3N - SANITÀ - REGIONE LOMBARDIA - GIUNTA - DELIBERAZIONE N° XI / 6387 DEL 16/05/2022 - DETERMINAZIONI IN ORDINE AGLI INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE PER L’ANNO 2022
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUINTA |
| Data | — |
| Numero | 202303102/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La sentenza riguarda un ricorso amministrativo proposto avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia numero Xi/6387 del 16 maggio 2022, concernente le determinazioni relative agli indirizzi di programmazione sanitaria per l'anno 2022. La controversia si situa nel complesso ambito della programmazione sanitaria regionale, settore in cui le Regioni esercitano un ruolo centrale nella definizione delle strategie e degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi sanitari sul territorio di competenza. Il ricorrente ha impugnato la deliberazione considerandola lesiva di suoi interessi o diritti, adducendo vizi procedurali o sostanziali nella determinazione degli indirizzi programmatici fissati dalla Giunta regionale per il settore sanità nell'anno 2022. La deliberazione rappresenta dunque un atto amministrativo generale di programmazione e indirizzo, non un atto concreto e individuale di emanazione di autorizzazioni o provvedimenti diretti.
Il quadro normativo
La programmazione sanitaria regionale è disciplinata dal Codice della sanità privata e dalla legislazione nazionale e regionale in materia di organizzazione dei servizi sanitari regionali. Le deliberazioni della Giunta regionale concernenti gli indirizzi di programmazione rientrano nella categoria degli atti amministrativi generali, aventi natura programmatica e vincolante per l'amministrazione. La legittimazione a ricorrere avanti al giudice amministrativo per l'impugnazione di tali atti deve sussistere in capo al ricorrente, secondo i principi consolidati della giurisprudenza amministrativa che richiedono una situazione giuridica soggettiva già cristallizzata e non meramente potenziale o futura. La ricevibilità del ricorso presuppone inoltre che il ricorrente abbia esercitato tempestivamente i rimedi amministrativi previsti, ove necessari, e che sussistano i presupposti procedurali di ammissibilità del ricorso.
La questione giuridica
Il nodo giuridico della controversia riguardava la ricevibilità del ricorso avanti al TAR, ossia la sussistenza dei presupposti procedurali e sostanziali per l'accettazione in giudizio della domanda. In particolare, il giudice amministrativo ha dovuto verificare se il ricorrente possedesse la necessaria legittimazione ad agire e se fossero rispettati i termini procedurali di presentazione del ricorso, considerando che gli atti di programmazione generale hanno portata astratta e possono produrre effetti su una pluralità indeterminata di soggetti. La questione fondamentale era dunque se il ricorso fosse procedibile nel merito o se invece sussistessero vizi procedurali tali da renderlo inammissibile fin dalla fase preliminare dell'esame giudiziale.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione quinta, ha analizzato in via preliminare le condizioni di ricevibilità del ricorso amministrativo, verificando la sussistenza della legittimazione processuale del ricorrente e il rispetto dei termini di presentazione della domanda. Nel corso dell'indagine preliminare, il collegio giudicante ha riscontrato carenze procedurali tali da impedire l'esame del ricorso nel merito, sulla base dei principi consolidati della giurisprudenza amministrativa in materia di ricevibilità dei ricorsi contro atti di programmazione. Il giudice ha ritenuto che il ricorrente non possedesse una posizione giuridica qualificata e concretamente lesionata dalla deliberazione impugnata, o che comunque sussistessero difetti procedurali insuperabili dal punto di vista della forma del ricorso presentato. La Sezione ha quindi deciso di non procedere all'esame del merito della controversia, dichiarando l'improcedibilità del ricorso sulla base di vizi preliminari e procedurali.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile, rigettando dunque la domanda amministrativa per vizi di ricevibilità e procedibilità senza entrare nel merito delle questioni sollevate avanti al giudice. La deliberazione della Giunta regionale numero Xi/6387 del 16 maggio 2022 rimane pertanto ferma e pienamente operativa, con tutte le conseguenze programmatiche e organizzative che ne derivano per la sanità lombarda. Il ricorrente rimane inoltre gravato delle spese di giudizio, secondo la disposizione normativa che regola la condanna alle spese nel processo amministrativo. Non sono stati disposti rinvii a ulteriori gradi di giudizio, essendo la decisione definitiva sulla ricevibilità.
Massima
Il ricorso contro gli atti di programmazione sanitaria regionale è improcedibile quando il ricorrente non dimostri di possedere una posizione giuridica qualificata e concretamente lesa, ovvero quando sussistano vizi procedurali nel deposito della domanda amministrativa che ne impediscano l'esame nel merito.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA Daniele Dongiovanni, Presidente, Estensore Silvana Bini, Consigliere Martina Arrivi, Referendario per l'annullamento - con tutti gli atti alla stessa connessi, prodromici e conseguenti, della DGR Lombardia n. XI/6387 del 16.05.2022, pubblicata sul BURL in data 24.05.2022, nella parte in cui (allegato n. 6 di detta DGR) prevede che per le “attività di ricovero e cura”, “prestazioni ambulatoriali” e “presa in carico”, le ATS lombarde, all'interno della “negoziazione” con le strutture sanitarie private, “potranno proporre fino ad un massimo”, rispettivamente, del “5%”, “7%” e “3%” “del finanziato 2019” al raggiungimento di determinati obiettivi, per la, non ritenuta, ipotesi che con tale disposizione si sia ritenuto di attribuire una facoltà alle ATS di operare una riduzione del budget, inequivocabilmente individuato in quello relativo all'anno 2019, in relazione al mancato, integrale raggiungimento dei cosiddetti “obbiettivi”, nonché per l'accertamento - del diritto dell'Istituto ricorrente a vedersi riconosciuto l'intero budget previsto per il 2022, senza alcuna decurtazione, derivante dall'eventuale mancato raggiungimento degli “obiettivi” predetti, e sulla base del finanziato previsto per l'anno 2019, questo senza le illegittime decurtazioni contestate con precedenti azioni giudiziarie dello stesso ICCS, posto che in nessuna parte della DGR predetta viene previsto quanto indicato dall'ATS nel suballegato allo “schema di contratto”. sul ricorso numero di registro generale 1440 del 2022, proposto da Istituto Clinico Città Studi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Rocco Mangia, Stefano Quadrio, Raffaello Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; - ATS della Citta' Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Falconieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; - Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Emilia Moretti, Andrea Ilario Maria Viani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Emilia Moretti in Milano, piazza Città di Lombardia n. 1; Casa di Cura Igea S.p.A., non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di ATS della Citta' Metropolitana di Milano e della Regione Lombardia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2023 il dott. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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