1A/N - AFFIDAMENTI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE - ISTANZA ACCESSO AGLI ATTI - DINIEGO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300031/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La società C.E.D.E.S.- Costruzioni Edilizie e Stradali S.r.l. in Liquidazione ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro Cap Holding S.p.A. per contestare il diniego all'accesso ai documenti amministrativi. La ricorrente aveva presentato istanza di ostensione di documenti che Cap Holding deteneva, al fine di esercitare il proprio diritto di accesso. Con nota del 24 maggio 2022, Cap Holding ha negato l'accesso affermando che i documenti richiesti non si trovavano nella disponibilità né della medesima Cap Holding né della società Amiacque S.r.l.. Questo primo diniego è stato quindi confermato con una seconda nota del 19 luglio 2022. La ricorrente, ritenendo illegittimi tali dinieghi, ha avviato il presente giudizio amministrativo costituito dagli avvocati anche per accertare le condotte omissive ed elusive tenute dalle convenute al fine di sottrarsi all'obbligo di consentire l'esercizio del diritto di accesso.
Il quadro normativo
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi rappresenta uno dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano, garantito dalla normativa sulla trasparenza amministrativa e dal diritto di accesso previsto nel Decreto Legislativo numero 33 del 2013. Tale diritto consente ai cittadini e alle imprese di ottenere i documenti detenuti dalle amministrazioni pubbliche e dagli organismi di diritto pubblico, con limitate eccezioni basate su ragioni di interesse pubblico o privato. Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di mettere a disposizione i documenti richiesti nel loro possesso, in conformità ai principi di trasparenza e buona amministrazione. Tuttavia, quando un documento non si trova nella disponibilità del soggetto destinatario della richiesta di accesso, l'amministrazione o l'ente pubblico non è tenuto a procurarlo da altri enti, salvo non sussistano specifici obblighi normativi di collaborazione tra gli enti medesimi.
La questione giuridica
La controversia ha riguardato la legittimità del diniego di accesso opposto da Cap Holding sulla base della mancanza di disponibilità dei documenti, sostenendo che non fossero nella possessione dell'ente né della collaborante Amiacque. Il punto giuridico principale era se, di fronte a una richiesta di accesso a documenti non presenti nei propri archivi, l'amministrazione o l'ente convenzionato fosse tenuto a richiedere tali documenti a terzi oppure potesse legittimamente negare l'accesso basandosi sulla loro assenza dalla propria sfera di disponibilità. Inoltre, si doveva verificare se vi fossero state vere e proprie condotte elusive o omissive dirette a sottrarsi intenzionalmente all'obbligo di accesso, comportamenti che avrebbero potuto rendere illegittimo il diniego.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato la fondatezza della contestazione della ricorrente, valutando se il diniego fosse stato legittimamente fondato sulla indisponibilità dei documenti. Il collegio ha ritenuto corretta la posizione di Cap Holding nel negare l'accesso quando i documenti non fossero nella sua effettiva disponibilità. Il principio accolto dal TAR è che un ente non è tenuto a procurare documenti detenuti da terzi al fine di soddisfare una richiesta di accesso, fermo restando che ciò non esclude una collaborazione volontaria tra enti qualora prevista da specifiche convenzioni o obblighi normativi. Il Tribunale ha quindi ritenuto che non sussistessero elementi tali da qualificare il comportamento dell'ente convenuto come omissivo o elusivo nel senso ipotizzato dalla ricorrente, poiché il diniego era stato fondato su un'oggettiva impossibilità materiale e non su una volontaria sottrazione all'obbligo.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha rigettato il ricorso proposto da C.E.D.E.S., dichiarando non fondato il ricorso per l'annullamento degli atti di diniego adottati da Cap Holding nelle date del 24 maggio e 19 luglio 2022. La sentenza ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti, non dovendo alcuna di esse risultare soccombente. Il Tribunale ha ordinato infine che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, conferendo piena efficacia al diniego di accesso già impugnato.
Massima
Un ente pubblico o organismo di diritto pubblico non è tenuto a procurare documenti detenuti da terzi per soddisfare una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, potendo legittimamente negare l'accesso basandosi sulla mancanza di disponibilità dei documenti richiesti nella propria sfera di possesso.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore per l'annullamento - dell'atto di diniego all'ostensione adottato da Cap Holding s.p.a. con nota 24/05/2022 Prot. n. 0006756/AL/dc, sostenendo l'impossibilità di dar seguito all'istanza “in quanto i documenti richiesti non sono nella disponibilità né di Cap Holding spa, né di Amiacque s.r.l.” - nonché della nota del 19/7/2022 Prot. n. 0009335/AL/dc (cfr. doc. B), con cui Cap Holding s.p.a. ha confermato tale diniego. nonchè per l'accertamento delle ripetute condotte omissive, elusive, renitenti tenute sia dall'ente civico resistente che dalle controinteressate, per sottrarsi all'obbligo di consentire alla ricorrente l'esercizio del diritto di accesso. sul ricorso numero di registro generale 2266 del 2022, proposto da C.E.D.E.S.- Costruzioni Edilizie e Stradali - S.r.l. in Liquidazione, in persona del liquidatore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Angelelli, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia; Cap Holding S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via Larga, n. 23; Comune di Abbiategrasso, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito; Amaga Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cap Holding s.p.a.; Visto l’art. 116 c.p.a.; Visti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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