2C - EDILIZIA - ABUSI - ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E MESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202303081/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La società Pozzi Virginio Strade S.r.l. ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia tre ordinanze emanate dal Dirigente dell'Area 7 del Comune di Lecco, competente per la gestione del territorio, l'edilizia, i beni e i servizi ambientali, la mobilità e i trasporti. La prima ordinanza, di contenuto non esplicitato nel documento, risale al febbraio 2020, mentre le altre due sono state emesse nel settembre dello stesso anno. La ricorrente ha presentato il ricorso nel corso del 2020 e ha aggiunto ulteriori motivi di impugnazione nell'ottobre dello stesso anno. Tuttavia, nel corso del giudizio, e precisamente il 25 ottobre 2023, la ricorrente ha dichiarato attraverso una propria nota depositata in giudizio di non avere più interesse a proseguire il ricorso. Questo fatto sopraggiunto durante il procedimento, ormai quasi tre anni dopo la presentazione del ricorso iniziale, ha determinato una trasformazione nella natura della causa, spingendo il collegio a valutare la ricevibilità della domanda piuttosto che il merito della controversia.
Il quadro normativo
Il procedimento si fonda su principi fondamentali del diritto amministrativo processuale, in particolare gli articoli 35, comma 1 lettera c, e 85, comma 9 del codice di procedura amministrativa, oltre all'articolo 87, comma 4-bis dello stesso codice. Tali norme regolano le condizioni di ricevibilità del ricorso amministrativo e disciplinano i casi di improcedibilità per vizi processuale sopravvenuti. L'interesse a ricorrere rappresenta uno dei presupposti essenziali e indefettibili per la ricevibilità di un ricorso amministrativo: qualora venga meno durante il corso del giudizio, il procedimento non può proseguire neppure se il merito della controversia fosse favorevole alla ricorrente. Questa regola riflette il principio secondo il quale la giurisdizione amministrativa esiste per soddisfare interessi concreti e attuali delle parti, e non per fornire mere opinioni legali su questioni divenute astratte o prive di rilevanza pratica.
La questione giuridica
Sebbene gli atti impugnati riguardassero la gestione di materie territoriali e ambientali di competenza dell'amministrazione comunale, la questione effettivamente sottoposta al collegio non era meritoria bensì processuale. Il problema giuridico consisteva nello stabilire se il ricorso, inizialmente fondato su un interesse concreto e attuale della ricorrente, potesse continuare a essere processato una volta che questo interesse venisse dichiarato assente dalla stessa ricorrente. La carenza di interesse rappresenta un vizio processuale radicale e salvo, cioè un difetto che non può essere sanato e che deve condurre all'improcedibilità della domanda. La questione richiamava il tema della legittimazione attiva del ricorrente e della permanenza del suo interesse economico, legale o morale durante il procedimento.
La motivazione del giudice
Il collegio ha ritenuto che, di fronte alla dichiarazione della ricorrente concernente la perdita di interesse al ricorso, non vi fosse alternativa se non quella di prenderne atto formalmente. L'esistenza di una dichiarazione esplicita di carenza di interesse, depositata dalla parte nel corso del procedimento, costituisce un fatto processuale incontestabile che priva il giudice della base legittima per continuare a pronunciarsi sulla controversia. La normativa procedurale amministrativa prevede infatti che quando viene meno il presupposto processuale dell'interesse ad agire, il ricorso diviene improcedibile non per ragioni di merito, ma per un vizio della struttura processuale stessa. Il collegio ha altresì preso atto dell'accordo intercorso tra le parti in relazione alla compensazione delle spese, elemento che conferma come le parti stesse avessero raggiunto una soluzione circa la controversia, rendendo ulteriormente superfluo un intervento della corte su questioni fattualmente e legalmente non più controverse.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato improcedibili sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti presentati successivamente, rilevando come presupposto della sentenza la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, conformemente all'accordo da loro raggiunto durante il corso del procedimento. La sentenza è stata sottoposta alle condizioni ordinarie di esecutività da parte dell'autorità amministrativa, a indicare che l'atto è divenuto definitivo e vincolante per tutti i soggetti coinvolti.
Massima
Quando il ricorrente dichiara durante il procedimento di non avere più interesse alla prosecuzione del ricorso, il giudizio amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuto difetto del presupposto processuale essenziale dell'interesse ad agire, indipendentemente dal merito della causa e dalle ragioni sostanziali della controversia.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Giovanni Zucchini, Presidente Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l'annullamento: I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’ordinanza n. 16/2020 emessa dal Dirigente dell’Area 7 – Gestione del territorio, edilizia, beni e servizi ambientali, mobilità e trasporti del Comune di Lecco in data 14.2.2020, notificata in data 14.2.2020, e di tutti gli atti ad essa preordinati, conseguenti o connessi; II) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2.10.2020: - dell’ordinanza n. 192/2020 del Dirigente dell’Area 7 – Gestione del territorio, edilizia, beni e servizi ambientali, mobilità e trasporti del Comune di Lecco in data 4.9.2020, notificata nella medesima data, e di tutti gli atti ad essa preordinati, conseguenti o connessi; - dell'ordinanza n. 193/2020, emessa dal Dirigente dell’Area 7 – Gestione del territorio, edilizia, beni e servizi ambientali, mobilità e trasporti del Comune di Lecco in data 4.9.2020, notificata nella medesima data, e di tutti gli atti ad essa preordinati, conseguenti o connessi. sul ricorso numero di registro generale 1040 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da Pozzi Virginio Strade S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Tomalino, Luca Tomalino e Federica Cornaggia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Lecco, in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Bertacco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via San Damiano 9; Provincia di Lecco, non costituita in giudizio; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecco; Vista la nota del 25 ottobre 2023, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso; Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato che la ricorrente, con nota depositata il 25 ottobre 2023, ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso; Ritenuto che di ciò il Collegio non possa che prendere atto, ai fini della dichiarazione di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza d’interesse; Ritenuto di poter compensare le spese del giudizio tra le parti, stante l’accordo in tal senso intervenuto tra le stesse; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:
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