AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202303104/2023

Sentenza n. 202303104/2023

1I - SICUREZZA PUBBLICA - SOSPENSIONE LICENZA PER LA CONDUZIONE ESERCIZIO PUBBLICO AI SENSI EX ART. 100 TULPS

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202303104/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso è stato promosso da un esercente contro un decreto emesso dal Questore della Provincia di Varese in data 13 giugno 2022, notificato il giorno successivo. Con tale provvedimento il Questore ha disposto la sospensione di trenta giorni della licenza per la conduzione di un esercizio pubblico situato nel territorio della provincia varesina. Il ricorrente, assistito dall'avvocato Maurizio Bernasconi, ha impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia lamentando l'illegittimità della sospensione e chiedendo altresì il risarcimento dei danni economici derivanti dalla chiusura forzata dell'attività. La controversia è stata oggetto di discussione in udienza pubblica il 6 dicembre 2023, davanti alla Prima Sezione del TAR Lombardia, dove si sono contrapposte le istanze del ricorrente e le difese del Ministero dell'Interno, che ha rappresentato in giudizio la Questura.

Il quadro normativo

La sospensione delle licenze per la conduzione di esercizi pubblici trova il suo fondamento nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e negli strumenti normativi che disciplinano la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico. Il Questore, quale autorità amministrativa competente, dispone di poteri significativi in materia di rilascio, rinnovo e sospensione delle licenze per motivi connessi alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché al rispetto delle normative vigenti in materia di esercizio di attività commerciali. Tali provvedimenti limitativi trovano giustificazione nei principi costituzionali che tutelano la sicurezza e l'incolumità pubblica e sono soggetti al controllo giurisdizionale amministrativo riguardo alla loro legittimità procedurale e sostanziale, fatte salve le valutazioni discrezionali dell'amministrazione in sede di first instance.

La questione giuridica

Il punto controverso della causa riguardava la legittimità del decreto di sospensione emesso dal Questore varesino, vale a dire se il provvedimento fosse stato adottato nel rispetto della disciplina normativa, della procedura amministrativa e dei diritti sostanziali del ricorrente, e se sussistessero i presupposti fattuali e giuridici che legittimavano l'esercizio della potestà sospensiva. Il ricorrente contestava la validità del provvedimento, presumibilmente dedducendo l'assenza di presupposti legittimi, vizi procedurali, eccesso di potere o sviamento di finalità. La controversia toccava il delicato equilibrio tra i poteri amministrativi di controllo sulla pubblica sicurezza e i diritti dell'esercente alla prosecuzione della propria attività economica.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, composto dal Presidente Antonio Vinciguerra, dal Consigliere Mauro Gatti e dal Referendario Luca Iera, ha compiuto una valutazione della legittimità del decreto del Questore. Pur non essendo disponibile nel testo il dettaglio della motivazione estesa, l'accoglimento della posizione amministrativa da parte del TAR indica che il collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti fattuali e normativi che giustificavano il provvedimento sospensivo. Il giudice ha presumibilmente accertato che la Questura aveva agito entro i limiti della propria competenza, nel rispetto delle procedure previste e sulla base di circostanze concrete che rendevano lecita l'adozione della sospensione a tutela della pubblica sicurezza e dell'ordine pubblico. L'accoglimento della memoria del Ministero dell'Interno dimostra che il TAR ha ritenuto la difesa amministrativa dotata di fondamento giuridico sufficiente per contrastare le deduzioni del ricorrente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente, confermando quindi la legittimità del decreto di sospensione della licenza emesso dal Questore della Provincia di Varese. Le spese sono state compensate tra le parti, sicché ciascuna sostiene i propri costi processuali. La sentenza è divenuta definitiva con la sua pronuncia in data 6 dicembre 2023 ed è stata ordinata l'esecuzione della medesima da parte dell'autorità amministrativa, significando che il provvedimento sospensivo manteneva piena efficacia. Sono stati inoltre oscurati i dati personali delle parti interessate a tutela della loro dignità e dei loro diritti, in conformità alle vigenti normative sulla privacy.

Massima

Il Questore agisce legittimamente nella sospensione della licenza per la conduzione di esercizi pubblici quando il provvedimento sia adottato nel rispetto della disciplina normativa e dei presupposti di sicurezza pubblica che lo giustificano, restando la valutazione amministrativa sindacabile dal giudice amministrativo solo sotto il profilo della legittimità procedurale e della sussistenza dei presupposti di fatto.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Mauro Gatti,	Consigliere
Luca Iera,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
1. del decreto prot. n. -OMISSIS- emesso in data 13.06.2022, notificato in data 14.06.2022, con il quale il Questore della  Provincia di Varese ha disposto la sospensione di giorni 30 della licenza per la conduzione dell'esercizio pubblico denominato" -OMISSIS-" con sede a -OMISSIS-, con conseguente richiesta di risarcimento del danno;
2. di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
sul ricorso numero di registro generale 2069 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Bernasconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Questura di Varese, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →