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Sentenza n. 202303107/2023

Sentenza n. 202303107/2023

1B - ARERA - DELIBERAZIONE N. 239/2022/E/EEL

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202303107/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Illumia S.p.A., soggetto operante nel settore dell'energia elettrica in qualità di utente del dispacciamento, ha presentato ricorso contro diversi atti amministrativi adottati da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e Terna (Rete Elettrica Nazionale S.p.A.). Nello specifico, Illumia ha impugnato la deliberazione ARERA n. 239/2022/E/EEL, che avviava procedimenti di ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato riguardanti la corretta applicazione della deliberazione 333/2016/R/EEL in materia di valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per gli anni 2012, 2013 e 2014. Successivamente, la società ha impugnato anche la delibera n. 371/E/EEL del 3 agosto 2023, che concludeva il procedimento di ottemperanza, nonché l'atto di quantificazione dei relativi importi a suo carico pari a euro 3.591.785,60, comunicato da Terna il 24 ottobre 2023. La controversia riguarda quindi la corretta determinazione degli importi dovuti in relazione agli sbilanciamenti di energia nei tre anni considerati, in conseguenza dell'ottemperanza alle precedenti sentenze del Consiglio di Stato.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dalla deliberazione ARERA n. 333/2016/R/EEL, che fissa i criteri e le metodologie per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi nel mercato dell'energia elettrica, ossia la corretta quantificazione delle differenze tra l'energia programmata e quella effettivamente immessa o prelevata dalla rete. Tale deliberazione è stata in precedenza impugnata presso il Consiglio di Stato, il quale ha pronunciato sentenze di annullamento parziale o condizionato, ordinando a ARERA di procedere a una ricalcolazione e valorizzazione secondo criteri ritenuti coerenti con i principi di corretta regolazione del mercato. ARERA ha quindi avviato il procedimento di ottemperanza a tali sentenze con la deliberazione 239/2022/E/EEL, e ha poi provveduto con la deliberazione 371/E/EEL a quantificare i relativi importi dovuti dagli utenti, tra cui Illumia. Il quadro normativo generale è costituito anche dalle norme del codice della rete e dalle regole di dispacciamento, che disciplinano gli obblighi dei partecipanti al mercato e le modalità di calcolo e valorizzazione degli sbilanciamenti.

La questione giuridica

La controversia si incentra sulla legittimità della ricalcolazione degli sbilanciamenti effettivi per Illumia negli anni 2012, 2013 e 2014, in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato sulla deliberazione 333/2016/R/EEL. Illumia contesta la corretta applicazione dei criteri di valorizzazione e la quantificazione dell'importo di euro 3.591.785,60 richiesto. La questione giuridica complessa riguarda se ARERA, nel procedimento di ottemperanza, abbia correttamente interpretato e applicato i principi enunciati dal Consiglio di Stato, ovvero se vi siano vizi procedurali o sostanziali nei calcoli effettuati e nelle metodologie applicate nel ricalcolo dei sbilanciamenti. In gioco è il diritto della società ricorrente a una corretta quantificazione degli importi dovuti secondo le norme e i criteri stabiliti, nonché il potere-dovere di ARERA di dare piena esecuzione alle sentenze del giudice amministrativo superiore.

La motivazione del giudice

Benché il testo della sentenza non riproduca estesamente la motivazione, è possibile dedurre dal dispositivo di rigetto che il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto legittimi gli atti impugnati di ARERA e Terna. Il collegio giudicante deve aver valutato la documentazione tecnica e procedurale relativa al ricalcolo degli sbilanciamenti e aver accertato che ARERA, nel procedimento di ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, ha correttamente interpretato i principi statuiti dal giudice superiore e ha applicato metodologie coerenti con essi. Il TAR deve aver inoltre riscontrato l'assenza di vizi procedurali significativi nel procedimento seguito da ARERA e nella comunicazione a Terna degli esiti, nonché nella quantificazione tecnica degli importi. La decisione di respingimento implica che il Tribunale ha ritenuto fondati gli argomenti difensivi di ARERA e Terna, secondo cui il procedimento di ottemperanza è stato condotto in conformità al diritto e alle sentenze da eseguire.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando, ha respinto il ricorso presentato da Illumia S.p.A. e ha mantenuto in vigore tutti gli atti impugnati: la deliberazione ARERA n. 239/2022/E/EEL, la deliberazione 371/E/EEL del 3 agosto 2023, la nota del 23 febbraio 2023 e l'atto di quantificazione degli importi pubblicato da Terna. Conseguentemente, la società ricorrente rimane obbligata al versamento dell'importo di euro 3.591.785,60 secondo le modalità e i tempi stabiliti dagli atti amministrativi. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, secondo il criterio della prevalente soccombenza bilanciata. La sentenza è inappellabile nei confronti del TAR, salvo ricorso per cassazione presso il Consiglio di Stato per violazione di norma di diritto.

Massima

La valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per gli utenti del dispacciamento deve essere calcolata secondo i criteri e le metodologie stabiliti dall'Autorità di regolazione in ottemperanza alle sentenze del giudice amministrativo superiore, e il relativo importo, una volta quantificato mediante procedimento amministrativo regolare, è legittimamente esigibile nei confronti del soggetto obbligato.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Mauro Gatti,	Consigliere, Estensore
Luca Iera,	Referendario
per l'annullamento
- della delibera n. 371/E/EEL, avente ad oggetto “Valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per gli anni 2012, 2013 e 2014, relativamente ad un utente del dispacciamento, in esito al procedimento avviato con deliberazione dell''Autorità 239/2022/e/eel” adottata dall'Autorità in data 03.08.2023;
- della delibera ARERA n. 239/2022/E/EEL avente ad oggetto “avvio di procedimenti per l''ottemperanza alle sentenze del consiglio di stato relative all''attuazione della deliberazione 333/2016/r/eel in tema di valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per gli anni 2012, 2013 e 2014”;
- della nota prot. 0013115 del 23.2.2023 avente ad oggetto “Esiti del procedimento avviato con la deliberazione 239/2022/E/eel”;
atti impugnati con il ricorso principale, nonché
- dell'atto di quantificazione degli importi oggetto del provvedimento prescrittivo a carico di Illumia S.p.A pubblicato sul portale “Settlement” del sito internet di Terna in data 30 settembre 2023 per un importo pari ad euro 3.591.785,60 e relativa comunicazione trasmessa a mezzo pec in data 24.10.2023
atti impugnati con i motivi aggiunti presentati 31/10/2023.
sul ricorso numero di registro generale 1779 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Illumia S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Benedetto Giovanni Carbone e Gianluca Parente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - Arera, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni - Terna, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Carria, Andrea Zoppini, Maria Teresa Pirozzi, Giorgio Vercillo, Giulia Boldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Arera e di Terna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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