4A - AFFIDAMENTI - SERVIZI - SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, INFORMATIZZAZIONE, MAGAZZINAGGIO TEMPORANEO, CONSEGNA E RITIRO A DOMICILIO DEGLI AUSILI TERAPEUTICI PER DISABILI - LOTTO N. 3
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202300311/2023 |
| Esito | Respinto |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Silvia Cattaneo, Consigliere Antonio De Vita, Consigliere, Estensore per l’annullamento quanto al ricorso n. 1746 del 2022: - limitatamente al Lotto n. 2 (A.S.S.T. di Mantova, che comprende anche A.S.S.T. di Cremona e A.S.S.T. di Crema, CIG 84882369EE), della “gara europea a procedura aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, 60 del d. lgs. 50/16, per l’affidamento del servizio di gestione, manutenzione, informatizzazione, magazzinaggio temporaneo, consegna e ritiro a domicilio degli ausili terapeutici per disabili, per il periodo di 72 mesi, suddivisa in sette lotti, aggiudicabili separatamente”, espletata in forma aggregata dall’A.S.S.T. di Pavia, compreso ogni relativo atto e provvedimento, nessuno escluso, inclusa la Delibera del Direttore Generale dell’A.S.S.T. di Pavia n. 716 del 22 luglio 2022 di aggiudicazione all’operatore economico Home Care Solutions S.r.l. dei Lotti n. 1 (A.S.S.T. di Pavia), n. 2 (A.S.S.T. di Mantova) e n. 7 (A.S.S.T. Papa Giovanni XXIII), comunicata in data 26 luglio 2022; - nonché di ogni altro atto o provvedimento – anche se non conosciuto – agli stessi presupposto, conseguente e/o connesso, ovvero – in estremo subordine – dei soli atti e provvedimenti della gara ritenuti illegittimi, tra cui la predetta Delibera di aggiudicazione e i suddetti atti citati, con, in ogni caso, caducazione e/o declaratoria di inefficacia di ogni contratto d’appalto medio tempore stipulato in forza di tali atti e provvedimenti, subentro della società esponente nei contratti, caducazione della gara e sua riedizione, e con riserva di richiedere l’integrale risarcimento dei danni patiti; - previa misura cautelare volta alla sospensione dell’esecuzione di tutti i predetti atti e provvedimenti, ivi compresa la citata Delibera del Direttore Generale dell’A.S.S.T. di Pavia n. 716 del 22 luglio 2022, con preclusione alla stipula del relativo contratto d’appalto, sussistendo i requisiti di legge; quanto al ricorso n. 1747 del 2022: - limitatamente al Lotto n. 7 (A.S.S.T. Papa Giovanni XXIII di Bergamo, che comprende anche A.S.S.T. Bergamo Est e A.S.S.T. Bergamo Ovest, CIG 8488267385), della “gara europea a procedura aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, 60 del d. lgs. 50/16, per l’affidamento del servizio di gestione, manutenzione, informatizzazione, magazzinaggio temporaneo, consegna e ritiro a domicilio degli ausili terapeutici per disabili, per il periodo di 72 mesi, suddivisa in sette lotti, aggiudicabili separatamente”, espletata in forma aggregata dall’A.S.S.T. di Pavia, compreso ogni relativo atto e provvedimento, nessuno escluso, inclusa la Delibera del Direttore Generale dell’A.S.S.T. di Pavia n. 716 del 22 luglio 2022 di aggiudicazione all’operatore economico Home Care Solutions S.r.l. dei Lotti n. 1 (A.S.S.T. di Pavia), n. 2 (A.S.S.T. di Mantova) e n. 7 (A.S.S.T. Papa Giovanni XXIII), comunicata in data 26 luglio 2022; - nonché di ogni altro atto o provvedimento – anche se non conosciuto – agli stessi presupposto, conseguente e/o connesso, ovvero – in estremo subordine – dei soli atti e provvedimenti della gara ritenuti illegittimi, tra cui la predetta Delibera di aggiudicazione e i suddetti atti citati, con, in ogni caso, caducazione e/o declaratoria di inefficacia di ogni contratto d’appalto medio tempore stipulato in forza di tali atti e provvedimenti, subentro della società esponente nei contratti, caducazione della gara e sua riedizione, e con riserva di richiedere l’integrale risarcimento dei danni patiti; - previa misura cautelare volta alla sospensione dell’esecuzione di tutti i predetti atti e provvedimenti, ivi compresa la citata Delibera del Direttore Generale dell’A.S.S.T. di Pavia n. 716 del 22 luglio 2022, con preclusione alla stipula del relativo contratto d’appalto, sussistendo i requisiti di legge; quanto al ricorso n. 3229 del 2022: - limitatamente al Lotto n. 3 (A.S.S.T. di Monza che comprende anche A.S.S.T. di Lecco e A.S.S.T. di Vimercate, CIG 8488240D3A), della “gara europea a procedura aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, 60 del d. lgs. 50/16, per l’affidamento del servizio di gestione, manutenzione, informatizzazione, magazzinaggio temporaneo, consegna e ritiro a domicilio degli ausili terapeutici per disabili, per il periodo di 72 mesi, suddivisa in sette lotti, aggiudicabili separatamente”, espletata in forma aggregata dall’A.S.S.T. di Pavia, compreso ogni relativo atto e provvedimento, nessuno escluso, tra cui la Delibera del Direttore Generale dell’A.S.S.T. di Pavia n. 956 del 20 ottobre 2022, avente ad oggetto l’aggiudicazione dei Lotti nn. 3, 4, 5 e 6, tutti i provvedimenti di verifica della congruità delle offerte e delle anomalie per tali ultimi lotti; - nonché di ogni altro atto o provvedimento agli stessi presupposto, conseguente e/o connesso, ovvero – in estremo subordine – dei soli atti e provvedimenti della gara ritenuti illegittimi dal T.A.R., tra cui la predetta Delibera di aggiudicazione n. 956 del 20 ottobre 2022 e i suddetti atti citati, con, in ogni caso, caducazione e/o declaratoria di inefficacia di ogni contratto d’appalto medio tempore stipulato in forza di tali atti e provvedimenti, subentro della società esponente nei contratti, caducazione della gara e sua riedizione, e con riserva di richiedere l’integrale risarcimento dei danni patiti; - previa misura cautelare volta alla sospensione dell’esecuzione di tutti i predetti atti e provvedimenti, ivi compresa la citata Delibera del Direttore Generale dell’A.S.S.T. di Pavia n. 956 del 20 ottobre 2022, con preclusione alla stipula del relativo contratto d’appalto. sul ricorso numero di registro generale 1746 del 2022, proposto da - Ferrero Med S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Capello e Alberto Garlanda e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; - l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Maurizio Zoppolato ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Via Paleocapa n. 1; - Home Care Solutions S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enea Baronti e Giuseppe Gratteri e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; - Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio; Visti i ricorsi e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia, con riguardo a tutti i ricorsi, di Home Care Solutions S.r.l., con riguardo ai ricorsi R.G. n. 1746/2022 e n. 1747/2022, e di LGR Medical Services S.r.l., con riguardo al ricorso R.G. n. 3229/2022; Viste le ordinanze n. 1143/2022, n. 1144/2022 e n. 1466/2022 con cui sono state respinte le domande di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati con i ricorsi indicati in epigrafe ed è stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito delle controversie; Viste le ordinanze n. 5157/2022 e n. 5162/2022 con cui la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha confermato, rispettivamente, le ordinanze di questa Sezione n. 1143/2022 e n. 1144/2022; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Uditi, all’udienza pubblica del 27 gennaio 2023, i difensori delle parti, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. sul ricorso numero di registro generale 1747 del 2022, proposto da - Ferrero Med S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Capello e Alberto Garlanda e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; - l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Maurizio Zoppolato ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Via Paleocapa n. 1; - Home Care Solutions S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enea Baronti e Giuseppe Gratteri e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; - Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio; - Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio; sul ricorso numero di registro generale 3229 del 2022, proposto da - Ferrero Med S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Capello e Alberto Garlanda e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; - l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Maurizio Zoppolato ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Via Paleocapa n. 1; - LGR Medical Services S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Renato Boccafresca e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; - Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, previa riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, in parte li dichiara inammissibili e in parte li respinge. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di tutti i giudizi in favore dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia, di Home Care Solutions S.r.l. e di LGR Medical Services S.r.l. nella misura di € 3.000,00 (tremila/00) ciascuna (€ 9.000,00 complessivi), oltre oneri e spese generali. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 27 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:
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