l'adempimento. La questione sottintendeva un conflitto tra poteri dello Stato, poiché l'amministrazione potrebbe teoricamente eccepire ragioni di ordine pubblico o legittimità costituzionale contro l'esecuzione di un provvedimento civile. L'elemento rilevante della controversia era accertare se il Ministero dell'Interno disponesse di margini discrezionali che giustificassero il mancato adempimento o se fosse tenuto all'ottemperanza incondizionata. Il TAR doveva altresì valutare la natura e il contenuto dell'ordinanza del giudice ordinario per stabilire se il suo adempimento rientrasse effettivamente nelle competenze della Prefettura.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha esaminato gli atti di causa e ha proceduto all'audizione delle parti nella camera di consiglio del 21 novembre 2023, raccogliendo gli argomenti difensivi di entrambi i contendenti. La corte ha operato un'analisi del provvedimento ordinario alla luce dei principi della separazione dei poteri e del primato della tutela giurisdizionale, ritenendo che l'amministrazione non avesse margini per rifiutare l'esecuzione dell'ordinanza, almeno non senza motivazioni eccezionali e comprovate. Il giudice amministrativo ha probabilmente valutato positivamente la fondatezza della ricorsa del ricorrente, riconoscendo che l'amministrazione avesse obblighi di adempimento anche nei confronti di provvedimenti civili che incidessero sulla sua sfera di azione. La corte ha inoltre considerato il principio dello stato di diritto e la necessità di non vanificare le decisioni dei giudici ordinari per effetto dell'inerzia amministrativa.
La decisione
Il TAR ha accolto integralmente il ricorso, ordinando che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa competente. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, il che riflette una valutazione di complessità della questione e un bilanciamento degli interessi. Il giudice amministrativo ha disposto inoltre, per tutela della dignità del ricorrente e in conformità al diritto alla privacy sancito dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e dal Codice della Privacy, l'oscuramento della generalità del ricorrente nel testo della sentenza, rendendola fruibile al pubblico in forma anonimizzata.
Massima
L'amministrazione pubblica è obbligata a eseguire tempestivamente le ordinanze e i provvedimenti emessi dai giudici ordinari nel loro ambito di competenza, senza che possa opporre inerzia o pretesi margini discrezionali, e il giudice amministrativo interviene per costringerne l'adempimento attraverso il procedimento di ottemperanza qualora l'amministrazione inadempiente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l’ottemperanza dell’ordinanza ex. art. 702-bis e ss. cod. proc. civ. emessa dal Tribunale ordinario di Milano, nel giudizio N.R.G. -OMISSIS-/2020. sul ricorso numero di registro generale 1818 del 2023, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Mellone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; MINISTERO DELL’INTERNO-Prefettura di Varese, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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