2A - APPALTI - FORNITURE - FORNITURA DI UN SISTEMA COMPLETO PER LO SCREENING PRENATALE - ESCLUSIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202303077/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Perkin Elmer Italia s.p.a. ha partecipato a una procedura di gara aperta indetta dalla Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico per l'acquisizione di un sistema completo di screening prenatale non invasivo della sindrome di Down, Edwards e Patau mediante analisi del DNA fetale nel sangue materno, con CIG 91802505F4. La Commissione giudicatrice, nel corso delle sedute riservate del 28 giugno e 7 luglio 2022, ha valutato l'offerta della ricorrente e ha concluso che non rispondesse ai requisiti minimi previsti dal capitolato speciale d'appalto, determinandone l'esclusione dalla procedura competitiva. Sull'esclusione è stato emanato il provvedimento del 27 settembre 2022, comunicato pubblicamente il 13 settembre 2022. La ricorrente, ritenendo illegittima la propria esclusione, ha impugnato il provvedimento e tutti gli atti della procedura di gara davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia.
Il quadro normativo
La controversia si colloca nell'ambito della disciplina delle procedure di gara per l'affidamento di forniture pubbliche e della tutela della concorrenza e della trasparenza negli appalti pubblici. Sono applicabili i principi generali del diritto amministrativo italiano relativi alla regolarità procedimentale, alla corretta valutazione delle offerte secondo i criteri prestabiliti dal bando di gara e dal capitolato tecnico, nonché alla protezione del diritto dei concorrenti di vedere correttamente valutate le proprie proposte. Il capitolato speciale d'appalto e le relative specifiche tecniche costituiscono il parametro normativo rispetto al quale la Commissione giudicatrice deve verificare la conformità delle offerte, e la violazione di tale parametro può legittimare l'esclusione dalle procedure competitive.
La questione giuridica
La questione giuridica controversa attiene alla legittimità formale e sostanziale della ricerca stessa, al di là del merito della valutazione dell'offerta tecnica della ricorrente. Il ricorso sollevava questioni attinenti sia alla regolarità procedimentale della gara, sia alla corretta interpretazione e applicazione dei requisiti minimi previsti dal capitolato tecnico, nonché alla corretta valutazione della conformità della proposta della Perkin Elmer rispetto a tali requisiti. In sostanza, la ricorrente lamentava che la propria esclusione fosse frutto di una errata applicazione dei criteri di valutazione o di una valutazione affetta da vizi procedimentali.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, pur ricevendo il ricorso, ha ritenuto opportuno dichiararlo improcedibile, soluzione processuale che prescinde dalla cognizione del merito della controversia. Sebbene il testo della sentenza non esponga in forma estesa gli argomenti che hanno portato a tale conclusione, è ragionevole inferire che il giudice abbia riscontrato un ostacolo processuale che impediva la prosecuzione del giudizio nel merito, quale la decadenza dal termine per ricorrere, la perdita di interesse ad agire connessa allo stato di avanzamento o di conclusione della procedura di gara, oppure un difetto nella struttura procedimentale del ricorso stesso. L'improcedibilità rappresenta un vizio di tipo processuale e non attiene alla fondatezza delle pretese della ricorrente. Il tribunale ha optato per la compensazione delle spese, principio che si applica quando il giudice non entra nel merito della causa e ritiene equo che ciascuna parte sostenga i propri costi processuali.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda, ha dichiarato il ricorso improcedibile, disponendo la compensazione delle spese di giudizio per le parti, ferme restando le liquidazioni già effettuate nella fase cautelare. Tale dichiarazione comporta l'estinzione del processo senza che il tribunale abbia affrontato e risolto le questioni di merito relative alla legittimità del provvedimento di esclusione e alla corretta valutazione dell'offerta della ricorrente. Il procedimento si conclude dunque su un piano puramente formale, senza che sia stata pronunciata sentenza sulla fondatezza delle contestazioni della Perkin Elmer. La sentenza è stata pronunciata nella camera di consiglio del 11 dicembre 2023 ed è destinata all'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa.
Massima
L'improcedibilità dichiarata dal giudice amministrativo in relazione a un ricorso contro un provvedimento di esclusione da procedura di gara comporta l'estinzione del giudizio senza cognizione del merito delle questioni contestate, determinando la compensazione delle spese tra le parti secondo i principi applicabili alle controversie amministrative.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore per l’annullamento del provvedimento del 27 settembre 2022, con cui la Perkin Elmer Italia s.p.a. è stata esclusa dalla procedura aperta indetta dalla Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico per la “Fornitura di un sistema completo per lo screening prenatale non invasivo della trisomia 21 (sindrome di Down), trisomia 18 (sindrome di Edwards), trisomia 13 (sindrome di Patau), aneuploidie dei cromosomi sessuali mediante analisi del DNA fetale nel sangue materno” (CIG 91802505F4), nonché della nota con cui tale provvedimento è stato trasmesso; di tutti i verbali delle sedute di gara, ivi inclusi: - il verbale della seduta pubblica del 15 giugno 2022; - i verbali delle sedute riservate della Commissione giudicatrice del 28 giugno 2022 e del 7 luglio 2022, dai quali si evincerebbe che la proposta della Perkin Elmer Italia s.p.a. non risponderebbe ai requisiti minimi previsti dal capitolato a pena di esclusione; il verbale della seduta pubblica del 13 settembre 2022, nel corso della quale si è provveduto a dar lettura dei verbali della Commissione giudicatrice, comunicando i punteggi attribuiti alle ditte controinteressate, e ad annunciare l'esclusione della Perkin Elmer Italia s.p.a.; di tutti gli atti ad essi presupposti, connessi o consequenziali, ivi compresi il bando di gara, il disciplinare di gara ed il capitolato speciale di appalto ed i suoi allegati, nonché i chiarimenti resi dalla stazione appaltante, nella parte e/o nella interpretazione che risulti lesiva agli interessi della ricorrente, ivi inclusi: - la nota prot. n. 15484 del 28 marzo 2022, con cui il Direttore dell'U.O.C. Laboratorio Analisi ha inoltrato il capitolato speciale d'appalto contenente le caratteristiche tecniche indispensabili e preferenziali di quanto d'interesse unitamente al relativo fabbisogno annuo; - il decreto del Direttore Generale n. 1006 dell'8 aprile 2022, e la correlata proposta del Direttore f.f. dell'U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica; - il provvedimento del 13 maggio 2022, reso in termini di “chiarimento n. 1”, con cui si è posticipato il termine di presentazione delle offerte; - il provvedimento del RUP del 16 giugno 2022; - il decreto del Direttore Generale n. 1755 del 17 giugno 2022, di nomina della Commissione giudicatrice; e per la dichiarazione dell'inefficacia del contratto, ove sottoscritto nelle more del giudizio; sul ricorso numero di registro generale 2942 del 2022, proposto da PERKIN ELMER ITALIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 91802505F4, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Giuseppe Orofino, Pietro Demola e Raffaello Giuseppe Orofino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Stefano Cassamagnaghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Durini, n. 20; ILLUMINA ITALY s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fondazione Irccs Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate, fatto salvo quanto già liquidato per la fase cautelare. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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