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Sentenza n. 202303071/2023

Sentenza n. 202303071/2023

4H - FORZE ARMATE - ALLOGGI - RIDETERMINAZIONE CANONE - GRADUATORIA CONCESSIONE ALLOGGIO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202303071/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Si tratta di un ricorso presentato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia concernente provvedimenti relativi all'assegnazione di alloggi militari gestiti dall'Azienda di Stato per gli Alloggi dei Militari, l'A.S.T. Il ricorrente, un militare già effettivo presso un Comando di una Circoscrizione territoriale, ha impugnato il provvedimento di rideterminazione del canone di occupazione notificatogli il 28 gennaio 2023, in base al Decreto Ministeriale 16 marzo 2011, quando era ormai già in servizio presso la struttura militare in questione. Contestualmente, il ricorrente ha fatto valere l'illegittimità dei verbali della Commissione incaricata della formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi e delle graduatorie medesime relative al periodo che va dal 15 settembre 2022 al 14 gennaio 2023, nelle quali era inserito insieme ad altri aspiranti ufficiali, sottufficiali e graduati in servizio permanente. La controversia riguarda dunque sia il profilo procedurale della formazione delle graduatorie sia quello sostanziale del quantum del canone di occupazione dovuto dal ricorrente per l'utilizzo dell'alloggio militare assegnatogli.

Il quadro normativo

La materia dell'assegnazione degli alloggi ai militari e della determinazione dei canoni di occupazione è disciplinata dal Decreto Ministeriale 16 marzo 2011, il quale contiene i criteri per la rideterminazione dei canoni medesimi in base alla situazione economica e ai parametri dei singoli assegnatari. La gestione amministrativa degli alloggi militari compete all'Azienda di Stato per gli Alloggi dei Militari, l'A.S.T., organismo specializzato preposto a garantire la corretta applicazione delle disposizioni normative in materia di alloggiamento del personale militare. Il procedimento di formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi deve seguire criteri trasparenti e imparziali, attraverso commissioni deputate a valutare le domande secondo principi di legalità e correttezza amministrativa. Le decisioni assunte devono essere comunicate tempestivamente agli interessati affinché possano esercitare i propri diritti di ricorso avverso eventuali atti illegittimi.

La questione giuridica

Il punto critico del contendere riguardava la legittimità del procedimento amministrativo secondo cui era stata formata la graduatoria e calcolato il canone di occupazione nei confronti del ricorrente che risultava già stabilizzato nella struttura militare al momento della notificazione dei provvedimenti impugnati. Ciò genera interrogativi sulla compatibilità temporale fra la situazione di fatto del ricorrente, che era già effettivo presso il Comando, e l'applicazione retroattiva di provvedimenti di rideterminazione del canone che lo riguardavano, nonché sulla correttezza procedurale della commissione incaricata della graduatoria e sulla rispondenza dei criteri applicati ai parametri normativi fissati dal decreto ministeriale. Era inoltre controversa la legittimità degli atti della commissione e delle graduatorie relative ai periodi 15 settembre 2022 – 14 gennaio 2023, i quali avrebbero potuto contenere vizi procedurali o violazioni dei principi di trasparenza e imparzialità che caratterizzano l'azione amministrativa.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso del militare sulla base della ritenuta sussistenza di violazioni significative nei procedimenti amministrativi impugnati. Sebbene il testo della sentenza non esponga la motivazione in forma estesa, l'accoglimento totale del ricorso consente di inferire che il collegio giudicante abbia ravvisato illegittimità nella procedura di formazione della graduatoria e nella rideterminazione del canone di occupazione, probabilmente ritenendo che detti atti fossero stati adottati senza il rispetto dei prescritti criteri normativi o in violazione dei principi di legalità e correttezza amministrativa. Il provvedimento di rideterminazione del canone, notificato allorquando il ricorrente era già effettivo presso il Comando, potrebbe essere stato ritenuto affetto da un vizio di temporalità o di applicabilità, oppure i criteri di calcolo potrebbero non essere stati correttamente seguiti secondo quanto previsto dal decreto ministeriale. L'accoglimento plurimo, riguardante sia gli atti della commissione sia le graduatorie, suggerisce che il vizio fosse di carattere generale e sistematico, coinvolgendo la conformità complessiva del procedimento ai principi amministrativi vigenti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto integralmente il ricorso numero 684 del 2023, disponendo l'annullamento del provvedimento di rideterminazione del canone di occupazione del 16 gennaio 2023, del verbale della Commissione per la formazione della graduatoria, nonché delle graduatorie relative al periodo 15 settembre 2022 – 14 gennaio 2023 e di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale. Le spese sono state compensate fra le parti, tuttavia il ricorrente ha diritto alla refusione del contributo unificato versato per l'introduzione del giudizio, il cui importo deve essere corrisposto dall'Amministrazione resistente. La Corte ha inoltre ordinato che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa secondo i modi e i tempi ordinari, rendendo titolo per l'esecuzione forzosa qualora l'Amministrazione non provveda autonomamente.

Massima

L'amministrazione competente non può legittimamente rideterminare il canone di occupazione di un alloggio militare e formare graduatorie per l'assegnazione di tali alloggi in violazione dei criteri normativi stabiliti dal decreto ministeriale, senza il rispetto dei principi di trasparenza, legalità e correttezza, e può essere condannata al risarcimento delle spese di giudizio mediante refusione del contributo unificato al ricorrente quando il ricorso sia fondato. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, con composizione collegiale costituita dal Presidente Gabriele Nunziata, dal Consigliere Antonio De Vita quale estensore e dal Referendario Valentina Caccamo, ha pronunciato la presente sentenza nella seduta della camera di consiglio del 23 novembre 2023 in Milano. La sentenza è stata emessa a seguito del ricorso numero di registro generale 684 del 2023, proposto da un militare, rappresentato e difeso dagli Avvocati Selene Josephine Gaia Maiella e Pasquale Carbutti, con domicilio eletto presso lo studio legale in Milano via Bisceglie numero 76, contro il Ministero della Difesa in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliata presso la medesima Amministrazione, e contro un ulteriore soggetto rimasto non costituito in giudizio. Il ricorso era diretto all'annullamento del provvedimento di rideterminazione del canone di occupazione ai sensi del Decreto Ministeriale 16 marzo 2011 prot. numero oscurato del 16 gennaio 2023 e notificato il 28 gennaio 2023, del verbale oscurato della Commissione per la formazione della graduatoria Ufficiali della Circoscrizione oscurata valevole nel periodo 15 settembre 2022 – 14 gennaio 2023, della graduatoria relativa agli aspiranti alla concessione di alloggio A.S.T. per le categorie Ufficiali, Sottufficiali e Graduati in Servizio permanente valida dal 15 settembre 2022 al 18 settembre 2022, della graduatoria medesima valida dal 19 settembre 2022 al 14 gennaio 2023, e di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale. Il collegio, previa audizione dei difensori delle parti all'udienza pubblica del 23 novembre 2023, ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui all'articolo 52 commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e dell'articolo 9 paragrafo 1 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte ricorrente, e ha pertanto mandato al Segretario di procedere all'oscuramento integrale delle generalità della parte e di ogni altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio, al fine di preservare la riservatezza nel procedimento. Nella parte dispositiva, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe, con le conseguenze specificate in motivazione, disponendo che le spese sono compensate fra le parti, fatta salva la rifusione del contributo unificato a favore del ricorrente e a carico dell'Amministrazione della Difesa quale amministrazione resistente. Il giudice ordina altresì che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa secondo le modalità ordinarie previste dalle norme di procedura amministrativa. La sentenza è stata sottoscritta dai magistrati costituenti il collegio ed è stata depositata presso la Segreteria del Tribunale in data successiva all'udienza, con eventuale comunicazione alle parti a norma di legge.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo,	Referendario
per l’annullamento
- del provvedimento di rideterminazione del canone di occupazione ai sensi del D.M. 16 marzo 2011, prot. n. -OMISSIS-del 16 gennaio 2023, notificato all’interessato a mezzo posta raccomandata il 28 gennaio 2023, allorquando questi era già effettivo presso il Comando -OMISSIS- in -OMISSIS-;
- del verbale -OMISSIS-della Commissione per la formazione della graduatoria Ufficiali della Circoscrizione-OMISSIS- – -OMISSIS- – -OMISSIS- – -OMISSIS- valevole nel periodo 15 settembre 2022 – 14 gennaio 2023;
- della graduatoria relativa agli aspiranti alla concessione di alloggio A.S.T. per le categorie Ufficiali, Sottufficiali e Graduati in Servizio permanente valida dal 15 settembre 2022 al 18 settembre 2022;
- della graduatoria relativa agli aspiranti alla concessione di alloggio A.S.T. per le categorie Ufficiali, Sottufficiali e Graduati in Servizio permanente valida dal 19 settembre 2022 al 14 gennaio 2023;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
sul ricorso numero di registro generale 684 del 2023, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Selene Josephine Gaia Maiella e Pasquale Carbutti ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Milano, Via Bisceglie n. 76;
- il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza pubblica del 23 novembre 2023, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe, con le conseguenze specificate in motivazione.
Spese compensate, fatta salva la rifusione del contributo unificato in favore del ricorrente e a carico dell’Amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 23 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

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