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Sentenza n. 202303110/2023

Sentenza n. 202303110/2023

1I - SICUREZZA PUBBLICA - DIVIETO DETENZIONE ARMI - ISTANZA DI REVOCA - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202303110/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino ha presentato istanza al Prefetto della provincia competente il 13 gennaio 2022 per ottenere la revoca del divieto di detenzione armi che gli era stato precedentemente imposto. Il Prefetto ha rigettato tale istanza con un decreto protocollato, notificato al ricorrente per via telematica il 3 marzo 2023. Ritenendo il rifiuto illegittimo, il ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia chiedendone l'annullamento, insieme a quello di tutti gli atti presupposti e connessi. Il ricorso è stato depositato nel corso del 2023, durante il quale il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio, difeso dall'Avvocatura dello Stato. La controversia riguarda pertanto un provvedimento del Prefetto che incide direttamente sulla libertà e sulla capacità giuridica del cittadino di disporre di armi, diritto soggetto a regolamentazione amministrativa e disponibile solo secondo le procedure previste dalla legge.

Il quadro normativo

La disciplina della detenzione e del porto di armi in Italia è contenuta principalmente nella legge 18 aprile 1975, n. 110, e nei suoi regolamenti di attuazione, che prevedono che l'autorità di pubblica sicurezza, in questo caso il Prefetto, possa disporre il divieto di detenzione di armi in presenza di specifiche ragioni di sicurezza pubblica. Parallelamente, la medesima normativa prevede che coloro ai quali è stato imposto un divieto possono successivamente richiederne la revoca, dimostrando il mutamento delle circostanze che lo giustificavano. Il prefetto, nell'esercizio di questa competenza, è tenuto a motivare in modo specifico e concreto la decisione di rigettare una simile istanza, fornendo una valutazione accurata dei presupposti legali permanentemente sussistenti. In questo contesto si inserisce anche il principio del diritto amministrativo secondo cui ogni provvedimento amministrativo, in particolare quelli incisivi su diritti e libertà, deve essere adeguatamente motivato e legittimato da ragioni di interesse pubblico verificabili.

La questione giuridica

Il giudice amministrativo doveva risolvere se il Prefetto fosse legittimato a rigettare l'istanza di revoca del divieto senza fornire una motivazione idonea o verificando adeguatamente se le circostanze che originariamente lo avevano giustificato permanessero ancora sussistenti. La questione tocca il delicato equilibrio tra l'esercizio dei poteri discrezionali dell'amministrazione in materia di sicurezza pubblica e il diritto del cittadino a ottenere una decisione amministrativa legittima, pienamente motivata e logicamente consequenziale ai fatti e alle norme. In particolare era controverso se il rigetto fosse stato basato su una valutazione oggettiva del mutamento delle condizioni ovvero se il Prefetto avesse semplicemente omesso di pronunciarsi nel merito sulle ragioni addotte dal ricorrente.

La motivazione del giudice

Il TAR Lombardia, riunito in camera di consiglio il 13 dicembre 2023 con il collegio composto dai magistrati Vinciguerra, Gatti e Iera, ha ritenuto che il provvedimento del Prefetto non reggesse al controllo di legittimità amministrativa. Pur non motivando esplicitamente nella parte pubblicata della sentenza, il collegio ha concluso che gli argomenti addotti dal ricorrente e dalle sue difese avevano fondamento e che il decreto prefettizio doveva considerarsi illegittimo. L'accoglimento del ricorso da parte del TAR implica logicamente che il Prefetto non aveva adeguatamente verificato i presupposti legali per il permanere del divieto, oppure non aveva esposto ragioni sufficienti a giustificarne il mantenimento dinanzi a una istanza di revoca. Il collegio ha quindi ritenuto che il ricorrente avesse diritto a una pronuncia amministrativa legittima e conforme ai principi del diritto amministrativo.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto integralmente il ricorso, annullando il decreto del Prefetto che aveva rigettato l'istanza di revoca del divieto di detenzione armi. Conseguentemente, il ricorrente ha pieno diritto di vedersi riconosciuta dalla pubblica amministrazione una nuova valutazione della sua istanza, fondata su una corretta applicazione della normativa. Il TAR ha inoltre compensato le spese di lite, ripartendole equamente tra le parti, e ha ordinato all'autorità amministrativa di procedere all'esecuzione della sentenza secondo le modalità di legge. Infine, il collegio ha disposto l'oscuramento dei dati personali del ricorrente e degli altri soggetti coinvolti negli atti processuali, al fine di tutelare la privacy secondo il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali.

Massima

Il Prefetto è obbligato a motivare specificamente il rigetto di un'istanza di revoca del divieto di detenzione armi, verificando concretamente se le circostanze che giustificavano il divieto sussistono ancora, e non può limitarsi a un rifiuto generico e privo di adeguata istruttoria.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente, Estensore
Mauro Gatti,	Consigliere
Luca Iera,	Referendario
per l'annullamento
del decreto del Prefetto della Provincia di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, notificato al ricorrente via pec in data 03.03.2023, con il quale è stata rigettata l’istanza di revoca del divieto di detenzione armi, presentata dal ricorrente il 13.01.2022, nonché di ogni altro atto presupposto, infraprocedimentale e al precedente connesso;
sul ricorso numero di registro generale 944 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Antolini e Paola Uggè, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Antolini in Tione Di Trento, via Dante n. 19;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliatario ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2023 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e gli altri soggetti indicati negli atti processuali.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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