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Sentenza n. 202303084/2023

Sentenza n. 202303084/2023

2B - AGRICOLTURA - CONTRIBUTI - GRADUATORIA - PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA RICORRENTE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202303084/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Eliseo Facchinetti, agricoltore lombardo, aveva presentato una domanda di finanziamento nell'ambito dell'Operazione 4.1.01 "Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole", un programma di aiuti alle imprese agricole gestito dalla Regione Lombardia. La Regione, con Decreto del Dirigente della Struttura del 6 marzo 2020 numero 3021, ha approvato gli esiti istruttori e ha pubblicato la graduatoria delle domande finanziate. Il ricorrente è stato collocato nella fascia delle ditte ammesse ma non finanziate per la zona non svantaggiata, posizionamento che riteneva ingiusto a causa di un punteggio che giudicava scorretto. Contro questo provvedimento e contro la comunicazione regionale che ne ha dato notizia il 23 marzo 2020, il ricorrente ha esperito ricorso amministrativo davanti al TAR, contestando anche la scheda di valutazione tecnico-amministrativa comunicata il 2 dicembre 2019. La controversia riguardava quindi la corretta applicazione dei criteri di valutazione e di attribuzione del punteggio nella selezione dei beneficiari degli aiuti agricoli regionali.

Il quadro normativo

La materia degli aiuti alle aziende agricole è disciplinata dalla normativa europea sui fondi strutturali e dai programmi di sviluppo rurale, recepiti e attuati dalla Regione Lombardia attraverso propri decreti e delibere. I provvedimenti amministrativi di approvazione degli esiti istruttori e della graduatoria rientrano nella competenza della Giunta e dei Dirigenti delle Strutture regionali, che devono operare in conformità ai principi di corretta e imparziale gestione del procedimento amministrativo, nonché ai criteri pubblicizzati nel bando di finanziamento. Il ricorso amministrativo avanti al TAR è stato correttamente proposto in quanto il decreto impugnato è un atto amministrativo definitivo suscettibile di lesione di diritti e interessi legittimi della ricorrente. La valutazione delle domande e l'attribuzione dei punteggi deve rispettare i principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità che governano l'azione amministrativa.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia era se il punteggio assegnato alla domanda di finanziamento del ricorrente fosse stato correttamente calcolato secondo i criteri indicati nel bando e se la conseguente collocazione nella graduatoria, che vedeva la domanda ammessa ma non finanziata, fosse legittima oppure costituisse un errore istruttorio meritevole di correzione. La questione implicava un accertamento tecnico sulla valutazione amministrativa operata dagli uffici regionali e sulla conformità della loro operazione ai parametri prefissati. Era in gioco l'interesse economico del ricorrente al conseguimento del finanziamento e la possibilità di effettuare gli investimenti programmati nell'azienda agricola. La rilevanza della questione era significativa sia per il ricorrente che per la corretta amministrazione degli aiuti pubblici.

La motivazione del giudice

Nel corso del procedimento, lungo oltre tre anni dalla presentazione del ricorso, il ricorrente ha presentato una nota il 13 novembre 2023 con la quale ha dichiarato formalmente di non avere più interesse a proseguire il ricorso. Il Tribunale ha preso atto di questa dichiarazione, riconoscendo che la successiva perdita dell'interesse della ricorrente al ricorso costituisce una sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere, elemento processuale essenziale per la prosecuzione del procedimento davanti al giudice amministrativo. Le parti hanno inoltre raggiunto un accordo in merito alla compensazione delle spese di giudizio, il che ha evidenziato che le ragioni della lite erano state composte attraverso una soluzione consensuale. Il collegio ha ritenuto che di questa sopravvenuta carenza di interesse non potesse che prendere atto ai fini della dichiarazione di improcedibilità del ricorso, conforme alla normativa processuale amministrativa che richiede la sussistenza continua dell'interesse a ricorrere per la validità del procedimento.

La decisione

Il TAR Lombardia, Sezione Seconda, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, comportamento che comporta l'estinzione del procedimento senza entrare nel merito delle questioni controverse. Le spese della lite sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna delle stesse sopporterà le proprie spese, ragione per cui non esiste condanna al pagamento di alcunché. La sentenza è stata pronunciata nella camera di consiglio del 15 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati Giovanni Zucchini, Presidente, Oscar Marongiu, Estensore, e Laura Patelli, Primo Referendario. Il provvedimento è immediatamente eseguibile dall'autorità amministrativa.

Massima

L'improcedibilità del ricorso amministrativo per sopravvenuta carenza di interesse consente al giudice di estinguere il procedimento quando il ricorrente, nel corso della lite, manifesti formalmente l'assenza di interesse a proseguire, indipendentemente dal merito della controversia.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Giovanni Zucchini,	Presidente
Oscar Marongiu,	Consigliere, Estensore
Laura Patelli,	Primo Referendario
per l'annullamento:
- del D.d.s. 6 marzo 2020 n. 3021, di approvazione degli esiti istruttori delle domande e ammissione a finanziamento relative alla Operazione 4.1.01 «Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole», nella parte relativa alla graduatoria delle domande in zona non svantaggiata, con particolare riferimento al punteggio attribuito alla ricorrente ed alla conseguente collocazione tra le ditte ammesse ma non finanziate;
- della comunicazione della Regione Lombardia Protocollo numero M1.2020.0065054 del 23/03/2020, concernente la pubblicazione del D.d.s. 6 marzo 2020 - n. 3021 ed il riesame delle osservazioni della ricorrente;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, ivi compresi, in particolare:
- la Comunicazione dell’esito istruttoria spedita dalla Regione Lombardia, con allegata la scheda relativa alla istruttoria tecnico-amministrativa espletata, datata 2 dicembre 2019.
sul ricorso numero di registro generale 1090 del 2020, proposto da
Eliseo Facchinetti, rappresentato e difeso dagli avvocati Enzo Barilà e Gianfranco Zanetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Enzo Lino Barilà in Milano, Piazza Cinque Giornate, 5;
Regione Lombardia, in persona del Presidente in carica pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marinella Orlandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Garbelli F.lli Società Agricola, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Vista la nota del 13.11.2023, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che il ricorrente, con nota depositata il 13.11.2023, ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso;
Ritenuto che di ciò il Collegio non possa che prendere atto ai fini della dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;
Ritenuto di poter compensare le spese del giudizio tra le parti, stante l’accordo in tal senso intervenuto tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:

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