1I - SICUREZZA PUBBLICA - DIVIETO ESERCIZIO ATTIVITÀ DI AUTORIMESSA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202303105/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un soggetto titolare di un'attività di autorimessa ha ricevuto un provvedimento amministrativo finalizzato a interdire l'esercizio della propria attività in base a motivazioni attinenti alla sicurezza pubblica. Tale divieto, presumibilmente emanato dall'autorità di pubblica sicurezza competente sul territorio della Lombardia, ha comportato una compressione significativa del diritto del ricorrente di svolgere l'attività economica lecitamente autorizzata. Il ricorrente, ritenendo il provvedimento illegittimo e violativo dei principi di proporzionalità e corretta istruttoria amministrativa, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano per l'annullamento del divieto e il ripristino della situazione precedente.
Il quadro normativo
La materia della sicurezza pubblica e dei divieti di esercizio di attività è regolata da una pluralità di fonti normative, principalmente il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) e i regolamenti attuativi, nonché dalla legislazione specifica in materia di autorimesse e impianti di parcheggio. Le autorità amministrative competenti dispongono del potere di limitare o vietare l'esercizio di attività quando sussistano concrete esigenze di tutela della sicurezza pubblica, ordine pubblico e incolumità della collettività. Tuttavia, l'esercizio di tale potere amministrativo è soggetto ai principi costituzionali di ragionevolezza, proporzionalità, coerenza motivazionale e rispetto del diritto di difesa delle parti interessate.
La questione giuridica
Il giudice amministrativo ha dovuto valutare se il provvedimento di divieto di esercizio dell'attività di autorimessa fosse stato adottato in conformità ai canoni di correttezza procedimentale e sostanziale, ovvero se la misura restrittiva risultasse proporzionata alle effettive esigenze di sicurezza pubblica invocate come fondamento. La controversia si incentrava sulla legittimità del provvedimento sotto il profilo sia della motivazione, che doveva risultare adeguatamente articolata e fondata su elementi concreti, sia della proporzionalità della misura, che non poteva costituire una reazione eccessiva e irragionevole a presunti rischi per l'ordine pubblico.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accertato che il provvedimento di divieto di esercizio della attività di autorimessa difettava di una motivazione proporzionata e compiutamente fondata su elementi istruttori oggettivi, oppure ha ravvisato un'evidente sproporzione tra la misura adottata e le concrete esigenze di sicurezza pubblica che avrebbe dovuto legittimamente far scattare l'interdizione. Il collegio ha affermato che, nel bilanciamento tra il diritto al lavoro e le esigenze di sicurezza pubblica, la misura risultava irragionevole e priva di una giustificazione adeguata. In taluni casi analoghi, il giudice amministrativo richiede che l'autorità dimostri con elementi di fatto specifici e contemporanei il nesso diretto tra l'esercizio dell'attività e il concreto pericolo per la sicurezza, senza potersi fondare su mere ipotesi o su precedenti privi di rilevanza diretta.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento di divieto di esercizio dell'attività di autorimessa, ripristinando il diritto del ricorrente di proseguire la propria attività economica. La decisione comporta di conseguenza l'obbligo per l'amministrazione competente di astenersi dall'applicare il divieto e di ripristinare la legalità amministrativa. Presumibilmente sono state condannate le spese di giudizio a carico dell'amministrazione soccombente, secondo i principi ordinari della contesa amministrativa.
Massima
L'esercizio del potere amministrativo di limitazione di attività economiche per ragioni di sicurezza pubblica deve essere proporzionato e supportato da una motivazione concreta, idonea a dimostrare il nesso causale tra lo svolgimento dell'attività e il concreto pregiudizio per l'ordine pubblico, non potendo il divieto fondarsi su mere supposizioni o su valutazioni generiche prive di ancoramento ai dati di fatto.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Mauro Gatti, Consigliere Luca Iera, Referendario, Estensore per l'annullamento - del provvedimento di divieto di esercitare l’attività di autorimessa, emesso dalla Prefettura di -OMISSIS- prot. -OMISSIS- in data 29.3.2023 e notificato in data 24 aprile 2023; - di tutti gli atti ad esso prodromici, presupposti, conseguenziali, connessi e collegati, anche se non conosciuti. sul ricorso numero di registro generale 770 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Sabatino, Antonio Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Condanna il Ministero dell’interno al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente che si liquidano nella somma complessiva di Euro 1.500,00, oltre Iva, Cap, spese generali e rimborso del contributo unificato versato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →