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Sentenza n. 202303067/2023

Sentenza n. 202303067/2023

4F - IMMIGRAZIONE - PERMESSO DI SOGGIORNO - ISTANZA DI RINNOVO - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202303067/2023
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una cittadina straniera ha presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro un decreto della Questura di Milano emanato in data 17 gennaio 2023, che aveva rigettato la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. La ricorrente, rappresentata dall'avvocato Marino Caserta, ha sottoposto l'atto alla censura del giudice amministrativo sostenendo l'illegittimità del provvedimento di diniego. Nel corso del procedimento, ancora prima della definizione del ricorso nel merito, il Questore di Milano ha emesso un decreto il 30 novembre 2023 con il quale ha revocato in autotutela il provvedimento di rigetto originariamente impugnato, eliminando così il vizio iniziale. La Questura stessa non si è costituita in giudizio, mentre il Ministero dell'Interno, tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, ha partecipato al procedimento. Il Tribunale aveva precedentemente accolto con l'ordinanza n. 910 del 2023 la domanda di sospensione dell'efficacia del decreto impugnato, ritenendo verosimile la fondatezza delle pretese della ricorrente.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno per stranieri è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione, il quale stabilisce i presupposti, le modalità e i criteri per il rilascio e il rinnovo di tali autorizzazioni di permanenza nel territorio italiano. Le Questure, in qualità di autorità competenti a livello provinciale, sono responsabili dell'istruttoria e dell'adozione dei provvedimenti in materia di soggiorno di cittadini extracomunitari. La legge riconosce alle pubbliche amministrazioni il potere di revoca in autotutela dei provvedimenti amministrativi illegittimi, disciplinato dagli articoli pertinenti del Codice del Processo Amministrativo, quale strumento di corretta gestione della legalità dell'azione amministrativa. Il Codice del Processo Amministrativo prevede inoltre meccanismi di tutela processuale rapida, inclusa la possibilità di chiedere la sospensione dell'efficacia di provvedimenti lesivi in attesa della decisione nel merito.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla legittimità del diniego opposto al rinnovo del permesso di soggiorno, con la ricorrente che contestava la fondatezza giuridica e procedurale della scelta della Questura di Milano. La questione rimetteva al giudice di valutare se il provvedimento di rigetto fosse sorretto da ragioni legittimamente idonee secondo la normativa applicabile alla materia oppure se costituisse un esercizio illegittimo del potere amministrativo discrezionale. La soluzione della controversia avrebbe richiesto in via ordinaria un'analisi approfondita degli elementi di fatto e di diritto sottesi al diniego, con verifica della sussistenza dei presupposti legali e delle motivazioni fornite dall'amministrazione. Tuttavia, l'intervento della revoca in autotutela ha modificato la configurazione della controversia processuale.

La motivazione del giudice

Il Tribunale ha rilevato che il Questore di Milano ha esercitato il potere di revoca in autotutela prima della decisione definitiva nel merito del ricorso, provvedendo dunque a eliminare il vizio che aveva caratterizzato il provvedimento originario. Tale atto della Questura, pur intervenuto nella fase della contesa giudiziale, rappresenta un riconoscimento sostanziale della fondatezza delle doglianze della ricorrente o almeno della necessità di riesaminare la pratica in una prospettiva diversa da quella precedentemente adottata. La revoca in autotutela, sebbene non sia adesione esplicita alla pretesa ricorrente, ha comportato la cessazione della funzione propria del giudizio amministrativo in relazione al provvedimento impugnato, determinando una soluzione fattuale della controversia. Il collegio, valutando la situazione processuale, ha ritenuto appropriato dichiararla conclusa secondo il principio della cessazione della materia del contendere, meccanismo procedurale previsto dal Codice per i casi in cui il provvedimento cessi di esistere nella sfera giuridica della parte durante il giudizio.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia dichiara definitivamente la cessazione della materia del contendere, disponendo così l'estinzione del ricorso non perché assolutamente fondato nel merito, bensì perché il provvedimento impugnato è stato rimosso dalla Questura medesima. Il Tribunale condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali, liquidate nella somma di mille euro oltre al contributo unificato, riconoscendo così il danno procedimentale patito dalla ricorrente. La sentenza ordina inoltre all'autorità amministrativa di provvedere all'esecuzione del dispositivo, configurando un obbligo vincolante per gli uffici competenti. Infine, il Tribunale dispone l'oscuramento delle generalità della ricorrente e di ogni dato idoneo a identificarla nei registri processuali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata conforme ai dettami della normativa sulla protezione dei dati personali.

Massima

L'esercizio del potere di revoca in autotutela di un provvedimento amministrativo nel corso del giudizio amministrativo determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente condanna dell'Amministrazione alle spese processuali a titolo di risarcimento del danno procedimentale della parte soccombente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente, Estensore
Silvia Cattaneo,	Consigliere
Antonio De Vita,	Consigliere
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto della Questura della Provincia di Milano prot. -OMISSIS-del 17/01/2023 di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dalla ricorrente.
sul ricorso numero di registro generale 1674 del 2023 proposto dalla Sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Marino Caserta e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Milano, via Freguglia, n.1;
Questura di Milano, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato con successivo deposito di documentazione;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.910 del 2023 di accoglimento della domanda di sospensione e di fissazione dell’udienza pubblica;
Visto il decreto di questo Tribunale n.432 del 2023 di accoglimento dell’istanza di anticipazione della fissazione di udienza calendarizzata per il 14 dicembre 2023;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Visto il deposito effettuato da parte ricorrente del decreto del Questore di Milano del 30 novembre 2023 di revoca in autotutela del provvedimento impugnato;
Visti gli artt. 34, co.5, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta all’Udienza pubblica del 14 dicembre 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed udito l’Avvocato di parte ricorrente come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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