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Sentenza n. 202303045/2023

Sentenza n. 202303045/2023

3M - PUBBLICA ISTRUZIONE - STUDENTI - MANCATA AMMISSIONE ESAME DI STATO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUINTA
Data
Numero202303045/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Uno studente ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione quinta di Milano, avverso un provvedimento di un istituto scolastico che lo ha escluso o non lo ha ammesso all'esame di stato. La controversia rientra nel campo del diritto amministrativo della pubblica istruzione e riguarda l'accesso agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione. Lo studente ricorrente lamentava che l'amministrazione scolastica avrebbe violato norme procedurali o sostanziali nel negargli la possibilità di sostenere le prove d'esame, compromettendo così l'acquisizione del titolo di studio. La fattispecie tocca un tema delicato e ricorrente nel contenzioso amministrativo scolastico, dove spesso si fronteggiano l'esigenza di garantire il diritto allo studio e l'interesse della scuola al mantenimento dei propri standard valutativi e disciplinari.

Il quadro normativo

La materia della ammissione agli esami di stato è disciplinata dal decreto legislativo numero 62 del 2017 e da successive disposizioni che definiscono i requisiti che lo studente deve possedere per accedere alle prove finali del ciclo scolastico, compresi la frequenza, il completamento del curriculum e il superamento di valutazioni intermedie. Il diritto allo studio è garantito dalla Costituzione italiana, articolo 34, che però prevede anche la necessità di superare esami di idoneità. Le istituzioni scolastiche esercitano una potestà amministrativa vincolata ma non del tutto discrezionale nel valutare il possesso dei requisiti di ammissione, e devono procedere secondo le norme sulla trasparenza e sulla motivazione degli atti amministrativi. Nel contesto del ricorso al TAR, assumono rilievo le regole processuali sulla ricorribilità degli atti amministrativi, i termini di presentazione dei ricorsi e la necessaria qualificazione della lesione di interessi giuridici rilevanti.

La questione giuridica

La questione che sottende il ricorso riguarda fundamentalmente se l'esclusione dallo studente dagli esami di stato fosse legittima e correttamente motivata dall'amministrazione oppure se rappresentasse un eccesso di potere, un'errata interpretazione della norma sulla ammissibilità, o una violazione dei principi del diritto amministrativo come il diritto di difesa, la motivazione e la proporzionalità. Al contempo, il TAR doveva verificare se il ricorso stesso fosse tecnicamente proponibile sotto il profilo processuale e se sussistessero i presupposti per un giudizio di merito, dal momento che la dichiarazione di improcedibilità suggerisce il rigetto per ragioni formali o di inammissibilità piuttosto che per un giudizio sulla sostanza della violazione denunciata.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante del TAR di Milano ha ritenuto il ricorso improcedibile, il che significa che ha identificato un vizio di natura processuale o formale che impedisce l'accesso al merito della controversia. Comuni cause di improcedibilità in materia di esami scolastici includono il decorso dei termini ordinatori di ricorso, la mancanza di interesse attuale qualora lo studente abbia nel frattempo risolto la situazione accedendo comunque all'esame attraverso altri canali o provvedimenti, oppure il difetto di legittimazione passiva del convenuto. Il giudice amministrativo, nel pronunciarsi in tal senso, ha applicato i criteri ristretti della ricevibilità formale previsti dal codice del processo amministrativo, privilegiando la chiarezza procedurale sulla possibilità di affrontare la questione nel merito. Tale approccio, sebbene formale, riflette l'esigenza dell'ordinamento processuale di garantire certezza sui termini e sulle condizioni di proponibilità delle impugnazioni.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile, pronunciandosi quindi sulla inammissibilità procedurale senza entrare nel merito delle doglianze relative alla legittimità della mancata ammissione all'esame. Questa pronuncia ha comportato il rigetto della domanda di annullamento presentata dalla parte ricorrente e ha determinato la definitività del provvedimento impugnato secondo la pronuncia del giudice amministrativo. Lo studente rimane quindi escluso dall'esame di stato a meno che non riesca a intraprendere ulteriori azioni legali diverse dal ricorso amministrativo ordinario, come eventualmente un'istanza di ottemperanza se gli ordini del giudice fossero stati inattuati, oppure altre forme di tutela eccezionali.

Massima

L'improcedibilità della domanda di tutela amministrativa relativamente all'accesso agli esami di stato comporta l'impossibilità per il giudice di affrontare nel merito le allegazioni di illegittimità dell'esclusione, salvo che non sussistano i presupposti processuali necessari per il proseguimento del giudizio secondo il codice della procedura amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Silvana Bini,	Consigliere
Martina Arrivi,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento di non ammissione all'esame di Stato, conclusivo dell'anno scolastico 2020/21.
sul ricorso numero di registro generale 1179 del 2021, proposto da
Ruben Rossi, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Tullia Bordignon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
Liceo Statale G. Agnesi, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2023 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, con atto depositato il 30 ottobre 2023, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso;
Ritenuto:
- di dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm.;
- di compensare le spese di giudizio, stante il mancato espletamento di attività difensiva nella fase di merito del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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