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Sentenza n. 202303087/2023

Sentenza n. 202303087/2023

2C - EDILIZIA - OPERE ABUSIVE - DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202303087/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso riguarda una controversia in materia di edilizia abusiva, nello specifico una questione di demolizione e riduzione in pristino di opere costruite in violazione della normativa edilizia. Il ricorrente aveva presentato ricorso avanti al TAR della Lombardia, sezione di Milano, contro un provvedimento o una situazione concreta legata ad opere abusive. Data la dichiarazione di improcedibilità, è probabile che il ricorso sia stato proposto in assenza di uno dei requisiti procedurali essenziali, quale il rispetto dei termini di decadenza per l'impugnazione, oppure in carenza della necessaria legittimazione processuale del ricorrente. La materia delle opere abusive e della loro demolizione è particolarmente delicata sul piano procedurale, poiché la legge fissa termini stringenti per l'esercizio dell'azione di sanatoria o per l'impugnazione dei provvedimenti demolitori.

Il quadro normativo

La disciplina delle opere abusive in edilizia è contenuta principalmente nel Testo Unico in materia di edilizia e successive modifiche, nonché nella legislazione regionale lombarda. In particolare, rilevano le disposizioni relative ai termini di decadenza per l'impugnazione di provvedimenti sanzionatori (come gli ordini di demolizione), i requisiti di legittimazione ad agire in giudizio per i titolari di diritti reali o di altro genere sul bene, e le condizioni di procedibilità del ricorso amministrativo. Il principio generale è che i ricorsi amministrativi devono essere proposti entro i termini fissati dalla legge e che il ricorrente deve possedere un interesse concreto e diretto alla vicenda sottoposta al giudice. Inoltre, certe questioni relative a opere abusive possono perdere rilevanza pratica se gli atti su cui gravava il ricorso sono divenuti definitivi e non più impugnabili.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia consisteva presumibilmente nel verificare se il ricorso fosse stato regolarmente proposto sotto il profilo procedurale e sostanziale. La questione giuridica principale riguardava l'esistenza dei presupposti necessari per la procedibilità del ricorso: era il ricorrente titolare della legittimazione ad agire? Era stato rispettato il termine di decadenza per l'impugnazione? Il ricorso verteva su un atto amministrativo ancora suscettibile di impugnazione ovvero su una situazione ormai cristallizzatasi? Questi elementi procedurali sono preliminari rispetto al merito della controversia e, se mancanti, rendono il ricorso inammissibile senza necessità che il giudice si pronuncia sulla fondatezza delle pretese sostanziali del ricorrente.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR, una volta assunta la cognizione della causa, ha effettuato il previsto controllo di procedibilità verificando la sussistenza di tutti i presupposti formali e sostanziali richiesti dalla legge. Dalla dichiarazione di improcedibilità si inferisce che il collegio abbia ritenuto che almeno uno di questi elementi fosse assente. Potrebbe trattarsi del mancato rispetto del termine di sessanta giorni (o del diverso termine applicabile) dalla notificazione o pubblicazione dell'atto impugnato, oppure della carenza di legittimazione del ricorrente a propugnare in giudizio il ricorso, ovvero ancora dell'accertamento che la materia della controversia fosse divenuta incontestabile a causa del decorso dei termini per l'impugnazione. Il giudice amministrativo, vincolato dal principio della legalità procedurale, non ha potuto procedere oltre verificando il merito delle doglianze quando i fondamenti processuali del ricorso mancavano in partenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile, il che comporta il rigetto dello stesso senza entratica nel merito della controversia. Con questa pronuncia, il giudice ha stabilito che, indipendentemente dalla bontà delle ragioni sostanziali che il ricorrente intendeva far valere, il ricorso non poteva essere proseguito e deciso nel merito a causa di un difetto di procedibilità. Le conseguenze pratiche sono significative: la parte ricorrente perde la possibilità di sottoporre al giudice la questione della legittimità o della convenienza dei provvedimenti riguardanti l'opera abusiva, e la situazione di fatto rimane disciplinata dai provvedimenti amministrativi già emessi.

Massima

In materia di edilizia abusiva, il ricorso amministrativo per l'impugnazione di provvedimenti di demolizione deve essere proposto nel rispetto rigoroso dei presupposti procedurali stabiliti dalla legge, pena la dichiarazione di improcedibilità e l'impossibilità per il giudice di pronunciarsi nel merito della controversia.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Giovanni Zucchini,	Presidente, Estensore
Oscar Marongiu,	Consigliere
Laura Patelli,	Primo Referendario
per l'annullamento
in parte qua, dell'ordinanza n. 85*2019 del 27 settembre 2019, notifica il 02 ottobre 2019, a firma del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio, Sezione Edilizia Privata, del Comune di Brugherio (MB), nella parte in cui veniva ordinata anche ai ricorrenti la demolizione delle opere edilizie abusivamente realizzate dal Sig. Oriti Calogero sull'area di sedime su cui insta l'immobile ubicato in Brugherio, Via San Carlo 44, censito al Foglio 32, Mappale 176 ed il conseguente ripristino dello stato dei luoghi.
sul ricorso numero di registro generale 2603 del 2019, proposto da
Claudia Pirola e Gino Lalli, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Giampiero Chiodo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via De Amicis, 33;
Comune di Brugherio, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriella Perego, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Calogero Oriti, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brugherio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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