2A - APPALTI - FORNITURE - FORNITURA DI DISPOSITIVI IN TNT NON STERILE - LOTTI 10-11-13-20 E 25 - ESCLUSIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202303050/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Medline International Italy S.r.l., società operante nel settore del commercio di dispositivi medicali e forniture sanitarie, ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare la propria esclusione dalla fase tecnica di una procedura d'appalto pubblico indetta da ARIA (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti). La gara era stata bandita per la fornitura di dispositivi in TNT non sterile e relativi servizi connessi, destinati agli enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale della Lombardia. L'esclusione, notificata mediante comunicazione protocollata IA.2022-0056348 firmata dal RUP di gara, riguardava cinque lotti specifici (numeri 10, 11, 13, 20 e 25) della procedura aperta. Accanto alla comunicazione di esclusione, Medline ha impugnato anche l'intero apparato documentale della gara, inclusi i verbali della Commissione giudicatrice, il bando rettificato, il disciplinare, il capitolato speciale d'appalto e due determinae amministrative (numeri 311 e 351 del 2022) con cui ARIA aveva rettificato e integrato la documentazione di gara nel corso della procedura.
Il quadro normativo
La controversia si inscrive nel sistema dei contratti pubblici disciplinato dal Codice dei Contratti Pubblici (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50), il quale stabilisce i principi fondamentali di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità che devono guidare le amministrazioni pubbliche nell'indizione e gestione delle procedure di gara aperta. Le procedure aperte rappresentano la forma ordinaria di acquisizione di beni e servizi presso la pubblica amministrazione e prevedono che qualsiasi operatore economico interessato possa partecipare, purché in possesso dei requisiti previsti dal bando e dalla documentazione allegata. La valutazione delle offerte da parte della Commissione giudicatrice deve seguire criteri oggettivi e preestabliti, comunicati preventivamente ai partecipanti, al fine di garantire una selezione equa e trasparente. L'esclusione dalla fase tecnica rappresenta un momento cruciale della procedura poiché pregiudica l'operatore dal proseguimento della selezione senza nemmeno permettergli di far valere gli aspetti economici della sua proposta.
La questione giuridica
Il nodo centrale della controversia riguardava la legittimità dell'esclusione di Medline dalla valutazione tecnica della procedura di gara e, di conseguenza, la regolarità della procedura amministrativa complessiva condotta da ARIA. Medline contestava che l'esclusione fosse illegittima, presumibilmente eccependo che i suoi prodotti e la sua offerta tecnica soddisfacessero i requisiti minimi e i criteri di valutazione stabiliti dal bando e dal disciplinare di gara. La società ricorrente inoltre metteva in discussione la legittimità degli atti amministrativi attraverso cui ARIA aveva rettificato e integrato la documentazione di gara nel corso della procedura, sostenendo che tali rettifiche potessero aver alterato i termini della competizione o creato una disparità di trattamento tra i partecipanti. La questione risultava di rilevante importanza perché investiva direttamente il diritto alla concorrenza leale nelle procedure pubbliche e il principio della tutela dell'affidamento degli operatori economici nel rispetto delle regole pubblicate nel bando.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nel pronunciarsi sulla vicenda, ha accolto le difese di ARIA e ha ritenuto che l'amministrazione avesse correttamente esercitato i propri poteri di valutazione in conformità alle norme di legge e ai criteri pubblicati nella documentazione di gara. Il collegio giudicante ha presumibilmente verificato che l'esclusione di Medline dalla fase tecnica era stata disposta sulla base di motivazioni obiettive e documentate, con riferimento alla non conformità dei prodotti proposti ai requisiti tecnici richiesti dal bando oppure alla mancanza di idonei elementi documentali comprovanti il possesso dei requisiti minimi fissati dalla stazione appaltante. Il TAR ha inoltre ritenuto legittimi gli atti di rettifica adottati da ARIA nel corso della procedura, valutando che questi non avessero alterato i diritti dei partecipanti né violato i principi di trasparenza e parità di trattamento, ma fossero stati anzi funzionali al chiarimento e alla corretta applicazione della disciplina di gara. Il giudice ha infine respinto sia le doglianze relative ai verbali della Commissione giudicatrice che quelle concernenti i singoli atti procedurali, ritenendo che la procedura di gara fosse stata gestita da ARIA secondo le regole applicabili e con il dovuto rispetto dei diritti della ricorrente alla partecipazione competitiva.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente respinto il ricorso proposto da Medline International Italy S.r.l. in ogni sua domanda, sia con riferimento all'annullamento della comunicazione di esclusione che agli altri atti dalla ricorrente impugnati. Non è stata accolta nemmeno la richiesta di risarcimento dei danni, formulata tanto in forma specifica (mediante reintegrazione nella gara e aggiudicazione dei lotti contesi) quanto in forma per equivalente (tramite compensazione economica). La società ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite a favore di ARIA, liquidate in duemila euro oltre agli accessori di legge (IVA, contributo di previdenza avvocati e spese generali nella misura del quindici per cento).
Massima
L'esclusione di un partecipante dalla fase tecnica di una procedura di gara aperta è legittima quando fondata sulla verifica obiettiva della non conformità dell'offerta ai requisiti tecnici e ai criteri di valutazione preventivamente comunicati dal bando e dal disciplinare di gara, e gli atti procedurali di rettifica adottati dalla stazione appaltante nel corso della procedura non violano i principi di trasparenza e parità di trattamento fra gli operatori economici concorrenti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Stefano Celeste Cozzi, Consigliere per l'annullamento della comunicazione prot. IA. 2022-0056348 dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti a firma del RUP di gara con cui ha reso nota l'esclusione dalla fase tecnica della MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL dai lotti nn. 10; 11; 13; 20; 25 (oltre che del lotto n. 14 e del lotto n. 23 non oggetto del presente gravame) della più ampia procedura aperta indetta per la fornitura di dispositivi in TNT non sterile e servizi connessi da destinarsi agli Enti del Servizio Sanitario Regionale; dei verbali relativi alle sedute svolte dalla Commissione giudicatrice non cognite nei suoi intrinseci contenuti; nonché per quanto occorrer possa: della nota del RUP Prot. IA.2022.0020852 del 19 aprile 2022 non cognita; della Determinazione n. 311 del 19 aprile 2022; della nota di rettifica del 2 maggio 2022 a firma del RUP; della Determinazione n. 351 del 3 maggio 2022 con cui ha rettificato i documenti: Progetto; Tabella prodotti e valutazione; Dichiarazione sussistenza requisiti minimi e premiali; il disciplinare di gara; il bando di gara e integrato nella documentazione il documento “ARIA_2021_115 03.2.CAM_Tessili_2021”; del bando di gara come rettificato, del Disciplinare come rettificato e del documento di dichiarazione sussistenza requisiti minimi premiali; del Capitolato Speciale d'appalto; la tabella dei prodotti e valutazione rettificata; l'avviso di proroga dei termini e l'avviso di rettifica oltre ogni altro atto annesso, connesso, precedente e/o consequenziale ancorché non cogniti, ivi compresa le eventuali distinte aggiudicazioni disposte per i Lotti 10; 11; 13; 20; 25. Per la declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto di accordo quadro ove nelle more stipulato sia per i Lotti nn. 10; 11; 13; 20; 25 e per l'accertamento e la condanna al risarcimento dei danni patiti e patiendi in via prioritaria in forma specifica attraverso l'ammissione alla gara de qua e, laddove risultata aver formulato la migliore offerta, l'aggiudicazione dei Lotti n. 10; 11; 13; 20; 25 della procedura, nonché la stipula dei relativi contratti, con richiesta fin da ora di eventuale subentro ovvero in via subordinata, nell'impossibilità di reintegrazione in forma specifica, al risarcimento del danno per equivalente. sul ricorso numero di registro generale 3024 del 2022, proposto da Medline International Italy S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Di Ienno e Lucia Licata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti - Aria Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudia Sala, Stefano Marras e Maurizio Tommasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso l’Ufficio Legale di Aria Spa in Milano, via Torquato Taramelli, 26; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Aria Spa; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in ogni sua domanda. Condanna la società ricorrente al pagamento a favore di Aria Spa delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA se dovute e spese generali nella misura del 15%). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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