1L - UNIVERSITÀ -FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA - ISTANZA DI IMMATRICOLAZIONE AD ANNO SUCCESSIVO AL PRIMO - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUINTA |
| Data | — |
| Numero | 202303070/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La ricorrente Zoe Soldà ha presentato istanza all'Università degli Studi di Milano per ottenere l'immatricolazione ad anno successivo al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, nella qualità di ripetente, con esonero dal test di ammissione e valutazione del curriculum studiorum. L'università, con nota priva di protocollo datata 14 aprile 2021, ha rigettato tale istanza. La ricorrente ha quindi impugnato il provvedimento di diniego dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, contestando sia lo specifico diniego che il regolamento sui trasferimenti adottato dall'ateneo e la tabella dei posti disponibili, nonché i decreti ministeriali che subordinano il trasferimento ad anni successivi al primo alla disponibilità di posti. Inoltre ha chiesto l'accertamento del proprio diritto ad ottenere il nulla-osta per l'iscrizione al corso ordinario di medicina e chirurgia con valutazione del curriculum e il risarcimento del danno. La controversia si inserisce nel complesso sistema di regolamentazione degli accessi e dei trasferimenti nei corsi di laurea a programmazione nazionale, in particolare nei corsi di medicina e chirurgia, dove la limitazione del numero di studenti è imposta da normative nazionali.
Il quadro normativo
La materia dei trasferimenti tra corso di laurea è disciplinata dal decreto ministeriale n. 277 del 28 marzo 2019 e successivamente dal decreto ministeriale n. 218 del 16 giugno 2020, entrambi richiamati nel ricorso. Tali decreti stabiliscono le modalità di accesso ai corsi di laurea a programmazione nazionale e subordinano i trasferimenti ad anni successivi al primo alla disponibilità di posti liberi determinata secondo criteri e modalità specifiche. L'Università degli Studi di Milano ha adottato un proprio Regolamento sui trasferimenti per l'anno accademico 2019/2020 che operazionalizza le direttive ministeriali e prevede una valutazione delle domande di trasferimento sulla base della disponibilità di posti per ciascun anno di corso. La disciplina normativa riconosce alle università la discrezionalità nell'organizzazione didattica e nella gestione dei flussi di studenti, purché nel rispetto dei vincoli di programmazione nazionale e delle procedure trasparenti e non discriminatorie. Il principio generale è che l'accesso a posizioni ulteriori rispetto a quelle programmate non costituisce un diritto soggettivo ma rimane condizionato alla disponibilità di risorse e posti.
La questione giuridica
La controversia riguarda fondamentalmente se l'università potesse legittimamente subordinare il trasferimento della ricorrente ad anni successivi al primo alla mera disponibilità di posti, in assenza di una esplicita valutazione del merito del curriculum studiorum e delle competenze acquisite. La ricorrente contestava sia il fondamento normativo di tale subordinazione che la legittimità del regolamento interno dell'ateneo, prospettando che il rifiuto del trasferimento costituisse una violazione del diritto dello studente a vedersi valutato secondo parametri meritocratici e trasparenti piuttosto che secondo mere logiche di esaurimento dei posti. Inoltre, la ricorrente sollevava questioni circa la corretta interpretazione dei decreti ministeriali quanto ai criteri e alle modalità di ricognizione dei posti disponibili e alla loro compatibilità con il principio di ragionevolezza e con il diritto allo studio. In via subordinata, la ricorrente chiedeva che le fosse quantomeno riconosciuto il diritto ad ottenere il nulla-osta per l'iscrizione al corso ordinario di medicina e chirurgia, previa valutazione del suo curriculum.
La motivazione del giudice
Benché la sentenza fornisca solo l'epigrafe e il dispositivo, senza esporre analiticamente il ragionamento motivativo, è possibile inferire dalla decisione che il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto legittima e corretta la disciplina normativa che subordina i trasferimenti nei corsi a programmazione nazionale alla disponibilità di posti. Il giudice ha presumibilmente accolto l'argomento secondo cui i decreti ministeriali n. 277/2019 e n. 218/2020 espressamente consentono e disciplinano tale subordinazione, e che l'università ha correttamente operazionalizzato tali normative nel proprio regolamento interno. La ricognizione dei posti effettuata dall'ateneo, secondo il procedimento indicato dal decreto ministeriale, è stata ritenuta conforme alle previsioni normative e non arbitraria. Il collegio giudicante ha verosimilmente considerato che il diritto dello studente non si estende fino a pretendere un trasferimento indipendentemente dalla disponibilità di posti, dal momento che questo costituisce un limite oggettivo e generale posto dalla normativa a tutela dell'equilibrio tra domanda e disponibilità nei corsi a programmazione nazionale. La ragionevolezza della pretesa ricorrente è stata quindi valutata negativamente, poiché fondata su una lettura della normativa non conforme alla sua portata oggettiva.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella persona del collegio presieduto da Daniele Dongiovanni e relatore la dott.ssa Martina Arrivi, ha respinto il ricorso di Zoe Soldà in tutte le sue componenti. Ha quindi rigettato le richieste di annullamento della nota di diniego del 14 aprile 2021, del Regolamento sui trasferimenti, della tabella dei posti disponibili e della ricognizione dei posti operata dall'ateneo. Ha altresì rigettato le richieste di annullamento dei decreti ministeriali nella parte in cui subordinano il trasferimento alla disponibilità di posti. Ne consegue che il provvedimento dell'università che ha diniegato il trasferimento della ricorrente rimane definitivamente efficace e la ricorrente non ha diritto al nulla-osta per alcun trasferimento ulteriore. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte sopporta le proprie spese, senza condanna reciproca. La sentenza è stata pronunciata il 4 dicembre 2023 ed è destinata ad essere eseguita dall'autorità amministrativa.
Massima
Il trasferimento ad anni successivi al primo nei corsi di laurea a programmazione nazionale rimane condizionato alla disponibilità di posti determinata secondo le procedure di ricognizione previste dalla normativa ministeriale, e la richiesta di trasferimento non costituisce un diritto soggettivo incondizionato ma rimane soggietto alle limitazioni imposte dal sistema di programmazione degli accessi.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA Daniele Dongiovanni, Presidente Silvana Bini, Consigliere Martina Arrivi, Referendario, Estensore per l'annullamento - della nota, priva di protocollo, datata 14 aprile 2021 e notificata in pari data, con la quale l'Università degli Studi di Milano ha rigettato l'istanza inoltrata da parte ricorrente per l'immatricolazione ad anno successivo al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia in qualità di ripetente, con esonero dal sostenimento del test di ammissione e previa valutazione del curriculum studiorum; - del Regolamento sui trasferimenti a.a. 2019/2020, richiamato nel provvedimento di diniego del 14 aprile 2021, avente ad oggetto «la valutazione delle domande di trasferimento ad anni successivi al primo ai Corsi di Laurea, ai Corsi di Laurea Magistrale e ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano», adottato dall'Università degli Studi di Milano e pubblicato sul sito istituzionale; - della tabella dei posti disponibili per «Trasferimento ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e International Medical School Anno Accademico 2020/2021»; - della ricognizione dei posti disponibili per ciascun anno di corso effettuata dall'Università degli Studi di Milano ai sensi del punto 13 del d.m. 218/2020; - ove occorra, dell'esito delle valutazioni delle istanze di trasferimento di studenti iscritti presso università italiane e straniere per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia in lingua inglese; - ove occorra, del d.m. n. 277 del 28 marzo 2019, nella parte in cui, al punto 12 dell'allegato 2, subordina il trasferimento ad anni successivi al primo dei corsi di laurea a programmazione nazionale alla disponibilità di posti nonché – ove occorra – del d.m. n. 218 del 16 giugno 2020, nella parte in cui, ai punti 12 e 13 dell'allegato 2, subordina il trasferimento ad anni successivi al primo dei corsi di laurea a programmazione nazionale alla disponibilità di posti; - anche se ignoto, di ogni altro atto precedente, successivo, conseguente e consequenziale ed in ogni caso lesivo dell'interesse della parte ricorrente ivi compreso, per quanto di interesse, il Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia dell'Università degli Studi di Milano nonché del Regolamento generale e didattico di ateneo; nonché per l'accertamento del diritto della parte ricorrente ad ottenere il nulla-osta all'iscrizione al corso ordinario di laurea in medicina e chirurgia dell'Università degli Studi di Milano previa valutazione del curriculum studiorum e per la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno. sul ricorso numero di registro generale 738 del 2021, proposto da Zoe Soldà, rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Università degli Studi Milano e Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Milano, via Freguglia n. 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi Milano e del Ministero dell'Università e della Ricerca; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2023 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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