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Sentenza n. 202303046/2023

Sentenza n. 202303046/2023

1G - SICUREZZA PUBBLICA - PATENTE DI GUIDA - REVOCA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202303046/2023
EsitoPRENDE ATTO RINUNZIA

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorrente ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia un provvedimento della Prefettura che disponeva la revoca della patente di guida, emanato il 16 ottobre 2020 e notificato al titolare soltanto in data 22 maggio 2023. Si tratta di un caso relativo a un provvedimento amministrativo di natura cautelare e sanzionatoria, quale è appunto la revoca della patente di guida, che incide direttamente sulla libertà personale e sulla capacità lavorativa del soggetto interessato. Il ricorso è stato registrato al numero 1342 del 2023 e discusso in camera di consiglio il 13 dicembre 2023. Nel corso del procedimento, il ricorrente ha deciso di rinunciare al ricorso che aveva proposto, determinando così la conclusione anticipata della controversia.

Il quadro normativo

La patente di guida è un documento amministrativo disciplinato dal codice della strada e da numerosi decreti legislativi attuativi, che prevedono specifiche fattispecie e procedimenti per la revoca del titolo. Il procedimento di fronte al Tribunale Amministrativo è regolato dal codice di procedura amministrativa, in particolare dagli articoli 35, 84 e 85 che disciplinano la struttura del ricorso e l'assetto delle competenze tra le diverse sezioni giudicanti. La sentenza richiama inoltre il decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, evidenziando come la tutela della privacy rappresenti un principio fondamentale anche nei procedimenti amministrativi, con particolare riguardo all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti quando sussistono ragioni di dignità personale e diritti della persona.

La questione giuridica

La controversia riguardava la legittimità formale e sostanziale del provvedimento prefettizio di revoca della patente, ossia se il Ministero dell'Interno, per il tramite della Prefettura, avesse agito correttamente nell'emanazione e nella notificazione del provvedimento stesso. Il ricorrente aveva contestato aspetti procedurali e di merito della revoca, sollevando probabilmente questioni sulla correttezza del procedimento, sulla tempestività della notificazione e sulla proporzionalità della sanzione amministrativa irrogata. La questione, seppur non esplicitamente affrontata nel merito dalle motivazioni della sentenza, riportava in dote le problematiche tipiche dei ricorsi avverso provvedimenti sanzionatori della pubblica amministrazione, dove frequentemente confluiscono questioni di legittimità costituzionale e di corretta applicazione della legge.

La motivazione del giudice

Sebbene la sentenza non contenga una motivazione estesa nel merito, il Tribunale ha riconosciuto come fatto processuale rilevante la rinuncia del ricorrente durante il corso della controversia, accogliendo così la dichiarazione di abbandono della pretesa ricorsoria. Il fatto che il ricorrente abbia deciso di rinunciare durante il procedimento giudiziale potrebbe indicare molteplici scenari: sia la consapevolezza di una posizione giuridica non sufficientemente fondata, sia il raggiungimento di un accordo informale con l'Amministrazione, sia una valutazione del rapporto costi-benefici della controversia. Il Tribunale, nell'accogliere la rinuncia, ha proceduto al compensamento delle spese di giudizio, secondo il principio per cui le spese si compensano quando la causa termina per rinuncia dell'attore, salvo che non emerga un comportamento iniquo di una delle parti. L'ordine di oscuramento delle generalità del ricorrente rappresenta una applicazione rigorosa della normativa sulla protezione dei dati personali.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha preso atto della rinuncia al ricorso proposta dal ricorrente, determinando così la conclusione del procedimento senza una decisione nel merito della controversia. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, secondo il principio ordinario applicabile alle rinunce. La Corte ha inoltre ordinato l'oscuramento delle generalità del ricorrente nei registri e negli atti della controversia al fine di tutelare la riservatezza e la dignità personale della parte interessata, in ottemperanza ai principi della privacy contemplati nel decreto legislativo 196/2003 e nel Regolamento europeo 2016/679.

Massima

La rinuncia al ricorso proposto dinanzi al giudice amministrativo determina la conclusione del procedimento senza pronunciamento nel merito, comportando il compensamento delle spese di giudizio e la conseguente tutela della riservatezza dei dati personali del ricorrente ove sussistano esigenze di protezione della dignità della persona interessata.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Mauro Gatti,	Consigliere, Estensore
Luca Iera,	Referendario
per l'annullamento
del provvedimento Prefettizio di revoca della patente di guida n. -OMISSIS- emesso in data 16.10.2020 di cui al numero identificativo -OMISSIS- notificato al titolare della stessa, in data 22.05.2023.
sul ricorso numero di registro generale 1342 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Calanca, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via C. Lombroso n. 54;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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