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Sentenza n. 202303069/2023

Sentenza n. 202303069/2023

4F/M - IMMIGRAZIONE - ISTANZA NULLA OSTA PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202303069/2023
EsitoDICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una cittadina straniera ha presentato un'istanza al Ministero dell'Interno il 27 dicembre 2022 al fine di ottenere il ricongiungimento familiare con il proprio coniuge. A distanza di tempo, l'amministrazione ha mantenuto un silenzio totale sulla richiesta, omettendo di emanare un provvedimento espresso entro i termini previsti dalla normativa vigente. La ricorrente ha quindi deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'accertamento dell'illegittimità di tale silenzio amministrativo e per imporre al Ministero dell'Interno l'obbligo di pronunciarsi mediante un atto amministrativo espresso. Contestualmente, la ricorrente chiedeva altresì il risarcimento del danno patito per effetto del comportamento omissivo dell'amministrazione, configurando una violazione del diritto alla risposta amministrativa tempestiva e motivata.

Il quadro normativo

Il ricongiungimento familiare per stranieri è disciplinato dal Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n. 30, comunemente noto come Codice dell'Immigrazione, che stabilisce i requisiti, le modalità e i procedimenti amministrativi per il ricongiungimento dei nuclei familiari nel territorio dello Stato italiano. In caso di silenzio amministrativo, trovano applicazione i principi generali del diritto amministrativo relativi agli atti amministrativi obbligatori, al dovere di motivazione e al silenzio significativo quale forma di rifiuto implicito. La procedura processuale, invece, è governata dal Codice del Processo Amministrativo, che traccia i confini di competenza tra giudice amministrativo e giudice ordinario, demarcazione che è determinante per la corretta proposizione della controversia dinanzi al giudice competente.

La questione giuridica

La questione centrale sottoposta al TAR concerneva la delimitazione della giurisdizione in materia di ricongiungimento familiare: se cioè il ricorso avverso il silenzio amministrativo su una richiesta di ricongiungimento debba essere proposto innanzi al giudice amministrativo ovvero innanzi al giudice ordinario. Tale questione riveste carattere di particolare complessità perché il ricongiungimento familiare si colloca all'intersezione fra molteplici ordini normativi, presentando contemporaneamente profili di diritto amministrativo, di diritto dell'immigrazione e di diritto civile e familiare. La determinazione del giudice competente non è quindi meramente formale, ma incide direttamente sulla corretta applicazione del diritto sostanziale e sulla qualificazione giuridica della controversia.

La motivazione del giudice

Il TAR Lombardia, pronunciatosi nella seduta del 30 novembre 2023, ha ritenuto che il ricorso fosse fondamentalmente inammissibile non per ragioni di merito, bensì per un vizio procedurale preliminare, ovverosia il difetto di giurisdizione. Il collegio giudicante ha accolto la tesi secondo la quale la materia del ricongiungimento familiare, quantunque presenti una componente amministrativa per quanto riguarda i procedimenti di autorizzazione e i presupposti amministrativi, presenta prevalentemente caratteri civilistici e familistici che la sottraggono dalla cognizione del giudice amministrativo. Il TAR ha considerato che la natura prevalentemente privatistica della controversia, incentrata su diritti personali e familiari piuttosto che su principi di legalità amministrativa, faceva ricadere la causa nella competenza esclusiva del giudice ordinario.

La decisione

Il TAR Lombardia ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, precisando che la ricorrente potrà riacquire davanti al giudice ordinario la causa secondo le procedure previste dall'articolo 11 del Codice del Processo Amministrativo. Le spese del giudizio sono state compensate fra le parti, secondo l'equo apprezzamento della situazione processuale. Inoltre, la sentenza è stata resa immediatamente esecutiva, e le generalità della ricorrente sono state oscurate a tutela della dignità personale e della privacy, in conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Massima

La richiesta di ricongiungimento familiare, in quanto materia attinente ai diritti personali e familiari, ricade nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella del giudice amministrativo, salvo che non si contesti la legittimità di un atto amministrativo determinato e non il mero silenzio sulla istanza.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere
Valentina Caccamo,	Referendario, Estensore
per l'accertamento
e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza presentata dalla ricorrente in data 27.12.2022 volta a ottenere il ricongiungimento familiare con il coniuge (codice istanza -OMISSIS-), nonché dell’obbligo del Ministero dell’Interno di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso;
nonché per la condanna
dell’amministrazione resistente ad adottare ogni atto necessario al fine di interporre riscontro espresso all’istanza dell’odierno ricorrente, nonché per il risarcimento del danno patito.
sul ricorso numero di registro generale 1890 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Giambelluca e Roberta Valmachino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliato in Milano, via Freguglia, n. 1;
Prefettura di Milano, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2023 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di
Giurisdizione del giudice adito, rientrando la controversia nella competenza del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta ai sensi dell’art. 11 del c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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