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Sentenza n. 202303066/2023

Sentenza n. 202303066/2023

5A - BENI DEMANIALI/PATRIMONIALI - MERCATO - CONCESSIONE POSTEGGIO - RINNOVO CONCESSIONE - DINIEGO - AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE - DECADENZA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUINTA
Data
Numero202303066/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Due commercianti ambulanti avevano acquisito concessioni per l'occupazione di posteggi nei mercati mercerie di Como, situati in Piazza Vittoria, specificamente per tre posteggi: il numero 2506 nel mercato del sabato, il numero 5506 in quello del martedì e il numero 6506 in quello del giovedì. Le concessioni originarie, risalenti al 11 dicembre 2014, erano regolarmente rinnovabili secondo le disposizioni del tempo. Al sopraggiungere della scadenza naturale fissata al 31 dicembre 2020, i ricorrenti hanno promosso formale domanda di rinnovo secondo le procedure semplificate previste dall'articolo 181, comma 4 bis, del Decreto Legge numero 34 del 2020, convertito con modifiche nella Legge numero 77 del 2020, normativa che era stata adottata proprio per garantire continuità alle attività commerciali ambulanti durante il periodo di incertezza normativa e amministrativa. Tuttavia, il Comune di Como, attraverso il Settore Commercio e Suevco, ha emesso tre provvedimenti datati 24 maggio 2023, tutti aventi numero da 437 a 439, con i quali ha disposto la chiusura negativa del procedimento di rinnovo e il conseguente diniego di rinnovo delle concessioni, determinando la decadenza dell'autorizzazione per il commercio sui posteggi in questione. Avverso tali provvedimenti, i ricorrenti hanno promosso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, chiedendo l'annullamento dei provvedimenti e la sospensione della loro efficacia cautelativa.

Il quadro normativo

La disciplina del commercio ambulante e delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico a fini commerciali costituisce una materia complessa nella quale convergono principi di diritto amministrativo generale e disposizioni specifiche di fonte legislativa nazionale e regolamentare locale. L'articolo 181, comma 4 bis, del Decreto Legge numero 34 del 2020 ha introdotto una procedura semplificata per il rinnovo delle concessioni ambulanti in scadenza al fine di evitare interruzioni ingiustificate delle attività commerciali durante il periodo di emergenza sanitaria e incertezza normativa. Tale disposizione si inserisce nel quadro più ampio della disciplina sulle occupazioni di suolo pubblico, materia per la quale le amministrazioni comunali esercitano una discrezionalità amministrativa non illimitata ma soggetta ai principi costituzionali e amministrativi di ragionevolezza, proporzionalità, parità di trattamento, trasparenza procedurale e motivazione dei provvedimenti. La giurisprudenza amministrativa ha consolidato il principio secondo il quale anche nell'esercizio di poteri discrezionali in materia di concessioni, l'amministrazione è tenuta a rispettare precisi vincoli procedurali e sostanziali derivanti dalla legge e dai regolamenti applicabili, oltre che dal diritto comunitario laddove rilevante.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia verteva sulla legittimità della decisione del Comune di Como di chiudere negativamente il procedimento di rinnovo, negando così il rinnovo delle concessioni scadute. I ricorrenti contestavano presumibilmente sia la corretta applicazione della procedura semplificata disciplinata dall'articolo 181 comma 4 bis del Decreto Legge numero 34 del 2020, sia l'adeguatezza e la legittimità della motivazione dei provvedimenti di diniego. La questione centrale era pertanto se il Comune potesse legittimamente esercitare una discrezionalità per dinegare il rinnovo oppure se la normativa sulla procedura semplificata imponesse una presunzione in favore del rinnovo, con conseguente obbligo di motivare specificamente le ragioni per le quali non si potesse procedere al rinnovo secondo i criteri legali e regolamentari. In altre parole, era controverso se l'amministrazione comunale stesse legittimamente esercitando la propria discrezionalità amministrativa nel rispetto dei vincoli di legge ovvero se avesse ecceduto tali vincoli violando il diritto alla continuità dell'attività commerciale o le regole procedurali stabilite.

La motivazione del giudice

Dalla sentenza disponibile emerge principalmente il dispositivo, essendo il provvedimento caratterizzato dalla brevità tipica delle sentenze che respingono il ricorso senza ampia argomentazione in motivazione. Tuttavia, il rigetto integralmente formulato dal colleggio consente di dedurre il ragionamento sotteso: il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che il Comune di Como aveva correttamente applicato la disciplina procedimentale prevista dall'articolo 181 comma 4 bis del Decreto Legge numero 34 del 2020 e che i provvedimenti di diniego erano legittimamente adottati nell'esercizio della discrezionalità amministrativa riconosciuta al Comune. Il giudice ha evidentemente accolto le argomentazioni difensive del Comune, ritenendo che la procedura semplificata di rinnovo non comportasse un obbligo assoluto di rinnovare le concessioni bensì semplicemente una accelerazione e semplificazione dei tempi e delle modalità procedurali. La sentenza conferma il principio di diritto amministrativo secondo il quale anche nell'ambito di procedure semplificate e accelerate, le amministrazioni pubbliche mantengono significativi margini di discrezionalità decisionale, sempre che i provvedimenti adottati siano compiutamente motivati, rispettino i vincoli procedurali di legge e non risultino arbitrari, irragionevoli o discriminatori.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione Quinta, con sentenza del 29 novembre 2023, ha completamente rigettato il ricorso presentato dai commercianti ambulanti. Di conseguenza, i tre provvedimenti del Comune di Como nn. 437, 438, 439 del 24 maggio 2023, con i quali era stata disposta la chiusura negativa dei procedimenti di rinnovo e il conseguente diniego di rinnovo delle concessioni per i tre posteggi nei mercati mercerie, restano integralmente efficaci e vincolanti. Il collegio ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento, in solido tra loro, delle spese di giudizio a favore del Comune di Como, liquidate nella misura di euro duemila per compensi professionali dell'avvocatura, oltre i relativi accessori di legge. La sentenza, pronunciata in camera di consiglio il 29 novembre 2023, è stata ordinata esecutiva dall'autorità amministrativa e rappresenta il termine della fase giurisdizionale di primo grado della controversia.

Massima

Le amministrazioni locali conservano il potere discrezionale di negare il rinnovo delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico a fini commerciali, anche nell'ambito di procedure semplificate di legge, a condizione che i provvedimenti siano motivati e rispettino i vincoli procedurali stabiliti dalla normativa applicabile.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Concetta Plantamura,	Consigliere
Giuseppe Nicastro,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dei provvedimenti con i quali il Comune di Como – Settore Commercio e Suevco del 24.05.2023 nn. 437, 438, 439 ha disposto la chiusura negativa del procedimento di rinnovo avviato ai sensi dell’art. 181, co. 4 bis, D.L. 34/2020 conv. con modifiche L. 77/2020 e, per l’effetto, il diniego di rinnovo delle concessioni (scadute al 31/12/2020) per l’occupazione dei posteggi n. 2506 nel mercato mercerie del sabato, n. 5506 nel mercato mercerie del martedì e n. 6506 nel mercato mercerie del giovedì, tutti ubicati in Como, Piazza Vittoria, e la conseguente decadenza dell’autorizzazione per il commercio su detti posteggio adottati nei confronti della signora -OMISSIS-, e comunicati a mezzo pec in data 25.05.2023 sia al signor-OMISSIS- sia alla signora -OMISSIS-;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali con i quali è stata disposta la chiusura negativa del procedimento di rinnovo avviato ai sensi dell’art. 181 co. 4 bis, D.L. 34/2020, conv. con modifiche in L. 77/2020, delle concessioni nn. 378, 379, 380 dell’11.12.2014 (scadute il 31.12.2020) per l’occupazione dei posteggi n. 2506 nel mercato mercerie del sabato, n. 5506 nel mercato mercerie del martedì e n. 6506 nel mercato mercerie del giovedì, tutti ubicati in Como, Piazza Vittoria.
sul ricorso numero di registro generale 1410 del 2023, proposto da
-OMISSIS-e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Grassotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Como, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Piatti, Marilisa Ogliaroso, Antonio Tafuri e Andrea Romoli Venturi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Como;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2023 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore del Comune resistente, delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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