2C - EDILIZIA - ABUSI - ORDINANZA DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO - ADEMPIMENTO SENTENZA TAR LOMBARDIA N. 1074/2019
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202303117/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una società immobiliare, Immobiliare San Giovanni di Gallo Angelo e Gallo Giovanna e C. s.a.s., aveva realizzato una recinzione perimetrale su un terreno ubicato nel territorio del Comune di Lainate, nella provincia di Milano, senza ottenere le necessarie autorizzazioni amministrative e costruttive. La recinzione abusiva interessava probabilmente anche aree tutelate dal Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, un ente consortile pubblico di grande rilievo nella Lombardia per la gestione delle acque di bonifica e dei relativi confini. Il Consorzio, con delibera del proprio consiglio di amministrazione numero 125 del 31 maggio 2007, aveva fissato determinazioni rilevanti per l'assetto dei confini e dei diritti sulle aree in questione. Successivamente, il 18 febbraio 2020, il Sindaco del Comune di Lainate ha emesso l'ordinanza numero 49, ordinando la demolizione della recinzione in quanto costruita in violazione della normativa edilizia e delle determinate consortili. La società immobiliare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza di demolizione e di tutti gli atti presupposti ad essa collegati, tra cui la delibera consortile del 2007.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel complesso dell'ordinamento amministrativo italiano che disciplina il controllo sulla legittimità degli atti amministrativi e il potere dei comuni di emanare ordinanze contingibili e urgenti, nonché ordinanze dirette alla rimozione di opere abusive. Il tema delle costruzioni abusive è regolato dalle leggi urbanistiche statali, dalle norme regionali lombarde e dalle discipline costruttive locali, che stabiliscono il dovere dei proprietari di ottenere permessi e autorizzazioni prima di eseguire lavori edili. Il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, quale ente pubblico consortile, possiede competenze specifiche sulla tutela delle acque e sulla definizione dei confini nelle aree sottoposte a bonifica, con obbligo di vigilanza affinché non vengano alterati gli assetti idraulici e territoriali stabiliti. Il Codice del Processo Amministrativo prevede che i ricorsi avverso ordinanze sindacali siano sottoposti al controllo di legittimità da parte dei TAR, i quali verificano se l'amministrazione ha agito entro i limiti della sua competenza e nel rispetto dei diritti dei cittadini.
La questione giuridica
La società ricorrente contestava la legittimità dell'ordinanza di demolizione, presumibilmente eccependo vizi procedurali, mancanza di motivazione adeguata, assenza di valide ragioni che giustificassero l'ordine di abbattimento, ovvero contestando la competenza degli enti convenuti a disporre tale provvedimento. Era inoltre possibile che la ricorrente lamentasse una violazione dei propri diritti di proprietà o che contestasse le premesse fattuali su cui si basava l'ordinanza, sostenendo che la recinzione non costituisse opera abusiva bensì legittima manutenzione o che la delibera consortile non si applicasse al caso concreto. La questione ruotava intorno all'equilibrio tra il potere sanzionatorio dell'amministrazione comunale di fronte alle violazioni edilizie e la tutela dei diritti della proprietà privata, nonché sulla corretta identificazione dei soggetti legittimati a ordinare la demolizione.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha ritenuto che l'ordinanza di demolizione emessa dal Sindaco di Lainate fosse legittima e fondata sui presupposti normativi e fattuali idonei a giustificarla. Il Tribunale ha valutato come corretti i presupposti sottostanti all'esercizio del potere ordinatorio, sia dal punto di vista della configurazione dell'abusività della recinzione sia dalla corretta individuazione delle violazioni alle discipline edilizie e consortili applicabili. Le argomentazioni difensive della ricorrente sono state ritenute prive di fondamento legale, non idonee ad inficiare la legittimità del provvedimento impugnato né a provare che esso fosse stato adottato al di fuori della sfera di competenza amministrativa. Il giudice ha confermato che sia il Comune di Lainate che il Consorzio di Bonifica agirono nella loro sfera di competenza e rispettando le procedure previste, cosicché l'ordinanza di demolizione rappresentava l'esercizio legittimo di un potere amministrativo dovuto dinanzi ad un'opera costruita in assenza di autorizzazione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella seduta del 15 dicembre 2023, ha respinto il ricorso proposto da Immobiliare San Giovanni di Gallo Angelo e Gallo Giovanna e C. s.a.s., confermando così la piena legittimità dell'ordinanza numero 49 del 18 febbraio 2020 del Comune di Lainate. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro duemila a favore del Comune di Lainate ed in ulteriori euro duemila a favore del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, oltre agli accessori di legge. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva, imposing thus the obligation to comply with the demolition order.
Massima
La recinzione realizzata senza autorizzazione costituisce opera abusiva legittimamente rimovibile tramite ordinanza sindacale, anche quando interessante aree sottoposte a vigilanza consortile, e l'ordinanza stessa è impermeabile a ricorsi amministrativi fondati su contestazioni generiche della competenza amministrativa o su lamentele processuali prive di specifico fondamento normativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Ugo Di Benedetto, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere Luca Pavia, Referendario, Estensore per l'annullamento dell'ordinanza del Comune di Lainate, n. 49 del 18 febbraio 2020, con cui è stata ordinata la demolizione di una recinzione perimetrale abusivamente realizzata; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi o comunque collegati, tra cui la delibera del c.d.a. del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, n. 125 del 31 maggio 2007; sul ricorso numero di registro generale 1019 del 2020, proposto da Immobiliare San Giovanni di Gallo Angelo e Gallo Giovanna e C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cataldo Giuseppe Salerno e Maurizio Mazzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Cataldo Giuseppe Salerno, con studio in Milano, via Massena, 17; Comune di Lainate, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Giannì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Vittorio Fedeli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suddetto avvocato, con studio in Milano, via Vincenzo Monti, 56; Condominio Villoresi-Lainate, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lainate e del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 15 dicembre 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, a favore del Comune di Lainate e in altrettanti euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, a favore del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2023, svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4-bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
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