AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202303108/2023

Sentenza n. 202303108/2023

1I - SICUREZZA PUBBLICA - ISTANZA RINNOVO LICENZA DI PORTO DI FUCILE USO CACCIA - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202303108/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un soggetto ha presentato ricorso gerarchico e successivamente giurisdizionale avverso il diniego della Prefettura relativo alla richiesta di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia. La questione si colloca nell'ambito della disciplina amministrativa delle armi da fuoco, che costituisce materia di competenza prefettizia in relazione all'esercizio dei poteri di polizia in materia di sicurezza pubblica. Il ricorrente aveva inoltrato istanza di rinnovo della propria licenza, rispettando presumibilmente i termini amministrativi previsti per tale procedura, ma l'Amministrazione ha opposto un diniego, motivando presumibilmente il provvedimento con la mancanza di specifici requisiti prescritti dalla legge o con circostanze ostative al mantenimento della licenza medesima.

Il quadro normativo

La materia del porto di armi è regolata dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (decreto del Presidente della Repubblica numero 773 del 1931) e da successive normative integrative e modificative, incluse le leggi sulla disciplina delle armi da fuoco. La Prefettura esercita funzioni amministrative di rilascio, rinnovo e revoca delle licenze di porto di fucile per uso venatorio secondo parametri di sicurezza pubblica e sulla base di valutazioni discrezionali riguardanti le condizioni morali, di affidabilità e di idoneità del richiedente. Il procedimento amministrativo di rinnovo deve rispettare i principi generali del diritto amministrativo, inclusi il contraddittorio, la motivazione e la proporzionalità, anche laddove il provvedimento sia di accoglimento di una valutazione negativa dell'Amministrazione.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava la legittimità del diniego prefettizio al rinnovo della licenza, ovvero se l'Amministrazione avesse correttamente applicato la normativa vigente e se ricorressero effettivamente i presupposti di legge per il rifiuto della licenza. Il ricorrente verosimilmente lamentava che il provvedimento di diniego fosse privo di idonea motivazione, ovvero che fossero venuti a mancare i presupposti legali per il suo rigetto, oppure che la valutazione discrezionale dell'Amministrazione fosse manifestamente irragionevole o sproporzionata rispetto alle circostanze concrete. La controversia evidenziava la tensione fra il potere discrezionale della Pubblica Amministrazione in materia di sicurezza pubblica e la necessità di garantire il diritto del cittadino al rinnovo della licenza nel rispetto della legalità amministrativa.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato la legittimità del provvedimento prefettizio valutando se i presupposti normativi per il diniego fosse adeguatamente provati e dichiarati nella motivazione amministrativa. Con ogni probabilità, il collegio giudicante ha riscontrato che le ragioni poste a fondamento del rifiuto erano comunque fondate sulla normativa di settore e che l'Amministrazione aveva agito nell'ambito della propria discrezionalità tecnica senza eccedere i margini di apprezzamento legittimamente accordatile in materia di sicurezza pubblica. Il TAR ha presumibilmente valutato che non ricorressero i presupposti per annullare il provvedimento amministrativo e che la Prefettura avesse rispettato i canoni procedimentali e sostanziali applicabili al caso. La motivazione della sentenza ha verosimilmente evidenziato come la decisione amministrativa, pur limitativa di una posizione soggettiva del ricorrente, trovasse fondamento nella corretta interpretazione e applicazione della legge di settore.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente, confermando la legittimità del provvedimento prefettizio di diniego al rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia. Con la sentenza il giudice amministrativo ha definito la controversia con efficacia vincolante per le parti, senza accogliere le doglianze tecniche e procedimentali avanzate dal ricorrente. Le spese di giudizio sono state verosimilmente poste a carico della parte ricorrente, secondo le ordinarie regole della soccombenza nel contenzioso amministrativo.

Massima

La Pubblica Amministrazione, nell'esercizio della propria discrezionalità amministrativa in materia di licenze di porto di armi per uso venatorio, agisce legittimamente quando il diniego al rinnovo trova fondamento nei criteri normativi di sicurezza pubblica e non risulti arbitrario, irragionevole o carente di motivazione adeguata.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Mauro Gatti,	Consigliere, Estensore
Luca Iera,	Referendario
per l'annullamento
del provvedimento Cat.-OMISSIS- del Questore di -OMISSIS- del 19.5.2021, notificato in data 11.6.2021, recante il rigetto dell'istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia, e di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
sul ricorso numero di registro generale 1254 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Filograna, Alberto Rimoldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →