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Sentenza n. 202303115/2023

Sentenza n. 202303115/2023

2C - EDILIZIA/COMMERCIO - ABUSI/ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - STRUTTURA METALLICA ESTERNA TIPO "DEHOR" - ORDINANZA/INGIUNZIONE DEMOLIZIONE RIDUZIONE IN PRISTINO E RIMOZIONE INSEGNE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202303115/2023
EsitoInammissibile

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ugo Di Benedetto,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere
Martina Arrivi,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
I. per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell'ordinanza dirigenziale n. 121 dell'8 settembre 2020, con la quale il Comune di Morbegno ha ingiunto la demolizione di un dehor metallico ed il conseguente ripristino dello stato dei luoghi, nonché la rimozione delle insegne pubblicitarie ubicate sulla facciata del fabbricato;
II. per quanto riguarda i motivi aggiunti:
del provvedimento del 5 maggio 2021, prot. n. 24041E, reso nella pratica edilizia n. 41/2020, con il quale il Comune di Morbegno ha rigettato la domanda di permesso di costruire presentata in data 25 novembre 2020.
sul ricorso numero di registro generale 2012 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Bar Bee di Silvestri Elia & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Ferla e Cristina Bianchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Morbegno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andreina Degli Esposti e Francesco Venosta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Andreina Degli Esposti in Milano, via San Barnaba n. 30;
di Francesco Tarabini, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Morbegno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, co. 4 bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2023 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, in data 31 ottobre 2023, parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla coltivazione dei gravami;
Ritenuto che:
- preso atto di tale dichiarazione, il ricorso e i motivi aggiunti vadano dichiarati improcedibili;
- le spese della fase di merito della causa possano essere compensate, non essendo stata più svolta attività difensiva dopo le pronunce assunte in sede cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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