1F - MISURE AMMINISTRATIVE DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA - INFORMATIVA INTERDITTIVA ANTIMAFIA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202303098/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una società commerciale ricorre al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia al fine di ottenere l'annullamento di un'informazione interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo, nella seconda metà di giugno 2020. Il provvedimento, comunicato alla ricorrente il 8 giugno 2020 mediante posta elettronica certificata, rappresenta l'esito di un'istruttoria della Prefettura stessa, condotta sulla base di risultanze investigative, istruttorie e processuali. Secondo il provvedimento impugnato, dalla documentazione acquisita nel corso dell'indagine amministrativa sono emersi elementi di fatto e indizi specifici, ritenuti dalla Prefettura come obiettivamente sintomatici di possibili rischi di condizionamento e infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. La società ricorrente contesta la legittimità e la fondatezza di tale informazione interdittiva, ritenendola priva di adeguati presupposti fattuali e procedurali, e domanda al giudice amministrativo di pronunciare l'annullamento del provvedimento nonché di ogni altro atto connesso o derivante dallo stesso.
Il quadro normativo
La materia delle informazioni interdittive antimafia rientra nel sistema della prevenzione amministrativa della penetrazione mafiosa nelle attività economiche e imprenditoriali, disciplinato da una complessa normativa che coordina disposizioni del codice antimafia con i regolamenti attuativi e le prassi amministrative consolidate. Le Prefetture, quale organi territoriali dello Stato, dispongono di poteri istruttori e valutativi per acquisire elementi relativi a possibili connessioni di soggetti e imprese con ambienti della criminalità organizzata, operando sulla base di dati forniti dalle forze di polizia, dalle procure, dai servizi di intelligence e da altre fonti informative. La disciplina riguardante l'accesso agli atti amministrativi, di cui alla legge numero 241 del 1990, consente ai cittadini e alle imprese di richiedere e ottenere copia dei provvedimenti e degli atti che incidono sui loro interessi legitimi. Inoltre, la materia è sottoposta anche alla tutela data dal decreto legislativo numero 196 del 2003 e dal Regolamento europeo 2016/679, che garantisce la protezione dei dati personali e impongono limiti alla diffusione di informazioni identificative quando non strettamente necessarie.
La questione giuridica
La controversia verte sulla legittimità della valutazione effettuata dalla Prefettura nel procedimento che ha portato all'emissione dell'informazione interdittiva, in particolare sulla sufficienza e sulla coerenza logica degli elementi fattuali utilizzati come base della decisione amministrativa. La ricorrente contesta implicitamente il merito della valutazione prefettizia, sostenendo che gli "elementi indiziosi" addotti non sarebbero sufficienti a fondare una conclusione ragionevole circa rischi concreti di infiltrazione mafiosa, oppure che la Prefettura avrebbe omesso di considerare circostanze favorevoli alla società. Emerge altresì la questione relativa ai limiti del controllo giurisdizionale da parte del giudice amministrativo su decisioni che richiedono valutazioni tecniche, empiriche e legate alla sicurezza pubblica, nonché il bilanciamento tra il diritto della ricorrente a una corretta istruttoria e il potere discrezionale della Prefettura nel campo della prevenzione antimafia.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha valutato la ricorrenza dei presupposti per accogliere il ricorso, esaminando sia la legittimità del procedimento seguito dalla Prefettura sia la ragionevolezza e la coerenza della motivazione del provvedimento impugnato. Il collegio giudicante ha ritenuto che la Prefettura, nel procedimento istruttorio, ha correttamente raccolto e valutato gli elementi fattuali disponibili, espressi nella formula generica ma ricorrente degli "elementi di fatto, obiettivamente sintomatici" di rischi di infiltrazione. Il giudice amministrativo ha implicitamente accettato l'approccio della Prefettura secondo il quale, nel campo delle valutazioni di sicurezza e di prevenzione della criminalità organizzata, l'Amministrazione gode di un apprezzabile margine di discrezionalità, non facilmente sindacabile da parte del giudice quando il procedimento sia stato correttamente condotto sul piano formale e procedurale. Il TAR ha verosimilmente ritenuto che il margine di controllo giurisdizionale debba fermarsi all'accertamento della regolarità procedurale e della non manifesta irragionevolezza della decisione amministrativa, anziché estendersi a un riesame approfondito dei singoli elementi fattuali e delle loro ponderazioni.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso della società ricorrente, dichiarando quindi legittimo il provvedimento prefettizio relativo all'informazione interdittiva antimafia e confermando la validità giuridica dello stesso. La società è stata inoltre condannata al pagamento di euro duemila quale contributo alle spese processuali sostenute dall'Amministrazione convenuta, oltre ai relativi oneri di legge. Il giudice ha inoltre disposto che il provvedimento sia eseguito dall'autorità amministrativa, confermando dunque pienamente la posizione della Prefettura. Infine, il collegio ha ordinato alla cancelleria di procedere all'oscuramento di tutte le generalità della società ricorrente e dei soggetti identificati negli atti processuali, al fine di tutelare i diritti e la dignità degli interessati secondo le disposizioni sulla protezione dei dati personali e il GDPR.
Massima
L'informazione interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura sulla base di elementi sinteticamente qualificati come "sintomatici di possibili rischi di infiltrazione della criminalità organizzata" non può essere annullata dal giudice amministrativo qualora il procedimento sia stato regolarmente condotto e la valutazione prefettizia non risulti manifestamente irragionevole o palesemente illogica.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente, Estensore Oscar Marongiu, Consigliere Rocco Vampa, Primo Referendario per l'annullamento della informazione interdittiva antimafia, emessa dalla Prefettura di -OMISSIS- - Ufficio Territoriale del Governo - prot. n. -OMISSIS- di cui veniva comunicato alla società ricorrente un estratto a mezzo Pec in data 8.06.2020 Prot. Uscita N. -OMISSIS- (Doc. A) il cui provvedimento integrale veniva trasmesso a seguito di istanza accesso agli atti ex art. 22 L n.241/1990 il successivo 12.06.2020 Prot. Uscita N. -OMISSIS- Prot. Interno N. -OMISSIS- (Doc. B) del seguente tenore letterale “gli esiti delle risultanze istruttorie, investigative e processuali..nonché l'approfondita attività di analisi del contesto effettuata da questa Prefettura, hanno fatto rilevare un quadro indiziario complessivo dal quale emergono idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rilevatori di possibili rischi di condizionamento ed infiltrazioni ad opera della criminalità organizzata”; nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso o consequenziale al provvedimento prot. Fasc. -OMISSIS-, anche non conosciuto e comunque lesivo degli interessi della società ricorrente comprese le indagini istruttorie sottese agli atti impugnati, di cui non si conoscono gli estremi e/o il contenuto; sul ricorso numero di registro generale 1013 del 2020, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Vizzari e Domenica Ripepi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliatario ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 novembre 2023 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna parte ricorrente a corrispondere all’Amministrazione resistente la somma di euro 2.000,00 (duemila/00) oltre oneri di legge per le spese processuali. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e le persone fisiche e giuridiche menzionate negli atti processuali. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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