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Sentenza n. 202303063/2023

Sentenza n. 202303063/2023

2C - EDILIZIA - RISTRUTTURAZIONE CON RECUPERO SOTTOTETTO - INOTTEMPERANZA AD INGIUNZINE DI RIPRISTINO - ACQUISIZIONE GRATUITA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202303063/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Paolo Antonio Sala, proprietario in comproprietà di un edificio nel comune di Tremezzina in provincia di Como, ha eseguito lavori di ristrutturazione edilizia e di recupero a uso abitativo del sottotetto sulla base di un permesso di costruire che è stato successivamente annullato e dichiarato nullo in sede giurisdizionale. A seguito di tale provvedimento giurisdizionale annullativo, l'amministrazione comunale ha ingiunto al ricorrente il ripristino dello stato dei luoghi, cioè la demolizione degli interventi realizzati. Poiché il ricorrente non ha ottemperato a tale ingiunzione, il Comune di Tremezzina ha emesso l'ordinanza n. 58 del 27 novembre 2019, mediante la quale ha disposto l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale della porzione di edificio di proprietà del ricorrente. Il Comune ha inoltre comminato una sanzione pecuniaria per inottemperanza all'ordinanza demolitoria. Paolo Antonio Sala ha ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia per ottenere l'annullamento di entrambi i provvedimenti comunali.

Il quadro normativo

La controversia rientra nell'ambito del diritto amministrativo relativo alle opere abusive in edilizia e ai poteri sanzionatori dell'amministrazione comunale. Secondo il Codice dell'Edilizia e le norme sulla sanatoria e demolizione di opere abusive, quando un permesso di costruire viene annullato dal giudice amministrativo, le opere costruite in sua esecuzione assumono natura di abusive. L'amministrazione competente è tenuta a emanare un'ordinanza di demolizione o ripristino dello stato dei luoghi e, nel caso di inottemperanza, può procedere all'esecuzione coattiva del provvedimento. La legislazione prevede anche la possibilità di acquisizione di beni al patrimonio comunale quando sussistano specifiche condizioni e finalità di interesse pubblico, sebbene tale acquisizione rimanga uno strumento straordinario e soggetto a principi di proporzionalità e adeguatezza. L'ordinanza di acquisizione gratuita costituisce quindi un esercizio di potestà amministrativa vincolato a presupposti di legittimità ben definiti.

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di acquisizione sostenendo che il provvedimento comunale risultasse illegittimo perché fondato su un presupposto viziato, cioè l'ingiunzione di ripristino relativa a un'opera ritenuta abusiva. La questione giuridica riguardava se il Comune fosse legittimato ad acquisire la porzione di edificio al proprio patrimonio quale conseguenza dell'inottemperanza a un'ordinanza demolitoria, e se tale acquisizione costituisse un mezzo proporzionato ed adeguato rispetto agli obiettivi di contrasto dell'abusivismo edilizio. In sottofondo rimaneva il dubbio se l'ordinanza di demolizione originaria contenesse vizi di legittimità che avessero contaminato l'intero procedimento ablativo. La questione della carenza di interesse, tuttavia, divenne prevalente durante il corso del processo.

La motivazione del giudice

Nel corso del procedimento giurisdizionale, si è verificato il passaggio di tempo e lo consolidamento della situazione fattuale. L'ordinanza di acquisizione, quantunque impugnata, aveva già prodotto i suoi effetti legali: la porzione di edificio era stata definitivamente acquisita al patrimonio del Comune di Tremezzina. Inoltre, gli interventi edilizi abusivi non erano stati demoliti, ma erano rimasti immobili sulla proprietà che ora era diventata comunale. Il Tribunale ha ritenuto che, nel momento in cui ha esaminato il ricorso, gli interessi sostanziali del ricorrente risultavano ormai venuti meno dal punto di vista giurisdizionale, poiché non era più possibile ottenere il ripristino della situazione precedente attraverso l'annullamento dell'ordinanza. Il giudice ha therefore riconosciuto la sopravvenuta carenza di interesse ad agire, presupposto fondamentale affinché una controversia rimanga suscettibile di giudizio. Quando durante il corso di un processo sopravviene una carenza di interesse, il giudice dichiara il ricorso improcedibile, senza entrare nel merito della questione di illegittimità sollevata.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ciò significa che, sebbene il ricorrente avesse inizialmente un interesse legittimo a propugnare l'annullamento dell'ordinanza comunale, tale interesse è venuto a mancare durante il corso del giudizio, rendendo la controversia non più idonea a ricevere una pronuncia nel merito. Le spese del giudizio sono state compensate, ossia ripartite equamente tra le parti. La sentenza è stata resa esecutiva nei confronti dell'amministrazione comunale.

Massima

La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse estingue il processo amministrativo allorché, per il decorso del tempo e il consolidarsi degli effetti dei provvedimenti impugnati, non sussista più una effettiva possibilità di ripristino della situazione giuridica lesa che possa costituire il fondamento della pretesa azionata dinanzi al giudice.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
per l’annullamento
- dell’ordinanza del Comune di Tremezzina n. 58 del 27 novembre 2019 (notificata in data 7 dicembre 2019) di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di una porzione di edificio di comproprietà del ricorrente, per inottemperanza all’ingiunzione al ripristino dello stato dei luoghi per intervento di ristrutturazione edilizia e recupero ad uso abitativo del sottotetto, eseguiti in base a permesso di costruire annullato e/o dichiarato nullo in sede giurisdizionale;
- del provvedimento comunale in data 27 febbraio 2020 di applicazione della sanzione pecuniaria conseguente all’inottemperanza suindicata.
sul ricorso numero di registro generale 1502 del 2020, proposto da
- Paolo Antonio Sala, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maurizio Boifava e Tommaso Della Valle e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
- il Comune di Tremezzina, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Mario Lavatelli e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
- Rossana Anna Doniselli, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Valter Cassola e Leonardo Penna e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Tremezzina e di Rossana Anna Doniselli;
Viste le istanze di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione presentate dai difensori di tutte le parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Nessun difensore presente all’udienza pubblica del 14 dicembre 2023, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 14 dicembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

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